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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36006/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19965-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4083 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del .r. ; impLgna la sentenza n. 1093/02/18 della Commissione tributaria reg onae :e:la Lombardia che aveva rigettato l'appello avverso la decisione di :Timo ,graco sull'accertamento di maggiori imponibili accertati nei confronti delia :;c:ci età Ricorrono la società contribu-zrt:( coin (11.e. motivi.

L'Agenzia delle entrate ha pre:s.e. dífese, Prima dell'udienza è stata prersertaIa dalla Società richiesta di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d, 119 del 2018 e, successivamente, istanza congiunta con l'Agenzia :elle Ertra ta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte dere :Di compensazione delle spese a seguito dell'accoglimento della defirizione ageolata, con pagamento della prima rata, ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente h3 r chi E-sto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore crudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con rnecit. n l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata (..:on a quieoanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Agenzia delle entrzAe, tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione d Iudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevclata .: .).Lissisi:ono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio: le s.p.ese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate 'ari:. 13, oornma 1, ult. prop., cit.); P. La Corte, dichiara estinto il gitidì e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nell'aclumiza carrerale da remoto del 16 giugno 2021.

Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19965-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4083 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del .r. ; impLgna la sentenza n. 1093/02/18 della Commissione tributaria reg onae :e:la Lombardia che aveva rigettato l'appello avverso la decisione di :Timo ,graco sull'accertamento di maggiori imponibili accertati nei confronti delia :;c:ci età Ricorrono la società contribu-zrt:( coin (11.e. motivi. L'Agenzia delle entrate ha pre:s.e. dífese, Prima dell'udienza è stata prersertaIa dalla Società richiesta di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d, 119 del 2018 e, successivamente, istanza congiunta con l'Agenzia :elle Ertra ta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte dere :Di compensazione delle spese a seguito dell'accoglimento della defirizione ageolata, con pagamento della prima rata, ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente h3 r chi E-sto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore crudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con rnecit. n l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata (..:on a quieoanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Agenzia delle entrzAe, tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione d Iudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevclata .: .).Lissisi:ono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio: le s.p.ese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate 'ari:. 13, oornma 1, ult. prop., cit.); P. La Corte, dichiara estinto il gitidì e compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Roma, nell'aclumiza carrerale da remoto del 16 giugno 2021. Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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