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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12566/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNA Idato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le richieste di differimento facoltativo della pena e di rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. presentate da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Mazza ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 26/7/2021, trasmesso in cassazione, in pari data, dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 62,x [OSCURATO:PERSONA] nchi C1.11A [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Idato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le richieste di differimento facoltativo della pena e di rinvio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. presentate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Mazza ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 26/7/2021, trasmesso in cassazione, in pari data, dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 62,x [OSCURATO:PERSONA] nchi C1.11A [OSCURATO:PERSONA] CELLER1A
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