Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 26303/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4219/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiROBERTO ALBERTO , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 552/2019 depositata il16/07/2019, R.G. n. 147/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori intesa all'accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell'[OSCURATO:PERSONA] 2007 da parte della datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]. , la voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam» e alla condanna della società alla relativa erogazione;

2. la statuizione di conferma, per quel che qui rileva, è stata fondata sulla considerazione che l’emolumento ex premio aziendale individuale ad personam non costituiva oggetto di un diritto individuale attribuito direttamente ai lavoratori ma,trovando la propria fonte in disposizioni collettive,era destinato a venire meno in conseguenza della disdetta dell’accordo che loprevedeva operata dalla parte datorialestipulante il detto accordo ;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, come in epigrafe indicati, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce : violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ., quale regola di interpretazione ermeneutica dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] il 10.10.2007; violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ. per errata valutazione interpretativa di istituti eterogenei previsti dall'art. 22 e dall'art. 23 Accordo integrativo aziendale 2007;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. nonché omessa analisi circa un punto oggetto di controversia in relazione alla volontà delle parti di uniformare il trattamento premiale di tutti i dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA] a fronte della variegata provenienza degli stessi, per effetto dei vari trasferimenti di azienda che si sono susseguiti nel tempo;

3. preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità della procura alle liti dei ricorrenti formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA].) sul rilievo che nella intestazione del ricorso si afferma che la procura è stata rilasciata in calce al ricorso mentre in realtà la stessa risulta inserita tra la prima e la seconda pagina del ricorso per cassazione;

3.1. la rilevata discrasia non è idonea a determinare la nullità dell’atto di conferimento del mandato difensivo in quanto ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all’atto cui si riferisce;

4. nel merito entrambi i motivi debbono essere respinti alla luce della giurisprudenza di questa Corte -che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dal presente ricorso, ha respinto la impugnazione dei lavoratori avverso le sentenze di secondo grado di rigetto della domanda da questi proposta (Cass. n. 20535/2023, n.20525/2023, n. 11142/2023, n. 11137/2023, n. 28550/2022, n. 28549/2022, n. 14578/2022, n. 11667/2022, n. 11666/2022, n. 11182/2022, 11072/2022, 10757/2022);

5. la sentenza impugnata ha proceduto a ricostruire il significato e la portata dell'istituto retributivo in oggetto attraverso la disamina di più clausole contrattuali (gli artt. 10 del CCNL del 2004 e 22 del contratto integrativo del 2007 in tutte le loro complessive previsioni, oltre che l'art. 23 del medesimo contratto integrativo); invero, l'art.10 CCNL Commercio 2004 prevede: "Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di unastessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: [....] - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altrimenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra".

L'ultimo periodo trascritto, collegandosi espressamente al periodo precedente (essendo, fra l'altro, compreso nello stesso interlinea), non appare attribuire alcun diritto ma porre una regola meramente applicativa, matematica, di scomposizione e di computo di erogazioni economiche già esistenti, prevedendo che la parte variabile di tale erogazione sia assorbita nelle nuove erogazioni correlate ai risultati (la cui istituzione è demandata ai contratti aziendali) e che la parte fissa sia conservata in cifra.

In attuazione di tale previsione, l'art. 22 dell'accordo del 2007 prevede: "La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31 dicembre 2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale alle personam". [...] .

La disposizione regola, poi, altri emolumenti di addetti a specifiche unità ..."), e prevede "la conservazione individuale ad personam, già definita dal vigente contratto del 7 febbraio 2003" di altri elementi (quali elemento 6 salariale distinto, bonus periodare non variabile voce denominata AAAP, trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente, il maggiore importo previsto titolo di indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente), concludendo che "Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili".

Quest'ultimo inciso ha reso evidente, secondo la Corte territoriale, la natura collettiva di tutte queste voci retributive poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ove tali elementi contrattuali fossero stati inglobati nei contratti individuali, si sarebbe trattato di precisazione pleonastica, posto che non sarebbero stati comunque assorbibili;

5.1. questa Corte ha già affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi costituisce un'attività riservata al giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per contrasto con l'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che si sia tradotto in un'anomalia della motivazione quale indicata da Cass. Sez.

Un. n. 21216/2015 (e da molte altre pronunzie conformi vedi, per tutte, Cass. n. 13641/2016).

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneu tici non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato.

In ogni caso, ai fini della positiva conclusione della valutazione in sede di giudizio di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, n. 23635/2010);

5.2. il primo motivo di ricorso non è formulato in conformità delle suddette indicazioni e, pertanto, si risolve nella mera e inammissibile contrapposizione di una diversa - più favorevole ai ricorrenti - interpretazione del testo del contratto collettivo integrativo, perché in essi non sono individuate le specifiche modalità attraverso le quali si sarebbe consumata la denunziata violazione delle regole legali di interpretazione né è dedotta l'anomalia della motivazione oggi unicamente denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che attiene all'esistenza della motivazione in sé - quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali - e si esaurisce nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (principio consolidato a partire da Cass. Sez.

Un. 8053/2014); 5.3.la interpretazione del testo collettivo ed in particolare dell’art. 22 , nel senso della volontà delle parti stipulanti di conservare la detta voce retributiva mantenendone la natura collettiva, risulta del tutto plausibile alla lucesia del dato letterale che di una interpretazione sistematica delle fonti collettive di riferimento ed in questa prospettiva si sottrae a tutte le censure articolate ed in particolare a quella riferita alla “impropria” utilizzazione della scheda tecnica 3 allegata all’art. 23; che offerta della sentenza impugnata risulta del tutto plausibile sia laddove afferma che la previsione di conservazione dell’ex premio aziendale ad personam ex art. 22;

6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 6.1.in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. occorre premettere che alla concreta fattispecie sulla quale si è pronunziata la Corte di merito risulta estraneo ogni profilo connesso al significato ed alla portata applicativa dell'art. 2112 cod. civ.; da tanto deriva che onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013) come viceversa non è avvenuto; 4

6.2. la denunzia di vizio di motivazione è anch'essa inammissibile per la dirimente considerazione che essa trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, co. 1, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. , non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021/2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/ 2016, conf.

Cass. n. 20944/2019), mentre nulla a riguardo viene dedotto dagli odierni ricorrenti;

