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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 10795/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6645/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentate e difes e ex lege dall ’ A vv ocatura Generale dello Stato , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 961 del 2/8/2021della Corte d’appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], commercialista, conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito, Equi- talia [OSCURATO:SOCIETA].; oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione) per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle condotte, asseritamente illecite, delle convenute. 2.Affermava, infatti, che il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3933 depositata il 6/3/2007, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA], in solido con altri coimputati, al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate (costituita come parte civile nel procedimento penale) della somma di Euro 2.000.000,00 a titolo di provvisionale per il risarcimento dei danni, che la menzionata decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 708 depositata il 15/7/2009, e che la Quinta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 37920/2010 (ud. 5/7/2010, dep. 25/10/2010), aveva annullato parzialmente la pronun- cia d’appello rinviando alla medesima Corte territoriale per la ridetermina- zione delle provvisionali risarcitorie, in base alle diverse responsabilità dei coimputati. 3.Nonostante il predetto annullamento, in data 8/9/2010 [OSCURATO:PERSONA]- tri aveva notificato al [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 0220100026513934500, recante il credito di Euro 2.272.631,16 (per im- porto a ruolo, diritti di notifica, aggi) relativo alle somme indicate nella sen- tenza della Corte d’Appello di Brescia già annullata; il destinatario della car- tella aveva avanzato istanza di sgravio il 16-17/9/2010, depositando copia del dispositivo della sentenza; ciò malgrado, l’agente della riscossione Equi- taliaaveva intrapreso azioni esecutive – con pignoramento “ diretto ” ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, eseguito in data 7/12/2010 per l ’ indicato debito di Euro 2.403.972,29, asseritamente dovuto a titolo di tributi/entrate –assoggettando ad espropriazione i crediti vantati dal [OSCURATO:PERSONA], per con- sulenze, nei confronti di suoi importanti clienti; anche all’agente della ri- scossione l’esecutato rappresentava l’intervenuto annullamento della sen- tenza di condanna; in data 21/12/2010 l’Agenzia delle Entrate comunicava la sospensione del procedimento volto alla riscossione, ferma restando l’iscrizione a ruolo del debito, e il 23/12/2010 l’agente della riscossione, stante l’intervenuto provvedimento disposto dall’ente impositore (che aveva autorizzato l’agente a recedere dalla riscossione coattiva), desisteva dalla procedura esecutiva instaurata. 4.Come già esposto, in seguito, [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti dell’ente impositore e dell’agente della riscossione per ottenere il risarci- mento dei danni conseguenti alle condotte sopra descritte (nelle quali rav- visava pure ipotesi di reato), consistenti anche nel pregiudizio patrimoniale derivante dall’interruzione dei rapporti con le società terze pignorate, le quali, dopo il pignoramento ricevuto, avevano cessato di affidare incarichi di consulenza all’attore.

In particolare, così concludeva l’atto introduttivo: «In via preliminare : - Accertarsi e dichiararsi, eventualmente in via inci- dentale, la sussistenza del reato di cui all’art. 328 e/o 650 c.p. o altro che la S.V. ritenesse di ravvisare, per tutti i fatti e/o condotte anche omissive, di cui in atti, a carico dei convenuti; -Accertarsi e dichiararsi l’insussistenza e/o inesistenza e/o illegittimità della pretesa economica ex adversoazionata con il pignoramento presso terzi per cui è causa; In via principale: -Accer- tarsi e dichiararsi l’illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall’at- tore per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti, e condannarsi quindi i convenuti, in solido tra di loro o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al risarcimento a favore dell’attore, dei danni patrimoniali pari ad Euro 300.000,00 e dei danni non patrimoniali per ulteriori Euro 200.000,00 e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà equa o di giustizia.

Ordinarsi ai con- venuti la cancellazione del ruolo a carico dell’attore, per le somme tutte portate dalla cartella n. 02220100026513934500.». 5.Nel giudizio si costituivano Agenzia dell’Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] chie- dendo il rigetto della pretesa risarcitoria, sia perché inammissibilmente avanzata in violazione degli artt. 96 cod. proc. civ. e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, sia per infondatezza della domanda, atteso che, peraltro, la condanna alla provvisionale era stata confermata – sia pure nella misura ridotta di Euro 100.000,00 –nel giudizio di rinvio (sentenza della Corte d’ appello di Brescia n. 260 del 28/1/2013). 6.Con la sentenza n. 2052 del 3/7/2017 il Tribunale di Brescia respin- geva la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la statuizione di an- nullamento con rinvio non aveva inciso l’esecutività (immediata exart. 540, comma 2, cod. proc. pen.) della condanna provvisionale che, in mancanza di provvedimenti di sospensione, aveva continuato a dispiegare integral- mente i suoi effetti (sino alla sua successiva rideterminazione e, poi, per il minore importo sopra indicato), di talché l’esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata legittima e non già un fatto illecito (come invece sostenuto dall’attore). 7.Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo grado si costituivano l’agente della riscossione e l’ente impositore, reiterando le eccezioni di inammissibilità della domanda avversaria. 8.Con la sentenza n. 961 del 2/8/2021, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’impugnazione e condannava l’appellante a rifondere alle con- troparti le spese del grado, confermando, quindi, il rigetto della domanda, benché con una diversa motivazione. 9.Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «… Neppure determina inammissibilità della domanda il mancato esercizio dell’azione ex art. 96 cpc nella medesima procedura in cui il danno si è determinato, atteso che la procedura di espropriazione presso terzi si è conclusa prima ancora che fosse radicata avanti al giudice, ciò che consente l’esercizio dell’azione anche in separato giudizio.

Ciò su- pera altresì l’eccezione proposta da Agenzia delle Entrate Riscossione in or- dine all’art. 59 del dpr 602/73, che subordina le istanze risarcitorie al com- pimento dell’esecuzione.

