CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 46423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha rigettato l'istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM di Napoli a seguito di perquisizione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sulla documentazione fiscale e contabile inerente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Pinto è legale rappresentante, relativamente al reato di cui all'art. 2 D.Ivo 74/2000, per le annualità 2017, 2018 e 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge processuale, posto che il provvedimento genetico di sequestro probatorio impugnato non contiene alcuna specifica indicazione della norma violata e, soprattutto, della condotta contestata al ricorrente. Sotto quest'ultimo profilo, deduce carenza del fumus delicti, non avendo il decreto di sequestro adeguatamente motivato, in termini completi e precisi, i comportamenti illeciti contestati all'indagato. Evidenzia che, d'altronde, la carenza di motivazione del provvedimento genetico emesso dal PM non può essere integrata dal giudice del riesame. Rileva altresì che, per costante orientamento giurisprudenziale (Sezioni Unite lBotticelli e Sezioni Unite Capasso) il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione sulle finalità perseguite. In particolare, l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio impone che la misura cautelare rechi un idoneo iter motivazionale inerente al reato contestato, alle ragioni per le quali la cosa sequestrata possa costituire corpo di reato o cosa pertinente al reato, alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale. In proposito, il ricorrente rappresenta che né il PMinel decreto geneticoiné il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, hanno espressamente contestato una condotta concreta al ricorrente, essendo espressamente indicato unicamente il riferimento normativo alla fattispecie violata, senza alcuna descrizione della condotta contestata. Inoltre, rappresenta che il pubblico ministero ha disposto il sequestro anche su documentazione non pertinente alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza neppure indicare la finalità perseguita, ma richiamando genericamente "eventuali comportamenti illeciti posti in essere dall'indagato". 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria di replica il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento, evidenziando che il decreto di sequestro probatorio reca solo il riferimento all'articolo 2 del d.lgs. 74 del 2000 senza descrivere la condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria/ ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati; che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ima svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206655; Sez. U, n. 20 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003). Sull'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio si sono succedute nel tempo diverse sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare, le sentenze Bevilacqua (n. 5876 del 28/01/2004 Rv. 226711), Capasso (n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266789) e Botticelli (Cass. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01) hanno ribadito che il decreto di sequestro (così come il decreto di convalida di sequestro) probatorio, anche ove ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio deriva dall'entrata in vigore della legge 47/2015 e dalle modifiche apportate ai poteri del Tribunale del riesame, applicabili anche al sequestro probatorio, come stabilito dalla sentenza Capasso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha stabilito il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa». Su tale profilo, si richiama la motivazione della sentenza Botticelli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 (Cfr. anche. Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241) che ha stabilito che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Tale pronuncia delle Sezioni Unite ha anche affermato la necessità che il decreto dia conto del reato per cui si procede, sia pure attraverso estremi essenziali di tempo, luogo e fatto, quale elemento-presupposto richiesto in funzione della valutazione del collegamento tra bene e accertamento del fatto stesso. Occorre, infatti che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare. Si è, pertanto, affermato che l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguardi: il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus; le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale (Sez. 3, n. 3604 del 2019). 1.2. Orbene, nel caso in disamina come riportato nell'ordinanza censurata, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha disposto con decreto la perquisizione locale presso l'abitazione del ricorrente e presso ogni altro luogo nella sua disponibilità e, con il medesimo atto, disposto il sequestro probatorio della documentazione fiscale e contabile acquista. Nel provvedimento genetico risulta espressamente indicato l'oggetto del sequestro, consistente in tutta la documentazione amministrativa, fiscale e contabile, su qualsiasi supporto, anche informatico, inerente alle voci di bilancio passive della società "[OSCURATO:SOCIETA]" S.r.l., della quale il ricorrente era stato legale rappresentante dall'anno 2016 all'anno 2020. Nel provvedimento genetico è espressamente indicata la finalità di accertare eventuali violazioni di cui all'art. 2 D.Ivo 74/00 commesse dal Pinto nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., negli anni 2017, 2018 e 2019. L'enunciazione della condotta è in questa fase fluida, connessa al rinvenimento di documentazione inerente all'inserimento nel bilancio e nella dichiarazione de redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]. di voci passive che si presume siano inesistenti, e di talché venivano sottoposti a sequestro i documenti contabili relativi ai costi per personale e altri costi. A tal fine 1è stato disposto il sequestro della documentazione specificatamente indicata nelle schede riportate dall'organo dell'esecuzione e, precisamente )le schede contabili inerenti alle voci "costo spese per lavoro dipendente" e "altri costi personale" dal 2016 al 31/12/2020 oltre ad altre cartelle specificatamente indicate, tra cui un file Excel. il Tribunale ha posto in rilievo che l'ordinanza genetica è esente da vizi in quanto il PM ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali è necessario disporre il sequestro di tutto ciò che consente la ricostruzione dei comportamenti illeciti di natura fiscale posti nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., inerenti alle indicazioni di costi e di voci passive, nelle dichiarazioni relative alle annualità d'imposta indicate. Si è inoltre, in giurisprudenza, chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle che sono in rapporto, anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e risultano strumentali all'accertamento dei fatti, ovvero le cose necessarie alla dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del reato; all'identificazione del colpevole; all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum, comunque ricollegabile al reato (Sez. 6, n. 2622/11 del 17/11/10, Rv. n. 249487; Sez.6, n. 1506 del 7/04/1997). Dunque, il rapporto di pertinenza tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato esclusivamente in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, che, anche in forma indiretta, possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anche sotto il profilo della qualificazione giuridica. Al riguardo, il giudice a quo ha argomentato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, nel senso che il sequestro non può essere circoscritto alla documentazione inerente alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il Pinto è legale rappresentante" poiché anche gli altri documenti sequestrati sono inerenti ed utili agli accertamenti. Né in proposito il ricorrente ha eccepito che parte della documentazione sequestrata fosse non pertinente, in quanto di natura personale o riservata, fornendo elementi che possano supportare la tesi difensiva della non pertinenza anche di solo parte della documentazione oggetto del vincolo, all'ipotesi di reato contestata. Il ricorso, sotto questo profilo, pecca di genericità. 4. Il ricorso va dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorre