CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 9 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio con particolare riguardo alla contestata aggravante del mezzo fraudolento; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza della aggravante contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il mezzo utilizzato per impossessarsi dell'energia elettrica doveva considerarsi dotato della contestata fraudolenza (essendo artatamente intervenuto sullo strumento di misurazione); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 20