CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2443/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Catanzaro via Turco 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in asserita virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo; -ricorrente - contro Comune di Paola,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Cosenza, piazza Fausto e [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria difensiva; -parte resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso l’ordinanza n. cronol. 2658/2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata il 24/10/2017 e asseritamente notificata al Comune di Paola il 06/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro pronunciava l’impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., con la quale, statuendo definitivamente sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di Paola (e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), determinava in € 63.905,50 l’indennità di esproprio , oltre interessi legali dal 31/07/2009 al deposito. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi d’impugnazione. Il Comune di Paola ha depositato una prima memoria difensiva datata 14/05/2018e una ulteriore memoria datata 29/05/2023 . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedott a la “ violazione e falsa applicazione art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. ” , in ragione della ritenuta illogicità e contraddittorietà del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha rilevato l’assenza di una concessione edilizia per la costruzione del manufatto sito sul mappale 180, che si presentava come un rudere al momento dell’espropriazione, mentre, invece, nel periodo in cui era stato realizzato, non era necessaria una concessione ma solo un visto d el Sindaco o un’autorizzazione su carta semplice, sussistendo comunque una copia del progetto conapposte quattro marche da bollo timbrate, vidimate dall’Ufficio del Registro, che era stato anche richiamato nel contratto di compravendita richiamato agli attie che nel 2015 era stato accatastato come corte comune. Con il secondo motivo è dedotta la“violazione e la falsa mappale art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, in ragione della ritenuta illogica ricostruzione delle risultanze documentali, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente non avesse offerto la prova della proprietà dell’intera particella 180, con motivazione insufficiente e contraddittoria. Con il terzo motivo è dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p. n. 3) in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001, in ragione della ritenuta incongrua determinazione del valore dell’area espropriata di cui al mappale 180, che in conseguenza delle censure formulate avrebbe dovuto essere considerata area edificabile, con la prospettazione anche del valore considerato corretto anche delle altre aree di cui ai mappali 181 e 373. 2. Occorre subito rilevare che il Comune intimato risulta avere depositato una memoria difensivadatata 14/05/2018, con apposta una procura speciale in calce, con la quale ha rappresenta to l’inammissibilità del ricorso avversario, ai fini della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza, della partecipazione alladiscussione o del deposito di memoria difensiva e, comunque, per ottenere la liquidazione delle spese di lite. Tale memoria è inammissibile. Come affermato più volte da questa Corte, secondo la disciplina previgente al d.lgs. n. 149 del 2002 deve ritenersi inammissibile una memoria di costituzione depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c., e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla contro parte, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10019 del 10/04/2019e, proprio con riferimento ai procedimenti exart. 380 bis.1 c.p.c., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/07/2021). Ne consegue che, in conformità all’orientamento consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, ai sensi 370, comma 1, c.p.c. alla parte contro cuiè diretto il ricorso, la quale non abbia ritualmente notificato il controricorso, nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata perla discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attivitàprocessuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio -anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale-o alla produzione di documenti e memorie(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34791 del 17/11/2021). 3.Il ricorso è improcedibile. Com’è noto, la statuizione d’improcedibilità va anteposta a quella d’inammissibilità del ricorso(cfr. tra le tante, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1389 del 22/01/2021), nella specie derivante dall’assenza di una valida procura speciale alle liti (il difensore del ricorrente ha notificato per via telematica il solo ricorso per cassazione,deducendo di agire in virtù di procura speciale apposta a margine dell’originario ricorso introduttivoche comprendeva anche il mandato ad impugnare). 3.1.Ai sensi dell’art. 369 c.p.c. «il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni 20 dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso, debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: …omissis.. 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione…». Ovviamente, la menzionata relazione deve essere depositata anche se la notificazione sia effettuata da colui che propone ricorso per cassazione, decorrendo da tale notificazione il termine breve per impugnare anche nei suoi confronti ( cfr. Cass., S ez. 6 - 3, Ordinanza n. 2333 del 25/01/2023). 3.2.Parte ricorrente ha depositato copia analogica del l’ordinanza impugnata, redatta in formato digitale , priva dell ’attestazione di conformità. Inoltre, pur avendo dedotto di avere proceduto alla notificazione di tale ordinanza in data 06/11/2016, non vi è agli atti la relazione di notificazionedella stessa. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S ez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) hanno affermato che l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC). Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’improcedibilità è esclusa se la menzionata documentazione risulti nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c. ( ovvero sia com unque acquisita al processo, nei casi in cui la legge dispone che dalla comunicazione o dalla notificazione ad opera della Cancelleria decorra il termine breve per impugnare), ma tali evenienze non si verificano nel caso di specie.4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata , tenuto conto che, come sopra evidenziato, il Comune intimato non si è difeso con rituale controricorso. 5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibileil ricorso ; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto