CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 22476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17286/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] T. CAMPANELLA, 41/G, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, d ott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Ricorso per revocazione avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 20950/2022 depositata i l 30/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 30 giugno 2022 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la dichiarazione di inammissibilità della istanza di revocazione da essa proposta contro il decreto del Tribunale di Roma, che , in sede di reclamo ex art 26 della legge fallimentare, aveva confermato la decisone del giudice delegato di rigetto della istanza di pagamento del credito maturato dalla ricorrente nei confronti del fallimento DUEBI. Il giudice delegato aveva evidenziato che,pur se il credito risultava dal rendiconto finale dell’attività, il curatore si era opposto al pagamento, eccependo la possibile esistenza di contrapposti crediti della società fallita, da accertare nell'ambito di indagini penali in corso. Il reclamo avverso questo provvedimento è stato respinto dal Tribunale di Roma sul rilievo che – a fronte della contestazione del curatore – il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt. 93 e ss. legge fall., essendo ammissibile il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» solo per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento esigibili e «non contestati» (art. 111-bis, comma 3, legge fall.). Il decreto del Collegio è stato impugnato per revocazione da [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo un errore di fatto nell’affermazione secondo cui il suo credito sarebbe stato contestato dal curatore e denunciando il dolo del curatore nel rappresentare la situazione in essere all’esito dell’esercizio provvisorio. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, ritenendo che sia presupposto necessario dello speciale mezzo di gravame prescelto il contenuto decisorio del provvedimento impugnato, e non ravvisando tale contenuto nel proprio decreto con cui era stato stabilito soltanto che la domanda avrebbe dovuto essere veicolata con un diverso strumento processuale. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi proposto ricorso per cassazione, che questa Corte ha dichiarato inammissibile, rilevando, da un lato, che il Tribunale avendo ritenuto inammissibile la revocazione avverso un decreto non decisorio non doveva entrare nel merito dell'esame delle ragioni di impugnazione; e, dall'altro, rilevando che i motivi di ricorso non censuravano la ratio decidendi del decreto impugnato (ovverosia l’inammissibilità della impugnazione per revocazione), bensì riproponevano i medesimi motivi di impugnazione che il Tribunale non aveva esaminato nel merito, anzi, uno dei due motivi di impugnazione per revocazione: il preteso errore di fatto sulla contestazione del credito, mentre non si faceva più cenno all’ipotizzato dolo del curatore. Avverso la predetta ordinanza la società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, affidandosi ad un motivo. Il fallimento DUEBI ha svolto difese con controricorso. In data 4 aprile 2024 il procuratore della ricorrente ha depositato la sentenza dichiarativa di fallimento della IAD emessa il 30.1.2023, chiedendo l’interruzione del presente giudizio di cassazione. Parte controricorrente ha depositato memoria opponendosi alla dichiarazione di interruzione e insistendo nelle sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente, va respinta l’istanza di interruzione, posto che nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio (Cass. n. 6642 del 13/03/2024; Cass. 6.11.2023, n. 30785). 2.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullità della ordinanza decisoria per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. nella valutazione delle censure rivolte al provvedimento del Tribunale di Roma impugnato con il ricorso principale per cassazione (ex art. 111 comma 7 Cost.). Parte ricorrente deduce che l’omessa lettura e l’assenza di scrutinio di alcuni motivi del ricorso per cassazione, configura un errore revocatorio ed espone di avere contestato con i motivi di ricorso–diversamente da quanto ritenuto dalla Cortedi legittimità- la tesi del Tribunale che il decreto impugnato non esplicitasse incidenza alcuna su diritti soggettivi, ma si fosse limitato a individuare l'iter procedurale attraverso il quale la pretesa poteva avere soddisfo. Osserva che la società aveva dedotto che in ciò avrebbe errato il Tribunale di Roma perché il credito era stato riconosciuto, non all'esito del procedimento di verifica dello stato p assivo , bensì nell'esercizio provvisorio e ciò dimostrerebbe il requisito di definitività e decisorietà del provvedimento meglio illustrato in memoria. Rileva, inoltre, di avere evidenziato che si era compresso il suo diritto soggettivo e di avere dedotto quanto segue “In tale modo, il Tribunale di Roma, riconoscendo espressamente il credito vantato dalla IAD, ha errato nella interpretazione della suddetta norma tenuto conto che, come chiaramente risulta dall’istruttoria documentale, il credito stesso era stato riconosciuto all’esito non del procedimento di verifica dello stato passivo bensì dell’esercizio provvisorio in una fase sicuramente successiva a quella di verifica dello stato passivo ex art. 93 e ss. l.f. L’impossibilità di intervenire con il sopra menzionato procedimento, non attuabile in quella fase e, comunque, non in presenza di un provvedimento di reale ammissione del credito vantato, come dimostrato dal provvedimento emesso in data 10 gennaio 2018, integra il requisito di definitività e decisorietà del provvedimento” ed ancora “erra in modo macroscopico il tribunale fallimentare quando afferma che il diritto soggettivo è comunque tutelato e per questo con una superficialità che lascia sgomenti, senza esaminare se la domanda di revocazione..”. Ciò renderebbe evidente, nella prospettazione della parte, che , contrariamente a quanto si afferma nella ordinanza della cassazione, nella realtà dei fatti già dal sommario introduttivo dei motivi del ricorso straordinario per cassazione veniva contestata la tesi del giudice della revocazione, che aveva portato alladeclaratoria di inammissibilità. 3.- La censura è inammissibile. La parte ricorrente, pur avendo richiamato il principio secondo cui l’omessa lettura e l’assenza di scrutinio di alcuni motivi del ricorso per cassazione configura un errore revocatorio, non esplicita quali sarebbero i motivi del ricorso per cassazione che non sono stati esaminati, ma si limita piuttosto a ribadirne in questa sede la (pretesa) fondatezza. 3.1.- E’ pacifico , ed in tal senso si esprime la stessa ricorrente, che i motivi di ricorso erano i seguenti: a) nullità della ordinanza decisoria per violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cpc (ultrapetizione-extrapetizione) in riferimento ex art 360 cpc n.4; b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 l.f. (D.Lgs. n. 267/1942) e dell’art. 111 bis l.f. che lo richiama, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; c) violazione degli artt. 111 bis e 93 l.f. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Questi motivi, secondo quanto ritenuto da questa Corte con la ordinanza impugnata per revocazione, tendevano a riproporre le questioni di merito e di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, giacchè la decisione impugnata si era arrestata ad una decisione di inammissibilità. Per contestare tale pronuncia , la parte estrapola dall’originario ricorso alcune argomentazioni dalle quali si desumerebbe che aveva contestato anche la declaratoria di inammissibilità, poiché il provvedimento impugnato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale,sarebbe decisorio. Pertanto, l’odierno ricorso si concreta nella reinterpretazione e ulteriore illustrazione dei motivi già proposti, alla luce della ordinanza resa dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato l'errore in cui era incorso il ricorrente, e con esso si cerca di emendare ex post detto errore , asserendo, nella sostanza, che la Corte non ha adeguatamente inteso il senso delle sue difese. Cosìargomentando però la parte si allontana dal paradigma della revocazione per errore di fatto, ammissibile solo in caso di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti dalla sentenza e dagli atti e documenti di causa; ragion per cui è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. S.U. n. 31032 del 27/11/2019; Cass. S . U . n. 10040 del 29/03/2022). L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone infatti l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass.16439/2021; Cass. 3190/2006) Nella specie, è evidente che il ricorso non censura sviste materiali della Corte, ma la valutazione che questa ha fatto dei motivi di ricorso, e l’interpretazione che la stessa Corte ha dato della decisione impugnata, mirando ad ottenerne la rivisitazione in senso favorevole alla ricorrente , censura che in questa sede è inammissibile, poiché del tutto estranea al perimetro applicativo dell’impugnazione speciale costituita dalla revocazione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q