7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

8. sussistono i presup posti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4219/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocatiROBERTO ALBERTO , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 552/2019 depositata il16/07/2019, R.G. n. 147/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori intesa all'accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell'[OSCURATO:PERSONA] 2007 da parte della datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]. , la voce retributiva denominata ex premio aziendale individuale ad personam» e alla condanna della società alla relativa erogazione; 2. la statuizione di conferma, per quel che qui rileva, è stata fondata sulla considerazione che l’emolumento ex premio aziendale individuale ad personam non costituiva oggetto di un diritto individuale attribuito direttamente ai lavoratori ma,trovando la propria fonte in disposizioni collettive,era destinato a venire meno in conseguenza della disdetta dell’accordo che loprevedeva operata dalla parte datorialestipulante il detto accordo ; 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, come in epigrafe indicati, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380 -bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce : violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ., quale regola di interpretazione ermeneutica dell'art. 22 del contratto integrativo aziendale stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] il 10.10.2007; violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 cod. civ. per errata valutazione interpretativa di istituti eterogenei previsti dall'art. 22 e dall'art. 23 Accordo integrativo aziendale 2007; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. nonché omessa analisi circa un punto oggetto di controversia in relazione alla volontà delle parti di uniformare il trattamento premiale di tutti i dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA] a fronte della variegata provenienza degli stessi, per effetto dei vari trasferimenti di azienda che si sono susseguiti nel tempo; 3. preliminarmente deve essere respinta la eccezione di inammissibilità della procura alle liti dei ricorrenti formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA].) sul rilievo che nella intestazione del ricorso si afferma che la procura è stata rilasciata in calce al ricorso mentre in realtà la stessa risulta inserita tra la prima e la seconda pagina del ricorso per cassazione; 3.1. la rilevata discrasia non è idonea a determinare la nullità dell’atto di conferimento del mandato difensivo in quanto ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all’atto cui si riferisce; 4. nel merito entrambi i motivi debbono essere respinti alla luce della giurisprudenza di questa Corte -che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dal presente ricorso, ha respinto la impugnazione dei lavoratori avverso le sentenze di secondo grado di rigetto della domanda da questi proposta (Cass. n. 20535/2023, n.20525/2023, n. 11142/2023, n. 11137/2023, n. 28550/2022, n. 28549/2022, n. 14578/2022, n. 11667/2022, n. 11666/2022, n. 11182/2022, 11072/2022, 10757/2022); 5. la sentenza impugnata ha proceduto a ricostruire il significato e la portata dell'istituto retributivo in oggetto attraverso la disamina di più clausole contrattuali (gli artt. 10 del CCNL del 2004 e 22 del contratto integrativo del 2007 in tutte le loro complessive previsioni, oltre che l'art. 23 del medesimo contratto integrativo); invero, l'art.10 CCNL Commercio 2004 prevede: "Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di unastessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: [....] - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altrimenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra". L'ultimo periodo trascritto, collegandosi espressamente al periodo precedente (essendo, fra l'altro, compreso nello stesso interlinea), non appare attribuire alcun diritto ma porre una regola meramente applicativa, matematica, di scomposizione e di computo di erogazioni economiche già esistenti, prevedendo che la parte variabile di tale erogazione sia assorbita nelle nuove erogazioni correlate ai risultati (la cui istituzione è demandata ai contratti aziendali) e che la parte fissa sia conservata in cifra. In attuazione di tale previsione, l'art. 22 dell'accordo del 2007 prevede: "La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31 dicembre 2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale alle personam". [...] . La disposizione regola, poi, altri emolumenti di addetti a specifiche unità ..."), e prevede "la conservazione individuale ad personam, già definita dal vigente contratto del 7 febbraio 2003" di altri elementi (quali elemento 6 salariale distinto, bonus periodare non variabile voce denominata AAAP, trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente, il maggiore importo previsto titolo di indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente), concludendo che "Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili". Quest'ultimo inciso ha reso evidente, secondo la Corte territoriale, la natura collettiva di tutte queste voci retributive poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ove tali elementi contrattuali fossero stati inglobati nei contratti individuali, si sarebbe trattato di precisazione pleonastica, posto che non sarebbero stati comunque assorbibili; 5.1. questa Corte ha già affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi costituisce un'attività riservata al giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per contrasto con l'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. che si sia tradotto in un'anomalia della motivazione quale indicata da Cass. Sez. Un. n. 21216/2015 (e da molte altre pronunzie conformi vedi, per tutte, Cass. n. 13641/2016). Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneu tici non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato. In ogni caso, ai fini della positiva conclusione della valutazione in sede di giudizio di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044/2010, n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, n. 23635/2010); 5.2. il primo motivo di ricorso non è formulato in conformità delle suddette indicazioni e, pertanto, si risolve nella mera e inammissibile contrapposizione di una diversa - più favorevole ai ricorrenti - interpretazione del testo del contratto collettivo integrativo, perché in essi non sono individuate le specifiche modalità attraverso le quali si sarebbe consumata la denunziata violazione delle regole legali di interpretazione né è dedotta l'anomalia della motivazione oggi unicamente denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che attiene all'esistenza della motivazione in sé - quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali - e si esaurisce nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (principio consolidato a partire da Cass. Sez. Un. 8053/2014); 5.3.la interpretazione del testo collettivo ed in particolare dell’art. 22 , nel senso della volontà delle parti stipulanti di conservare la detta voce retributiva mantenendone la natura collettiva, risulta del tutto plausibile alla lucesia del dato letterale che di una interpretazione sistematica delle fonti collettive di riferimento ed in questa prospettiva si sottrae a tutte le censure articolate ed in particolare a quella riferita alla “impropria” utilizzazione della scheda tecnica 3 allegata all’art. 23; che offerta della sentenza impugnata risulta del tutto plausibile sia laddove afferma che la previsione di conservazione dell’ex premio aziendale ad personam ex art. 22; 6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 6.1.in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. occorre premettere che alla concreta fattispecie sulla quale si è pronunziata la Corte di merito risulta estraneo ogni profilo connesso al significato ed alla portata applicativa dell'art. 2112 cod. civ.; da tanto deriva che onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013) come viceversa non è avvenuto; 4 6.2. la denunzia di vizio di motivazione è anch'essa inammissibile per la dirimente considerazione che essa trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, co. 1, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. , non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021/2014); in questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774/ 2016, conf. Cass. n. 20944/2019), mentre nulla a riguardo viene dedotto dagli odierni ricorrenti; 7. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 8. sussistono i presup posti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulte
Sentenza Cassazione n. 26303/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris