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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27627/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la c:ondanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto a titolo di furto consumato, invocando la derubricazione nella fattispecie tentata, è manifestamente infondato, in quanto, per costante ed incontrastata giurisprudenza di legittimità, solo il possessore del bene, o in sua vece un suo delegato, possono esercitare un controllo sul bene sottratto che impedisca il perfezionamento dell'elemento costitutivo dell'impossessamento del bene di cui all'art. 624 cod. pen.; in altri termini, se l'azione furtiva si svolge sotto il controllo costante di un terzo, che non sia il possessore del bene o un suo delegato, il furto si manifesta nella forma consumata pure nel caso in cui il terzo si attivi allarmando le autorità; peraltro, nel caso di specie, l'imputato riusciva pure ad allontanarsi dal luogo della sottrazione, conseguendo un autonomo possesso della cosa al di là della vigilanza estemporanea del teste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la c:ondanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto a titolo di furto consumato, invocando la derubricazione nella fattispecie tentata, è manifestamente infondato, in quanto, per costante ed incontrastata giurisprudenza di legittimità, solo il possessore del bene, o in sua vece un suo delegato, possono esercitare un controllo sul bene sottratto che impedisca il perfezionamento dell'elemento costitutivo dell'impossessamento del bene di cui all'art. 624 cod. pen.; in altri termini, se l'azione furtiva si svolge sotto il controllo costante di un terzo, che non sia il possessore del bene o un suo delegato, il furto si manifesta nella forma consumata pure nel caso in cui il terzo si attivi allarmando le autorità; peraltro, nel caso di specie, l'imputato riusciva pure ad allontanarsi dal luogo della sottrazione, conseguendo un autonomo possesso della cosa al di là della vigilanza estemporanea del teste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27627/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris