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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11473/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata, in quella di anni uno mesi dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 110, 497-bis, 61 n. 2 cod. pen. (capo A), nonché artt. 61 n. 2 e 6, 496 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati contestati nonché mancanza di motivazione in relazione alle richieste subordinate di concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusione della recidiva e rideterminazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure non consentita, posto che introduce critiche già devolute con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e, comunque, immune da vizi di ogni tipo, anche in ordine alla condivisibile qualificazione delle fattispecie. 3.1.Quanto al trattamento sanzionatorio, questo appare debitamente giustificato nel provvedimento impugnato (pag. 4), sia per quanto concerne la rideterminazione della pena, sia per la scelta, non arbitraria ma giustificata adeguatamente, della misura della pena, tarata secondo i parametri di cui all'art.133 cod. pen.

Del pari risulta coerente e logica la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità), nonché circa la richiesta di esclusione della recidiva.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 novembre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata, in quella di anni uno mesi dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 110, 497-bis, 61 n. 2 cod. pen. (capo A), nonché artt. 61 n. 2 e 6, 496 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati contestati nonché mancanza di motivazione in relazione alle richieste subordinate di concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusione della recidiva e rideterminazione della pena. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto relativo a censure non consentita, posto che introduce critiche già devolute con l'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e, comunque, immune da vizi di ogni tipo, anche in ordine alla condivisibile qualificazione delle fattispecie. 3.1.Quanto al trattamento sanzionatorio, questo appare debitamente giustificato nel provvedimento impugnato (pag. 4), sia per quanto concerne la rideterminazione della pena, sia per la scelta, non arbitraria ma giustificata adeguatamente, della misura della pena, tarata secondo i parametri di cui all'art.133 cod. pen. Del pari risulta coerente e logica la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610: nel senso che in tema di diniego la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità), nonché circa la richiesta di esclusione della recidiva. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris