CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1971
Cassazione n. 14613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1971; avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; àe [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato; Considerato che l'imputato censura la decisione evidenziando l'insufficienza delle prove della sua responsabilità penale, senza tuttavia confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine sia alle specifiche ragioni per le quali erano state ritenute sufficienti e attendibili le propalazioni del teste Infante, sia all'assenza di altri soggetti che avrebbero potuto avere interesse alla manomissione del contatore dell'utenza intestata al ricorrente e della quale lo stesso beneficiava in via esclusiva (pag. 6); Considerato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni spese dalla pronuncia impugnata nel ravvisare i presupposti per l'accertamento della sua responsabilità penale, sicché il motivo è inammissibile perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle !E;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de