Tale disposizione determina infatti l’inammissibi- lità della domanda nella pendenza del procedimento esecutivo ma non certo quando il procedimento sia cessato per desistenza già in fase iniziale, non potendo tale disposizione convertirsi in inammissibilità definitiva della do- manda risarcitoria. … Benché l’agente della riscossione abbia indicato nei suoi atti come la notifica fosse dovuta a errore, esso non ha in alcun modo ammesso che l’errore fosse ascrivibile a se stesso, risultando piuttosto dagli atti come la negligenza, se esistente, fosse riconducibile all’Agenzia delle Entrate che non provvide tempestivamente allo sgraviouna volta ricevuta nel settembre 2010, da parte dell’appellante, copia del dispositivo della Su- prema Corte. … La censura in ordine alla perdurante validità del titolo ap- pare fondata, benché come indicato infra il suo accoglimento non comporti la riforma della sentenza gravata. … deve convenirsi con l’appellante che la pronuncia della Suprema Corte ha annullato le statuizioni civili della sen- tenza di primo grado penale, poi confermata in appello, non essendo logico che la specificazione in ordine all’illegittima attribuzione della provvisionale in via solidale lasci intatto il titolo esecutivo. … Ne deriva che l’inizio dell’ese- cuzione presso terzi appare frutto di un errore dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto dare immediato corso allo sgravio per il quale l’appellante, che aveva ricevuto la cartella esattoriale il giorno 8/9/10, aveva proposto istanza il 16/9/2010 allegando il dispositivo della pronuncia di legittimità … ciò non consente di accogliere la domanda risarcitoria atteso che, come ri- levato dalle appellate anche in questa fase, è rimasto non provato il nesso di causalità tra l’erronea notificazione e l’asserita interruzione dei rapporti con i clienti.

L’appellante non ha infatti provato, né chiesto di provare in modo processualmente ammissibile o comunque con riferimento a circo- stanze effettivamente rilevanti per la decisione, che i clienti destinatari dell’atto di pignoramento siano stati indotti a non reiterare il conferimento dell’incarico a causa della predetta notifica, peraltro revocata pochi giorni dopo con immediata comunicazione ai clienti stessi. … Appare evidente che, anche ove fossero ammissibili le capitolazioni nelle parti in cui si palesano del tutto generiche (giudizi negativi) e i testi le confermassero, non sarebbe comunque raggiunta la prova, secondo il canone probabilistico richiesto in materia di responsabilità civile, che vi fosse un’effettiva intenzione, da parte dei destinatari dell’erronea notifica, di rinnovare per cinque anni il contratto nei confronti del professionista e che tale intenzione sia caducata a cagione della notifica stessa, che avrebbe dipinto l’appellante quale evasore fi- scale.».

10. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano, con unico controricorso, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, che propone- vano ricorso incidentale basato su due motivi.

11. A ll ’ esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si osserva che non è stata censurata la statuizione con cui la Corte d’appello di Brescia ha affermato che la provvisionale era stata caducata per effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Se- zione Quinta penale di questa Corte e che la provvisionale successivamente accordata dal giudie del rinvio costituiva «una vera e propria nuova con- danna risarcitoria».

Il passaggio in giudicato di tale statuizione, non attinta dai ricorsi delle parti, preclude il sindacato di questa Corte, indipendentemente dalla sua correttezza o erroneità. 2.È preliminare l’esame del ricorso incidentale, atteso che i motivi in esso contenuti investono l’ammissibilità stessa dell’azione risarcitoria spie- gata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.Col primo motivo, l’Avvocatura dello Stato denuncia la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per vio- lazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, inquadra- bile nella fattispecie normativa dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., per essere stata la stessa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio autonomo, an- ziché con l’opposizione all’esecuzione. 4.La censura è infondata, in base alle statuizioni di Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 25478 del 21/09/2021.

Con la menzionata pronuncia –che riguarda principalmente il titolo ese- cutivo giudiziale successivamente caducato, ma contiene anche argomen- tazioni utili per la disciplina dell’azione risarcitoria nel caso di titolo stragiu- diziale –le Sezioni Unite hanno stabilito che la domanda di risarcimento dei danni per aver intrapreso, senza la normale prudenza, un’esecuzione for- zata integra una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell’art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla re- sponsabilità civile; nella particolare ipotesi di esecuzione forzata intrapresa in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, la predetta azione risarcitoria va necessariamente esercitata con l’opposizione all’esecuzione, salva la «estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema» costituita dall’impossibilità –di fatto o di diritto («La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla propo- sizione della relativa domanda.») –di spiegare la domanda risarcitoria uni- tamente alla contestazione del diritto di agire in executivis. 5.Orbene, l’azione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientra appieno nell’eccezionale ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in sede di opposizione e, conseguentemente, ne è consentita la sua proposi- zione in un giudizio autonomo: difatti, il danno asseritamente subito non poteva essersi prodotto nel breve volgere del processo esecutivo (invero, come si dirà, difetta la sua prova anche nel prosieguo), né potevano essere previste le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall’attore; in ogni caso, il quasi immediato arresto della riscossione coattiva costituiva ostacolo pro- cessuale alla proposizione dell’opposizione, preclusa dalla conclusione del procedimento (contrariamente alla difesa del ricorrente, non già per effetto dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione anteriore all’inter- vento di Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018, atteso che tale norma riguardava soltanto le entrate di natura tributaria). 6.Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata ante tempus e, cioè, prima del compimento dell’esecuzione esattoriale. 7.Anche la seconda censura è infondata. 8.È consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione della legit- timità di un’azione esecutiva (non solo esattoriale, anche ordinaria) minac- ciata o intrapresa deve essere svolta con gli strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, si verifica una decadenza dalla possibilità di fare valere le relative ragioni e ogni ulte- riore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarci- toria, risulta irrimediabilmente preclusa (ex multis, anche per ulteriori rife- rimenti giurisprudenziali, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27677 del 21/09/2022). 9.Come già esposto a proposito del primo motivo, la responsabilità da attività processuale rappresenta una speciesdi quella aquiliana e la relativa potestas agendinon è esercitabile fuori del processo in cui la condotta ge- neratrice di quella responsabilità si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (arg. da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).Applicando il principio ora richiamato allo specifico procedimento di ri- scossione coattiva, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020, Rv. 658687-01, ha statuito che «l’azione risarcitoria exart. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall’esecutato contro l’agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale»; è proprio questo –per le ragioni anzidette –il caso dell’azione del [OSCURATO:PERSONA], atteso che la proce- dura, intrapresa con pignoramento del 7/12/2010, non è giunta a compi- mento ed è, anzi, stata arrestata il 23/12/2010, con una rapidità tale da impedire all’odierno ricorrente di esperire i rimedi endoesecutivi e di avve- dersi di eventuali danni procurati dalla notifica del pignoramento.

10. Col primo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la «violazione degli art. 115-116 c.p.c. e 2733- 2735 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., là dove la Corte ha disconosciuto valore di prova legale alla dichiarazione confessoria contenuta nelle lettere d.d. 23.12.2010 inviate da [OSCURATO:PERSONA] al dott. [OSCURATO:PERSONA] (e alle società terze pignorate), valutandone liberamente il contenuto per discono- scere una responsabilità dell’agente della riscossione nel procedere alla no- tifica della cartella di pagamento n. 022 2010 0026513945 al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi del pignoramento presso terzi a carico del dott. [OSCURATO:PERSONA] e delle società sue Clienti di data 07.12.2010; nullità della sen- tenza per omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti dall’attore per dimostrare la responsabilità dell’Agente della riscossione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.».

11. Il motivo si articola in due censure.

12. Con la prima si cerca, artatamente, di attribuire ad un docu- mento il valore di confessione della responsabilità dell’agente della riscos- sione e di imputare alla Corte territoriale la violazione della regola che vin- cola il giudice all’efficacia probatoria di prova legale della confessione.

Dalla motivazione della pronuncia impugnata, tuttavia, si evince che gli artt. 2733 ss. cod. civ. sono richiamati a sproposito, perché la missiva di [OSCURATO:PERSONA] non contiene affatto il riconoscimento puro e semplice (e, cioè, dotato del carattere di univocità e di incontrovertibilità) della verità di fatti sfavorevoli alla dichiarante; al contrario, la Corte di merito precisa che l’agente della riscossione fa riferimento ad un «errore» che non ascrive a sé, bensì all’inerzia dell’ente impositore, il quale aveva ritardato la sospen- sione e lo sgravio del ruolo, senza alcuna possibilità, per l’incaricato della riscossione coattiva, di sospendere autonomamente le attività in assenza di istruzioni impartite dall’ente creditore.

13. Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta e, anzi, ribadisce che il documento aveva valore confessorio – a dispetto del suo contenuto letterale esaminato dal giudice di merito –e che la Corte non ne ha tratto le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (oggi, AdER): per tali ragioni, la prima parte del motivo è inammissibile.

14. Anche la seconda censura è inammissibile.

A detta del ricorrente, l’ordine di esibizione delle relate di notifica del pignoramento compiuto dall’ufficiale della riscossione avrebbe consentito di acquisire la prova della dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] circa l’annullamento della condanna provvisionale, rendendo così evidente la consapevolezza dell’agente della riscossione e il suo concorso nella causazione del danno.

15. Tuttavia, il ricorrente omette di considerare che l ’ agente della riscossione è privo di un autonomo potere di iniziativa riguardo alle proce- dure di riscossione coattiva e che sono eccezionali e tassativi (e predeter- minati ex lege) i casi in cui lo stesso può sospendere le attività esecutive, dovendo invece, come regola generale, attenersi rigorosamente al compito affidatogli dalla legge e dall’ente impositore, senza alcun margine per una discrezionale valutazione sulla sussistenza della pretesa creditoria vantata dall’ente stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 24/01/2023, in un caso in cui l’agente della riscossione aveva dato corso alla procedura ese- cutiva nonostante l’esercizio del potere sospensivo da parte dell’ente impo- sitore Agenzia delle Entrate, configura una condotta illecita dell’agente della riscossione, che «non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse – come avrebbe dovuto –obbedito all’ordine dell’ Agenzia delle Entrate, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto»).

16. Perciò, è priva di decisività la prova offerta (costituita dall ’ ordine di esibizione), in quanto l’eventuale consapevolezza dell’annullamento della provvisionale non avrebbe comunque potuto comportare l’arresto delle at- tività di riscossione e, dunque, una corresponsabilità dell’agente nella cau- sazione dei danni da quella (asseritamente) derivati.

17. Quanto alle prove testimoniali, le doglianze del ricorrente sono sviluppate negli altri motivi e di seguito esaminate.

18. Col secondo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza “per illogicità manifesta”e “per vizio di attività”in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. là dove la Corte ha rigettato le domande risarcitorie proposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per preteso difetto di prova circa il nesso causale tra l’erronea notificazione del pigno- ramento e l’interruzione dei rapporti con i clienti terzi pignorati allegata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] quale causa dei danni subiti, dopo aver escluso l’ammissibi- lità di tutti i capitoli di prova formulati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare tale nesso, in quanto erroneamente ritenuti irrilevanti e generici».

19. Il ricorrente imputa alla Corte d ’ appello di avere escluso i capi- toli di prova dedotti per dimostrare il nesso causale per poi affermare che non era stata data prova del rapporto di causalità tra la condotta avversaria (l’erroneo avvio dell’azione esecutiva) e il danno patito (la perdita dei clienti terzi pignorati).

In particolare, il capitolo di prova testimoniale –«vero che sentii espri- mere da altri soggetti all’interno dell’azienda giudizi negativi riferiti al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e all’atto di pignoramento dopo la notifica dello stesso?» – su cui si incentra la difesa del ricorrente è stato ritenuto generico dalla Corte di merito e, comunque, inidoneo a fornire la prova, incombente sull’attore, del nesso causale (secondo i canoni probabilistici richiesti) tra l’azione ese- cutiva erroneamente intrapresa e la perditadella clientela.

20. La censura è infondata.21.

In primis , si rileva che «il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una va- lutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico» (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022, Rv. 666179-01).

22. Non si ravvisano vizi logici nella decisione della Corte territo- riale: questa non ha compiuto un’atomistica valutazione del capitolo – ex segenerico, perché privo di specifici riferimenti (non mancano soltanto le circostanze di tempo e di luogo, ma non sono neanche genericamente indi- cati i soggetti che avrebbero espresso i non meglio precisati «giudizi nega- tivi»), e, anzi, apparentemente volto ad acquisire delle “voci” – ma l ’ ha considerato, insieme con gli altri mezzi istruttori offerti (inclusi gli altrica- pitoli), inconcludente, in quanto inidoneo a dimostrare che i rapporti di con- sulenza (peraltro, nemmeno provati con contratti scritti) sarebbero stati rinnovati senza il pignoramento.

23. La Corte di merito, dunque, ha valutato i requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate (in tema, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1294 del 19/01/2018, Rv. 647508-01: «La mancanza di indi- cazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima») e, a scanso di equivoci, è bene rammentare che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni exart. 253 cod. p roc . civ . non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842-01).

24. Infine, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, peraltro, l’eventuale conferma dell’espressione di (generici) «giudizi nega- tivi» sul [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente a dimostrare che l’interruzione dei rapporti col professionista fossero dovuti proprio alla ricezione di quel pignoramento e non ad altra ragione, posto che il rapporto di causalità non si sostanzia nel falso brocardo post hoc, ergo propter hoc, ma richiede un nesso di derivazione eziologica che assurga, quantomeno, al rango di pro- babilità.

25. Col terzo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., là dove la Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo di appello, omettendo di pronunciarsi sulle domande di ac- certamento incidentale formulate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza de- gli estremi dei reati di cui agli artt. 328 e/o 650 c.p. o altro individuato dalla Corte ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale e della sua li- quidazione anche in via equitativa; omessa pronuncia sulla domanda di ac- certamento della illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall’ap- pellante e mancato riconoscimento almeno del dannonon patrimoniale, con motivazione apparente e irrazionale in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.».

26. La Corte di merito ha considerato assorbito il motivo d ’ appello col quale era stata censurata la decisione di primo grado per non aver rico- nosciuto il pregiudizio non patrimoniale arrecato alla reputazione professio- nale del [OSCURATO:PERSONA] dall’illegittimità del pignoramento (che si chiedeva di ac- certare incidentalmente) e da condotte astrattamente integranti i reati ex artt. 328 e 650 cod. pen. (pure oggetto di richiesta di accertamento inci- dentale).

27. Fermo quanto già statuito in relazione al secondo motivo e alla mancata ammissione di capitoli genericamente formulati, non è corretta l’affermazione della Corte bresciana sull’assorbimento del motivo di gra- vame, atteso che la mancata dimostrazione del nesso causale tra la con- dotta e il pregiudizio patrimoniale non comporta di per sé l’impossibilità di configurare un danno non patrimoniale.

Tuttavia, la mancanza di un’esplicita motivazione sulla predetta que- stione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, perché questa Corte ha, infatti, il potere di correggere e integrare la motivazione (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01) e –in base agli elementi di fatto riportati nella pronuncia impugnata e sopra richiamati, nonché all’inammissibilità dei capitoli dedotti per le testimonianze (per le ragioni già illustrate dal giudice di merito e ritenute corrette) – si deve escludere che possa essersi verificata una lesione della reputazione del commercialista, che non può ravvisarsi in re ipsa e della qua le non vi è alcuna prova (e i già menzionati «giudizi negativi» non possono formare oggetto di prova testimoniale per la loro genericità); l’unico elemento ad- dotto per dimostrare il disdoro arrecato al [OSCURATO:PERSONA] è costituito da una mail di poche righe, proveniente da un dirigente di una società cliente, che, tut- tavia, si limita a criticare il commercialista per aver mancato di dare spie- gazioni in ordine all’ingiunzione ricevuta e, dunque, non fornisce prova di un discredito del professionista.

28. Non è allegato (prima ancora che provato) un danno non patri- moniale (exart. 185 cod. pen.) per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] vittima di reati; peraltro, le ipotesi criminose dallo stesso indicate –«Rifiuto di atti d’ufficio.

Omissione» (art. 328 cod. pen.) e «Inosservanza dei provvedimenti dell’Au- torità» (art. 650 cod. pen.) –non sono nemmeno astrattamente configura- bili, difettando in totoi loro elementi costitutivi.

29. Palesemente inammissibile è la doglianza attinente al mancato accertamento incidentale dell’illegittimità del pignoramento, atteso che la Corte di merito ha invece affermato «che l’inizio dell’esecuzione presso terzi appare frutto di un errore», così dimostrando di aver esaminato e valutato la questione, peraltro arrivando a condividere la tesi del [OSCURATO:PERSONA].

30. Col quarto motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza per motivazione apparente e irrazionale con violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. , là dove la Corte ha condannato il dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado d’appello in favore di ciascuna delle appellate, liqui- date con riferimento al valore della domanda inziale del dott. [OSCURATO:PERSONA] no- nostante il suo rigetto, anziché disporne la compensazione totale, anche in relazione a quelle del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di soc- combenza parziale reciproca o comunque giustificate ragioni per disporre tale compensazione come richiesta dall’appellante».

31. La censura è inammissibile.

32. Non è censurabile la decisione del giudice d ’ appello di condan- nare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese, anziché di compensarle, nonostante il rigetto delle eccezioni avanzate dalle appellate; «in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 16/06/2011, Rv. 618273-01).

33. Conseguentemente, «la valutazione delle proporzioni della soc- combenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese proces- suali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389-01).

34. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

35. L a prevalente soccombenza del ricorrente giustifica la sua con- danna alla rifusione dei costi del giudizio di legittimità, ma con compensa- zione nella misura di un terzo, in ragione del rigetto del ricorso incidentale; le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.36.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

37. Poiché l e ricorrent i incidental i sono Amministrazion i dello Stato esoneratedal versamento del contributo unificato, va escluso l’ obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con compensazione nella misura di un terzo, che sono liquidate per l’intero in Euro

7. 200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6645/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentate e difes e ex lege dall ’ A vv ocatura Generale dello Stato , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 961 del 2/8/2021della Corte d’appello di Brescia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], commercialista, conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito, Equi- talia [OSCURATO:SOCIETA].; oggi, Agenzia delle Entrate - Riscossione) per richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle condotte, asseritamente illecite, delle convenute. 2.Affermava, infatti, che il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 3933 depositata il 6/3/2007, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA], in solido con altri coimputati, al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate (costituita come parte civile nel procedimento penale) della somma di Euro 2.000.000,00 a titolo di provvisionale per il risarcimento dei danni, che la menzionata decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 708 depositata il 15/7/2009, e che la Quinta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 37920/2010 (ud. 5/7/2010, dep. 25/10/2010), aveva annullato parzialmente la pronun- cia d’appello rinviando alla medesima Corte territoriale per la ridetermina- zione delle provvisionali risarcitorie, in base alle diverse responsabilità dei coimputati. 3.Nonostante il predetto annullamento, in data 8/9/2010 [OSCURATO:PERSONA]- tri aveva notificato al [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 0220100026513934500, recante il credito di Euro 2.272.631,16 (per im- porto a ruolo, diritti di notifica, aggi) relativo alle somme indicate nella sen- tenza della Corte d’Appello di Brescia già annullata; il destinatario della car- tella aveva avanzato istanza di sgravio il 16-17/9/2010, depositando copia del dispositivo della sentenza; ciò malgrado, l’agente della riscossione Equi- taliaaveva intrapreso azioni esecutive – con pignoramento “ diretto ” ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, eseguito in data 7/12/2010 per l ’ indicato debito di Euro 2.403.972,29, asseritamente dovuto a titolo di tributi/entrate –assoggettando ad espropriazione i crediti vantati dal [OSCURATO:PERSONA], per con- sulenze, nei confronti di suoi importanti clienti; anche all’agente della ri- scossione l’esecutato rappresentava l’intervenuto annullamento della sen- tenza di condanna; in data 21/12/2010 l’Agenzia delle Entrate comunicava la sospensione del procedimento volto alla riscossione, ferma restando l’iscrizione a ruolo del debito, e il 23/12/2010 l’agente della riscossione, stante l’intervenuto provvedimento disposto dall’ente impositore (che aveva autorizzato l’agente a recedere dalla riscossione coattiva), desisteva dalla procedura esecutiva instaurata. 4.Come già esposto, in seguito, [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti dell’ente impositore e dell’agente della riscossione per ottenere il risarci- mento dei danni conseguenti alle condotte sopra descritte (nelle quali rav- visava pure ipotesi di reato), consistenti anche nel pregiudizio patrimoniale derivante dall’interruzione dei rapporti con le società terze pignorate, le quali, dopo il pignoramento ricevuto, avevano cessato di affidare incarichi di consulenza all’attore. In particolare, così concludeva l’atto introduttivo: «In via preliminare : - Accertarsi e dichiararsi, eventualmente in via inci- dentale, la sussistenza del reato di cui all’art. 328 e/o 650 c.p. o altro che la S.V. ritenesse di ravvisare, per tutti i fatti e/o condotte anche omissive, di cui in atti, a carico dei convenuti; -Accertarsi e dichiararsi l’insussistenza e/o inesistenza e/o illegittimità della pretesa economica ex adversoazionata con il pignoramento presso terzi per cui è causa; In via principale: -Accer- tarsi e dichiararsi l’illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall’at- tore per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti, e condannarsi quindi i convenuti, in solido tra di loro o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al risarcimento a favore dell’attore, dei danni patrimoniali pari ad Euro 300.000,00 e dei danni non patrimoniali per ulteriori Euro 200.000,00 e quindi per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà equa o di giustizia. Ordinarsi ai con- venuti la cancellazione del ruolo a carico dell’attore, per le somme tutte portate dalla cartella n. 02220100026513934500.». 5.Nel giudizio si costituivano Agenzia dell’Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] chie- dendo il rigetto della pretesa risarcitoria, sia perché inammissibilmente avanzata in violazione degli artt. 96 cod. proc. civ. e 59 d.P.R. n. 602 del 1973, sia per infondatezza della domanda, atteso che, peraltro, la condanna alla provvisionale era stata confermata – sia pure nella misura ridotta di Euro 100.000,00 –nel giudizio di rinvio (sentenza della Corte d’ appello di Brescia n. 260 del 28/1/2013). 6.Con la sentenza n. 2052 del 3/7/2017 il Tribunale di Brescia respin- geva la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], in quanto la statuizione di an- nullamento con rinvio non aveva inciso l’esecutività (immediata exart. 540, comma 2, cod. proc. pen.) della condanna provvisionale che, in mancanza di provvedimenti di sospensione, aveva continuato a dispiegare integral- mente i suoi effetti (sino alla sua successiva rideterminazione e, poi, per il minore importo sopra indicato), di talché l’esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata legittima e non già un fatto illecito (come invece sostenuto dall’attore). 7.Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo grado si costituivano l’agente della riscossione e l’ente impositore, reiterando le eccezioni di inammissibilità della domanda avversaria. 8.Con la sentenza n. 961 del 2/8/2021, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’impugnazione e condannava l’appellante a rifondere alle con- troparti le spese del grado, confermando, quindi, il rigetto della domanda, benché con una diversa motivazione. 9.Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito così illustrava la propria decisione: «… Neppure determina inammissibilità della domanda il mancato esercizio dell’azione ex art. 96 cpc nella medesima procedura in cui il danno si è determinato, atteso che la procedura di espropriazione presso terzi si è conclusa prima ancora che fosse radicata avanti al giudice, ciò che consente l’esercizio dell’azione anche in separato giudizio. Ciò su- pera altresì l’eccezione proposta da Agenzia delle Entrate Riscossione in or- dine all’art. 59 del dpr 602/73, che subordina le istanze risarcitorie al com- pimento dell’esecuzione. Tale disposizione determina infatti l’inammissibi- lità della domanda nella pendenza del procedimento esecutivo ma non certo quando il procedimento sia cessato per desistenza già in fase iniziale, non potendo tale disposizione convertirsi in inammissibilità definitiva della do- manda risarcitoria. … Benché l’agente della riscossione abbia indicato nei suoi atti come la notifica fosse dovuta a errore, esso non ha in alcun modo ammesso che l’errore fosse ascrivibile a se stesso, risultando piuttosto dagli atti come la negligenza, se esistente, fosse riconducibile all’Agenzia delle Entrate che non provvide tempestivamente allo sgraviouna volta ricevuta nel settembre 2010, da parte dell’appellante, copia del dispositivo della Su- prema Corte. … La censura in ordine alla perdurante validità del titolo ap- pare fondata, benché come indicato infra il suo accoglimento non comporti la riforma della sentenza gravata. … deve convenirsi con l’appellante che la pronuncia della Suprema Corte ha annullato le statuizioni civili della sen- tenza di primo grado penale, poi confermata in appello, non essendo logico che la specificazione in ordine all’illegittima attribuzione della provvisionale in via solidale lasci intatto il titolo esecutivo. … Ne deriva che l’inizio dell’ese- cuzione presso terzi appare frutto di un errore dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto dare immediato corso allo sgravio per il quale l’appellante, che aveva ricevuto la cartella esattoriale il giorno 8/9/10, aveva proposto istanza il 16/9/2010 allegando il dispositivo della pronuncia di legittimità … ciò non consente di accogliere la domanda risarcitoria atteso che, come ri- levato dalle appellate anche in questa fase, è rimasto non provato il nesso di causalità tra l’erronea notificazione e l’asserita interruzione dei rapporti con i clienti. L’appellante non ha infatti provato, né chiesto di provare in modo processualmente ammissibile o comunque con riferimento a circo- stanze effettivamente rilevanti per la decisione, che i clienti destinatari dell’atto di pignoramento siano stati indotti a non reiterare il conferimento dell’incarico a causa della predetta notifica, peraltro revocata pochi giorni dopo con immediata comunicazione ai clienti stessi. … Appare evidente che, anche ove fossero ammissibili le capitolazioni nelle parti in cui si palesano del tutto generiche (giudizi negativi) e i testi le confermassero, non sarebbe comunque raggiunta la prova, secondo il canone probabilistico richiesto in materia di responsabilità civile, che vi fosse un’effettiva intenzione, da parte dei destinatari dell’erronea notifica, di rinnovare per cinque anni il contratto nei confronti del professionista e che tale intenzione sia caducata a cagione della notifica stessa, che avrebbe dipinto l’appellante quale evasore fi- scale.». 10. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano, con unico controricorso, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, che propone- vano ricorso incidentale basato su due motivi. 11. A ll ’ esito della camera di consiglio del 18 / 3 /2024 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si osserva che non è stata censurata la statuizione con cui la Corte d’appello di Brescia ha affermato che la provvisionale era stata caducata per effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Se- zione Quinta penale di questa Corte e che la provvisionale successivamente accordata dal giudie del rinvio costituiva «una vera e propria nuova con- danna risarcitoria». Il passaggio in giudicato di tale statuizione, non attinta dai ricorsi delle parti, preclude il sindacato di questa Corte, indipendentemente dalla sua correttezza o erroneità. 2.È preliminare l’esame del ricorso incidentale, atteso che i motivi in esso contenuti investono l’ammissibilità stessa dell’azione risarcitoria spie- gata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.Col primo motivo, l’Avvocatura dello Stato denuncia la nullità della sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per vio- lazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, inquadra- bile nella fattispecie normativa dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., per essere stata la stessa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio autonomo, an- ziché con l’opposizione all’esecuzione. 4.La censura è infondata, in base alle statuizioni di Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 25478 del 21/09/2021. Con la menzionata pronuncia –che riguarda principalmente il titolo ese- cutivo giudiziale successivamente caducato, ma contiene anche argomen- tazioni utili per la disciplina dell’azione risarcitoria nel caso di titolo stragiu- diziale –le Sezioni Unite hanno stabilito che la domanda di risarcimento dei danni per aver intrapreso, senza la normale prudenza, un’esecuzione for- zata integra una particolare forma di illecito la cui regolazione assorbe quella dell’art. 2043 cod. civ., ponendosi la norma dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. in termini di specialità rispetto alla norma generale sulla re- sponsabilità civile; nella particolare ipotesi di esecuzione forzata intrapresa in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, la predetta azione risarcitoria va necessariamente esercitata con l’opposizione all’esecuzione, salva la «estrema e residua eventualità che non può essere sempre esclusa e che costituisce uno strumento di tutela del danneggiato e di coerenza interna del sistema» costituita dall’impossibilità –di fatto o di diritto («La prima si ha quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno e non poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito; la seconda, invece, si verifica quando, per le ragioni già dette, vi siano preclusioni di carattere processuale alla propo- sizione della relativa domanda.») –di spiegare la domanda risarcitoria uni- tamente alla contestazione del diritto di agire in executivis. 5.Orbene, l’azione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rientra appieno nell’eccezionale ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in sede di opposizione e, conseguentemente, ne è consentita la sua proposi- zione in un giudizio autonomo: difatti, il danno asseritamente subito non poteva essersi prodotto nel breve volgere del processo esecutivo (invero, come si dirà, difetta la sua prova anche nel prosieguo), né potevano essere previste le conseguenze pregiudizievoli lamentate dall’attore; in ogni caso, il quasi immediato arresto della riscossione coattiva costituiva ostacolo pro- cessuale alla proposizione dell’opposizione, preclusa dalla conclusione del procedimento (contrariamente alla difesa del ricorrente, non già per effetto dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione anteriore all’inter- vento di Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018, atteso che tale norma riguardava soltanto le entrate di natura tributaria). 6.Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, avanzata ante tempus e, cioè, prima del compimento dell’esecuzione esattoriale. 7.Anche la seconda censura è infondata. 8.È consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione della legit- timità di un’azione esecutiva (non solo esattoriale, anche ordinaria) minac- ciata o intrapresa deve essere svolta con gli strumenti processuali, con le forme e le modalità previste dalla disciplina di rito; in mancanza, si verifica una decadenza dalla possibilità di fare valere le relative ragioni e ogni ulte- riore questione sulla loro sussistenza, anche ai soli fini di una tutela risarci- toria, risulta irrimediabilmente preclusa (ex multis, anche per ulteriori rife- rimenti giurisprudenziali, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27677 del 21/09/2022). 9.Come già esposto a proposito del primo motivo, la responsabilità da attività processuale rappresenta una speciesdi quella aquiliana e la relativa potestas agendinon è esercitabile fuori del processo in cui la condotta ge- neratrice di quella responsabilità si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).Applicando il principio ora richiamato allo specifico procedimento di ri- scossione coattiva, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020, Rv. 658687-01, ha statuito che «l’azione risarcitoria exart. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall’esecutato contro l’agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale»; è proprio questo –per le ragioni anzidette –il caso dell’azione del [OSCURATO:PERSONA], atteso che la proce- dura, intrapresa con pignoramento del 7/12/2010, non è giunta a compi- mento ed è, anzi, stata arrestata il 23/12/2010, con una rapidità tale da impedire all’odierno ricorrente di esperire i rimedi endoesecutivi e di avve- dersi di eventuali danni procurati dalla notifica del pignoramento. 10. Col primo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la «violazione degli art. 115-116 c.p.c. e 2733- 2735 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., là dove la Corte ha disconosciuto valore di prova legale alla dichiarazione confessoria contenuta nelle lettere d.d. 23.12.2010 inviate da [OSCURATO:PERSONA] al dott. [OSCURATO:PERSONA] (e alle società terze pignorate), valutandone liberamente il contenuto per discono- scere una responsabilità dell’agente della riscossione nel procedere alla no- tifica della cartella di pagamento n. 022 2010 0026513945 al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi del pignoramento presso terzi a carico del dott. [OSCURATO:PERSONA] e delle società sue Clienti di data 07.12.2010; nullità della sen- tenza per omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti dall’attore per dimostrare la responsabilità dell’Agente della riscossione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.». 11. Il motivo si articola in due censure. 12. Con la prima si cerca, artatamente, di attribuire ad un docu- mento il valore di confessione della responsabilità dell’agente della riscos- sione e di imputare alla Corte territoriale la violazione della regola che vin- cola il giudice all’efficacia probatoria di prova legale della confessione. Dalla motivazione della pronuncia impugnata, tuttavia, si evince che gli artt. 2733 ss. cod. civ. sono richiamati a sproposito, perché la missiva di [OSCURATO:PERSONA] non contiene affatto il riconoscimento puro e semplice (e, cioè, dotato del carattere di univocità e di incontrovertibilità) della verità di fatti sfavorevoli alla dichiarante; al contrario, la Corte di merito precisa che l’agente della riscossione fa riferimento ad un «errore» che non ascrive a sé, bensì all’inerzia dell’ente impositore, il quale aveva ritardato la sospen- sione e lo sgravio del ruolo, senza alcuna possibilità, per l’incaricato della riscossione coattiva, di sospendere autonomamente le attività in assenza di istruzioni impartite dall’ente creditore. 13. Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta e, anzi, ribadisce che il documento aveva valore confessorio – a dispetto del suo contenuto letterale esaminato dal giudice di merito –e che la Corte non ne ha tratto le dovute conseguenze in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (oggi, AdER): per tali ragioni, la prima parte del motivo è inammissibile. 14. Anche la seconda censura è inammissibile. A detta del ricorrente, l’ordine di esibizione delle relate di notifica del pignoramento compiuto dall’ufficiale della riscossione avrebbe consentito di acquisire la prova della dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] circa l’annullamento della condanna provvisionale, rendendo così evidente la consapevolezza dell’agente della riscossione e il suo concorso nella causazione del danno. 15. Tuttavia, il ricorrente omette di considerare che l ’ agente della riscossione è privo di un autonomo potere di iniziativa riguardo alle proce- dure di riscossione coattiva e che sono eccezionali e tassativi (e predeter- minati ex lege) i casi in cui lo stesso può sospendere le attività esecutive, dovendo invece, come regola generale, attenersi rigorosamente al compito affidatogli dalla legge e dall’ente impositore, senza alcun margine per una discrezionale valutazione sulla sussistenza della pretesa creditoria vantata dall’ente stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 24/01/2023, in un caso in cui l’agente della riscossione aveva dato corso alla procedura ese- cutiva nonostante l’esercizio del potere sospensivo da parte dell’ente impo- sitore Agenzia delle Entrate, configura una condotta illecita dell’agente della riscossione, che «non si sarebbe verificata se la concessionaria avesse – come avrebbe dovuto –obbedito all’ordine dell’ Agenzia delle Entrate, non ponendo in essere un impulso procedurale in senso opposto»). 16. Perciò, è priva di decisività la prova offerta (costituita dall ’ ordine di esibizione), in quanto l’eventuale consapevolezza dell’annullamento della provvisionale non avrebbe comunque potuto comportare l’arresto delle at- tività di riscossione e, dunque, una corresponsabilità dell’agente nella cau- sazione dei danni da quella (asseritamente) derivati. 17. Quanto alle prove testimoniali, le doglianze del ricorrente sono sviluppate negli altri motivi e di seguito esaminate. 18. Col secondo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza “per illogicità manifesta”e “per vizio di attività”in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. là dove la Corte ha rigettato le domande risarcitorie proposte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per preteso difetto di prova circa il nesso causale tra l’erronea notificazione del pigno- ramento e l’interruzione dei rapporti con i clienti terzi pignorati allegata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] quale causa dei danni subiti, dopo aver escluso l’ammissibi- lità di tutti i capitoli di prova formulati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] diretti a dimostrare tale nesso, in quanto erroneamente ritenuti irrilevanti e generici». 19. Il ricorrente imputa alla Corte d ’ appello di avere escluso i capi- toli di prova dedotti per dimostrare il nesso causale per poi affermare che non era stata data prova del rapporto di causalità tra la condotta avversaria (l’erroneo avvio dell’azione esecutiva) e il danno patito (la perdita dei clienti terzi pignorati). In particolare, il capitolo di prova testimoniale –«vero che sentii espri- mere da altri soggetti all’interno dell’azienda giudizi negativi riferiti al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e all’atto di pignoramento dopo la notifica dello stesso?» – su cui si incentra la difesa del ricorrente è stato ritenuto generico dalla Corte di merito e, comunque, inidoneo a fornire la prova, incombente sull’attore, del nesso causale (secondo i canoni probabilistici richiesti) tra l’azione ese- cutiva erroneamente intrapresa e la perditadella clientela. 20. La censura è infondata.21. In primis , si rileva che «il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una va- lutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022, Rv. 666179-01). 22. Non si ravvisano vizi logici nella decisione della Corte territo- riale: questa non ha compiuto un’atomistica valutazione del capitolo – ex segenerico, perché privo di specifici riferimenti (non mancano soltanto le circostanze di tempo e di luogo, ma non sono neanche genericamente indi- cati i soggetti che avrebbero espresso i non meglio precisati «giudizi nega- tivi»), e, anzi, apparentemente volto ad acquisire delle “voci” – ma l ’ ha considerato, insieme con gli altri mezzi istruttori offerti (inclusi gli altrica- pitoli), inconcludente, in quanto inidoneo a dimostrare che i rapporti di con- sulenza (peraltro, nemmeno provati con contratti scritti) sarebbero stati rinnovati senza il pignoramento. 23. La Corte di merito, dunque, ha valutato i requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate (in tema, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1294 del 19/01/2018, Rv. 647508-01: «La mancanza di indi- cazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima») e, a scanso di equivoci, è bene rammentare che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni exart. 253 cod. p roc . civ . non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842-01). 24. Infine, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, peraltro, l’eventuale conferma dell’espressione di (generici) «giudizi nega- tivi» sul [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sufficiente a dimostrare che l’interruzione dei rapporti col professionista fossero dovuti proprio alla ricezione di quel pignoramento e non ad altra ragione, posto che il rapporto di causalità non si sostanzia nel falso brocardo post hoc, ergo propter hoc, ma richiede un nesso di derivazione eziologica che assurga, quantomeno, al rango di pro- babilità. 25. Col terzo motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., là dove la Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo di appello, omettendo di pronunciarsi sulle domande di ac- certamento incidentale formulate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza de- gli estremi dei reati di cui agli artt. 328 e/o 650 c.p. o altro individuato dalla Corte ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale e della sua li- quidazione anche in via equitativa; omessa pronuncia sulla domanda di ac- certamento della illegittimità del pignoramento presso terzi subito dall’ap- pellante e mancato riconoscimento almeno del dannonon patrimoniale, con motivazione apparente e irrazionale in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». 26. La Corte di merito ha considerato assorbito il motivo d ’ appello col quale era stata censurata la decisione di primo grado per non aver rico- nosciuto il pregiudizio non patrimoniale arrecato alla reputazione professio- nale del [OSCURATO:PERSONA] dall’illegittimità del pignoramento (che si chiedeva di ac- certare incidentalmente) e da condotte astrattamente integranti i reati ex artt. 328 e 650 cod. pen. (pure oggetto di richiesta di accertamento inci- dentale). 27. Fermo quanto già statuito in relazione al secondo motivo e alla mancata ammissione di capitoli genericamente formulati, non è corretta l’affermazione della Corte bresciana sull’assorbimento del motivo di gra- vame, atteso che la mancata dimostrazione del nesso causale tra la con- dotta e il pregiudizio patrimoniale non comporta di per sé l’impossibilità di configurare un danno non patrimoniale. Tuttavia, la mancanza di un’esplicita motivazione sulla predetta que- stione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, perché questa Corte ha, infatti, il potere di correggere e integrare la motivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01) e –in base agli elementi di fatto riportati nella pronuncia impugnata e sopra richiamati, nonché all’inammissibilità dei capitoli dedotti per le testimonianze (per le ragioni già illustrate dal giudice di merito e ritenute corrette) – si deve escludere che possa essersi verificata una lesione della reputazione del commercialista, che non può ravvisarsi in re ipsa e della qua le non vi è alcuna prova (e i già menzionati «giudizi negativi» non possono formare oggetto di prova testimoniale per la loro genericità); l’unico elemento ad- dotto per dimostrare il disdoro arrecato al [OSCURATO:PERSONA] è costituito da una mail di poche righe, proveniente da un dirigente di una società cliente, che, tut- tavia, si limita a criticare il commercialista per aver mancato di dare spie- gazioni in ordine all’ingiunzione ricevuta e, dunque, non fornisce prova di un discredito del professionista. 28. Non è allegato (prima ancora che provato) un danno non patri- moniale (exart. 185 cod. pen.) per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] vittima di reati; peraltro, le ipotesi criminose dallo stesso indicate –«Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione» (art. 328 cod. pen.) e «Inosservanza dei provvedimenti dell’Au- torità» (art. 650 cod. pen.) –non sono nemmeno astrattamente configura- bili, difettando in totoi loro elementi costitutivi. 29. Palesemente inammissibile è la doglianza attinente al mancato accertamento incidentale dell’illegittimità del pignoramento, atteso che la Corte di merito ha invece affermato «che l’inizio dell’esecuzione presso terzi appare frutto di un errore», così dimostrando di aver esaminato e valutato la questione, peraltro arrivando a condividere la tesi del [OSCURATO:PERSONA]. 30. Col quarto motivo, il ricorrente deduce ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la «nullità della sentenza per motivazione apparente e irrazionale con violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. , là dove la Corte ha condannato il dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado d’appello in favore di ciascuna delle appellate, liqui- date con riferimento al valore della domanda inziale del dott. [OSCURATO:PERSONA] no- nostante il suo rigetto, anziché disporne la compensazione totale, anche in relazione a quelle del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di soc- combenza parziale reciproca o comunque giustificate ragioni per disporre tale compensazione come richiesta dall’appellante». 31. La censura è inammissibile. 32. Non è censurabile la decisione del giudice d ’ appello di condan- nare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese, anziché di compensarle, nonostante il rigetto delle eccezioni avanzate dalle appellate; «in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13229 del 16/06/2011, Rv. 618273-01). 33. Conseguentemente, «la valutazione delle proporzioni della soc- combenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese proces- suali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389-01). 34. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. 35. L a prevalente soccombenza del ricorrente giustifica la sua con- danna alla rifusione dei costi del giudizio di legittimità, ma con compensa- zione nella misura di un terzo, in ragione del rigetto del ricorso incidentale; le spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.36. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. 37. Poiché l e ricorrent i incidental i sono Amministrazion i dello Stato esoneratedal versamento del contributo unificato, va escluso l’ obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002. p.q. m. la Corte, rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con compensazione nella misura di un terzo, che sono liquidate per l’intero in Euro 7. 200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 10795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris