CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 07905/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità - alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024-, è manifestamente infondato; rilevato che, sulla base di quest'ultimo arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo»; rilevato che, nel caso di specie, depone, palesemente, per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie attenuata di rapina quanto ricostruito e accertato dai giudici di appello, i quali, nel rigettare le doglianze relative all'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen., hanno sottolineato la non esiguità del valore economico dei beni sottratti e la gravità del danno cagionato alla persona offesa (si veda, in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025