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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 19371/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3 ottobre 2023 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per avere egli violato la previsione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 2017, in quanto, destinatario del provvedimento del Questore di Caserta con il quale gli era stato inibito l'accesso ad un'area di parcheggio sita in prossimità della [OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni, avendo egli ivi esercitato l'attività di "parcheggiatore" abusivo, non ottemperava a tale disposizione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che il ricorrente eccepiva il vizio di violazione di legge per non avere i giudici del merito assolto il prevenuto per l'illegittimità del provvedimento del Questore di Caserta con il quale era stato imposto al ricorrente il divieto da lui violato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, osserva il Collegio, il ricorrente chiede, in sostanza, nella presente sede un inammissibile sindacato sulla legittimità del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Caserta che già è stato a suo tempo verificata in sede di sua convalida secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 14 del 2917, e successive modificazioni; che, siffatta pretesa, se accolta, comporterebbe la sostanziale vanificazione della perentorietà dei termini previsti dalla legge ai fini della tempestività della impugnazione del provvedimento con il quale la Autorità giudiziaria procede alla convalida della misura amministrativa disposta dal Questore; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delleky-k; ammende. 43 n., Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 • '1> 2 'e . 9)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3 ottobre 2023 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per avere egli violato la previsione di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 2017, in quanto, destinatario del provvedimento del Questore di Caserta con il quale gli era stato inibito l'accesso ad un'area di parcheggio sita in prossimità della [OSCURATO:PERSONA] di Maddaloni, avendo egli ivi esercitato l'attività di "parcheggiatore" abusivo, non ottemperava a tale disposizione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che il ricorrente eccepiva il vizio di violazione di legge per non avere i giudici del merito assolto il prevenuto per l'illegittimità del provvedimento del Questore di Caserta con il quale era stato imposto al ricorrente il divieto da lui violato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, osserva il Collegio, il ricorrente chiede, in sostanza, nella presente sede un inammissibile sindacato sulla legittimità del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Caserta che già è stato a suo tempo verificata in sede di sua convalida secondo la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 14 del 2917, e successive modificazioni; che, siffatta pretesa, se accolta, comporterebbe la sostanziale vanificazione della perentorietà dei termini previsti dalla legge ai fini della tempestività della impugnazione del provvedimento con il quale la Autorità giudiziaria procede alla convalida della misura amministrativa disposta dal Questore; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delleky-k; ammende. 43 n., Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 • '1> 2 'e . 9)
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