CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2019
Cassazione n. 32577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4206/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale Liegi 16, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] retto, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale avvre- [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1043 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.s. proponeva opposizione all’esecuzione minacciata, con atto di precetto, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva per l’esecu- zione coattiva di obblighi di fare stabiliti nelle sentenze n. 13/1994 del Tribunale di Ivrea e n. 1173/1998 della Corte d’appello di Torino, pro- nunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato come dante causa della stessa Alon. 2.L’opponente sosteneva che gli atti di trasferimento della pro- prietà a suo favore (e, precisamente, l’atto pubblico per notaio Quirico del 16/1/1995 e l’atto pubblico per notaio Presbitero dell’1/6/2000) non erano idonei a renderle opponibili le sentenze,che non erano state precedentemente trascritte ed avevano assunto valore di cosa giudi- cata solo dopo l’acquisto da parte della società; deduceva, inoltre, che col secondo atto la proprietà del terrazzo era stata trasferita alla so- cietà da parte di Sergio ed [OSCURATO:PERSONA], qualificatisi come proprietari ed estranei al giudizio concluso con le dette sentenze, sicché i menzionati titoli non erano opponibili alla Alon,in quanto avente causa dai Riva. 3.Nel resistere all’opposizione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sost e- nuto che i costruttori dell’edificio condominiale (i Riva) avevano ceduto a [OSCURATO:PERSONA], con atto del 26/9/1988, un locale ad uso negozio al piano terreno, bene poi alienato dal Reggiani alla Alon s.s.; inoltre, nel giudizio concluso con le sentenze azionate come titolo esecutivo, il Condominio aveva convenuto il Reggiani, ottenendone, in primo grado, la condanna ad eseguire delle opere ed a cessare dei comportamenti riguardanti il negozio, nonché ad eliminare ogni deposito privato sul terrazzo adiacente, ritenuto quest’ultimo di proprietà condominiale; la Corte d’appello aveva respinto il gravame del Reggiani (limitatamente al capo di sentenza col quale era stato condannato a rimuovere le mas- serizie dal terrazzo), confermando la sentenza di primo grado sul rico- noscimento del cespite come «di proprietà comune condominiale»; la Alon s.s. aveva acquistato la proprietà del negozio dal Reggiani in pen- denza di giudizio e nell’atto di compravendita si era dato atto della controversia in atto; infine, osservava che solo in data 1/6/2000 la Alon aveva acquistato dai Riva la proprietà del terrazzo. 4.Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 21/7/2011, respingeva l’opposizione, reputando che le due pronunce poste a fondamento dell’atto di precetto fossero opponibilialla Alon s.s. 5.La Corte d’Appello di Torino, con decisione n. 532 del 17/3/2014, rigettava il gravame di Alon, statuendo che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti, come titolo esecutivo, anche contro il successore a titolo particolare, che la Alon non poteva contrapporre un proprio autonomo diritto all’autorità del titolo esecu- tivo formatosi contro il dante causa Reggiani, in ragione della previa trascrizione della domanda del Condominio, richiamata nell’atto di compravendita del negozio; infine, la Corte di merito rigettava il motivo concernente l’estraneità dei Riva al giudizio concluso con le citate sen- tenze, affermandone l’irrilevanza, in quanto l’atto di compravendita era stato stipulato in epoca successiva alla trascrizione della domanda volta all’accertamento della proprietà condominiale del terrazzo, con la con- seguenza che il relativo giudicato doveva reputarsi opponibile alla Alon. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione; con la sentenza n. 9361 del 12/4/2017, questa Corte, in accoglimento del primo motivo e dichiarando assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rin- viava la controversia alla Corte d’appello di Torino, a cui demandava anche il compito di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 7.Nel giudizio di rinvio, con la sentenza n. 1043 del 19/6/2019, la Corte territoriale accoglieva l’opposizione della Alon «nei limiti dei soli obblighi di fare relativi all’immobile sito in Cuorgnè, via dei Mille n. 11, così identificato al N.C.E.U. di detto Comune: foglio 1, part. 655, sub. 1, cat. C/1, cl. 2, P-T., mq 153» e disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite sia per i gradi merito, sia per quello di legittimità.8.Avverso detta sentenza, la Alon s.s. proponeva ricorso per cas- sazione, affidato ad un unico motivo; resisteva con controricorso il Con- dominio Teresa. 9.[OSCURATO:PERSONA] depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell ’ eccezione di tardi- vità del ricorsoper cassazione per essere stato superato il termine se- mestrale exart. 327 cod. proc. civ., non soggetto a sospensione feriale nelle opposizioni esecutive. L’atto d’impugnazionedella sentenza, pubblicata il 19/6/2019, è stato notificato il 17/1/2020 , ma la modifica dell ’ art. 327, comma 1, cod. proc. civ. che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine “lungo” per l’impugnazione si applica –in base all’art. 58, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69 – ai giudizi instaurati dopo il 4/7/ 2009, mentre la causa de quaè stata originariamente introdotta nel marzo 2006. 2.La ricorrente lamenta ( ex art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 , cod. proc. civ.)la violazione ed errata applicazione degli artt. 91, 92 e ss. 359, 385, 384 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese con la seguente motivazione: «Le spese sono liquidate tenuto conto che il riassumente è risultato parzialmente vittorioso in cassa- zione;del valore del decisum; dei diversi gradi di giudizio; della natura e della complessità della controversia (in fase di riassunzione); delle fasi effettive nel processo di rinvio (nulla riconoscendosi per la fase istruttoria che è mancata) e ritenendo equala compensazione integrale delle spese per tutti i gradi di giudizio, sia di merito che di legittimità». Sostiene la ricorrente che tale motivazione è incongrua, poiché la Alon era risultata, nel giudizio di legittimità, integralmente –e non par- zialmente– vittoriosa e che, dunque, sia insussistente la soccombenza parziale, individuata come presupposto per la compensazione delle spese di lite.3.La censura è infondata. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il giudice del rinvio non ha erratonel fare applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Nel giudizio di legittimità l’odierna ricorrente ha ottenuto l’accogli- mento della propria impugnazione, ma l’espressione impiegata dalla Corte torinese –soggetto «parzialmente vittorioso in cassazione» – va correttamente intesacome un ellittico riferimento alla parte (la Alon) risultata «parzialmente vittoriosaall’esito del giudizio di cassazione». Infatti, proprio dalle argomentazioni illustrate nella pronuncia im- pugnata si desume in modo inequivoco che la decisione ha avuto ri- guardo all’esito complessivo della lite, in cui sono state accolte solo parzialmente le ragioni di opposizione originariamente avanzate. In contrasto con quanto sostenuto nel giudizio di rinvio dall’odierna ricorrente (secondo cui l’oggetto della lite è sempre stato limitato all’opponibilità dell’accertamento incidentale sulla proprietà del ter- razzo e, quindi, all’impossibilità, per il Condominio, di azionare il titolo formatosi contro il Reggiani in relazione ad un bene che la Alon non aveva dallo stesso acquisito), la Corte d’appello torinese ha spiegato che, inizialmente, la società aveva integralmente contestato il diritto del Condominio di agire in executivis, deducendo l’inopponibilità delle sentenze, la mancanza di trascrizione delle medesime e la formazione del giudicato in epoca successiva all’acquisto del negozio. Rispetto a tali contestazioni, soltanto quella relativa all’obbligo di fare inerente al terrazzo era risultata fondata, mentre la stessa S.C. aveva riconosciuto che l’acquisto, a titolo particolare e in corso di causa, del negozio comportava l’estensione alla acquirente Alon della pronuncia di riduzione in pristino emessa nei confronti del Reggiani; un’ulteriore conferma dell’assunto si rinveniva nell’ a mmissione della stessa Alon contenuta nell’atto di riassunzione, secondo cui «Riguardo ai beni acquistati dal sig. Reggiani, e solo riguardo ad essi, la appellante ALON è soggetta a subire il titolo esecutivo ottenuto dal Condominio nei confronti del dante causa Reggiani». In conclusione, nella sentenza impugnata la Corte d’appello –cor- rettamente esaminando l’esito complessivo della controversia –ha rav- visato una soccombenza parziale della Alon,da riferire (come si evince chiaramente dalle argomentazioni del giudice del rinvio) alle ragioni poste a fondamento dell’originaria opposizione all’esecuzione, che sono state ritenute solo parzialmente fondate (ed è stata la medesima Alon ad aver riconosciuto, invece, l’infondatezza di alcune di esse). Pertanto, così intesa la pronuncia è immune da censure, in quanto la compensazione delle spese (ex art. 92 cod. proc. civ.) è basata sul menzionato criterio normativo della soccombenza parziale. 4.Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 5.Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu