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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19376/2026

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e 1981; avverso la ordinanza n. 33/25 RIMCR del Tribunale di Verona del 7 maggio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 17 novembre 2025 nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rovigo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 7 maggio 2025, i cui motivi sono stati depositati il successivo 30 maggio 2025, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto, emesso in data 17 aprile 2025, con il quale era stata disposta la convalida del sequestro probatorio disposto in via di urgenza dalla Guardia di Finanza in data 16 aprile 2025 in esito ad una perquisizione eseguita presso la sede legale/magazzino della [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto n. 15542 sacchi di pellet di marca Myfire e n. 1347 sacchi di pellet di marca Sia baltic wood services ivi rinvenuti senza che fossero presenti le relative fatture di acquisto; poiché le prime indagini aventi ad oggetto la provenienza e la natura della merce in questione evidenziavano talune incongruenze, veniva contestata alla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la provvisoria imputazione relativa alla violazione degli artt. 515 e 517 cod. pen.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale la stessa ha lamentato, segnalando che la impugnata ordinanza era stata emessa in violazione di legge - si rimanda al dettato dell'art. 324 cod. proc. pen. - in quanto la sua adozione non era stata preceduta, in particolare per ciò che attiene alla convalida deri sequestro avente ad oggetto i sacchi di pellet provenienti dalla Myfire, dalla trasmissione all'organo giudicante di una parte della documentazione posta alla base del provvedimento di convalida, in particolare ci si riferisce ai CMR aventi ad oggetto proprio l'avvenuto trasferimento dei sacchi di pellet in questione dal luogo ove gli stessi sono stati acquistati, le località denominate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, ciononostante, il giudice del riesame non ha tratto da tale omissione le debite conseguenze dichiarando l'intervenuta perdita di efficacia del provvedimento sottoposto al suo esame.

In data 17 novembre 2025 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire un memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato inammissibile. 2Deve, preliminarmente, rilevarsi che, non diversamente da quanto si verifica in relazione al sequestro preventivo, anche in tema di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in íudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739, rv 285608).

Fatta questa premessa, osserva, ulteriormente il Collegio che, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., sebbene sia onere dell'autorità giudiziaria procedente quello di trasmettere al Tribunale adito per il riesame del provvedimento cautelare reale "gli atti su cui si fonda in provvedimento oggetto di riesame", va, peraltro, precisato che siffatto adempimento, se non eseguito entra il termine richiamato dalla disposizione ora citata, cioè "entro il giorno successivo" all'avviso ricevuto dalla autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame, non comporta l'eventuale inefficacia del provvedimento cautelare posto che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2019, n. 47883, rv 277566).

Va ancora aggiunto che la eventuale eccezione avente ad oggetto la incompleta trasmissione della documentazione al Tribunale del riesame deve essere formulata di fronte a tale organo non potendo essere lamentata siffatta omissione per la prima volta di fronte a questa Corte di legittimità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 novembre 209, n. 47559, rv 277991), cosa che, peraltro, la difesa della attuale ricorrente ebbe regolarmente a fare, come chiaramente emerge dalla motivazione della ordinanza ora impugnata.

In questa, infatti, dandosi atto della doglianza formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato dal Tribunale scaligero che, diversamente da quanto allora sostenuto dalla ricorrente, non risultava alcuna trasmissione parziale degli atti 3contenuti nel fascicolo del Pm e dallo stesso valutati in occasione dell'avvenuta convalida del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza, essendo stati trasmessi sia la comunicazione della notizia di reato che tutti gli atti allegati a tale documento.

A tale affermazione la odierna difesa si è limitata a controbattere la esistenza di elementi di carattere congetturale volti a cercare di dimostrare la incompletezza della documentazione trasmessa, senza tuttavia fornire alcun dato materiale che non solo faccia ritenere effettivamente sussistenti nel fascicolo del Pm gli atti dei quali si lamenta la mancata trasmissione, cosa che già di per se determinerebbe la inammissibilità della impugnazione per la sua sostanziale genericità, ma anche che dimostri la decisività della documentazione in questione in relazione al provvedimento assunto in sede di convalida (sulla necessaria realizzazione della "prova di resistenza" volta a dimostrare che la documentazione in ipotesi mancante sia stata decisiva ai fini della adozione del provvedimento censurato di fronte al giudice del riesame si deve, sia pure in tema di misura cautelari personali - ma il principio appare a fortiori indubitabilmente riferibile anche a quelle reali - si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 ottobre 2019, n. 41468, rv 277370).

Da tale incompletezza dimostrativa deriva la inammissibilità del ricorso.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 1981; avverso la ordinanza n. 33/25 RIMCR del Tribunale di Verona del 7 maggio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 17 novembre 2025 nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Rovigo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 7 maggio 2025, i cui motivi sono stati depositati il successivo 30 maggio 2025, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto, emesso in data 17 aprile 2025, con il quale era stata disposta la convalida del sequestro probatorio disposto in via di urgenza dalla Guardia di Finanza in data 16 aprile 2025 in esito ad una perquisizione eseguita presso la sede legale/magazzino della [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto n. 15542 sacchi di pellet di marca Myfire e n. 1347 sacchi di pellet di marca Sia baltic wood services ivi rinvenuti senza che fossero presenti le relative fatture di acquisto; poiché le prime indagini aventi ad oggetto la provenienza e la natura della merce in questione evidenziavano talune incongruenze, veniva contestata alla legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la provvisoria imputazione relativa alla violazione degli artt. 515 e 517 cod. pen. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale la stessa ha lamentato, segnalando che la impugnata ordinanza era stata emessa in violazione di legge - si rimanda al dettato dell'art. 324 cod. proc. pen. - in quanto la sua adozione non era stata preceduta, in particolare per ciò che attiene alla convalida deri sequestro avente ad oggetto i sacchi di pellet provenienti dalla Myfire, dalla trasmissione all'organo giudicante di una parte della documentazione posta alla base del provvedimento di convalida, in particolare ci si riferisce ai CMR aventi ad oggetto proprio l'avvenuto trasferimento dei sacchi di pellet in questione dal luogo ove gli stessi sono stati acquistati, le località denominate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, ciononostante, il giudice del riesame non ha tratto da tale omissione le debite conseguenze dichiarando l'intervenuta perdita di efficacia del provvedimento sottoposto al suo esame. In data 17 novembre 2025 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire un memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato inammissibile. 2Deve, preliminarmente, rilevarsi che, non diversamente da quanto si verifica in relazione al sequestro preventivo, anche in tema di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro res in íudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739, rv 285608). Fatta questa premessa, osserva, ulteriormente il Collegio che, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., sebbene sia onere dell'autorità giudiziaria procedente quello di trasmettere al Tribunale adito per il riesame del provvedimento cautelare reale "gli atti su cui si fonda in provvedimento oggetto di riesame", va, peraltro, precisato che siffatto adempimento, se non eseguito entra il termine richiamato dalla disposizione ora citata, cioè "entro il giorno successivo" all'avviso ricevuto dalla autorità giudiziaria procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame, non comporta l'eventuale inefficacia del provvedimento cautelare posto che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 novembre 2019, n. 47883, rv 277566). Va ancora aggiunto che la eventuale eccezione avente ad oggetto la incompleta trasmissione della documentazione al Tribunale del riesame deve essere formulata di fronte a tale organo non potendo essere lamentata siffatta omissione per la prima volta di fronte a questa Corte di legittimità (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 novembre 209, n. 47559, rv 277991), cosa che, peraltro, la difesa della attuale ricorrente ebbe regolarmente a fare, come chiaramente emerge dalla motivazione della ordinanza ora impugnata. In questa, infatti, dandosi atto della doglianza formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato dal Tribunale scaligero che, diversamente da quanto allora sostenuto dalla ricorrente, non risultava alcuna trasmissione parziale degli atti 3contenuti nel fascicolo del Pm e dallo stesso valutati in occasione dell'avvenuta convalida del sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla Guardia di Finanza, essendo stati trasmessi sia la comunicazione della notizia di reato che tutti gli atti allegati a tale documento. A tale affermazione la odierna difesa si è limitata a controbattere la esistenza di elementi di carattere congetturale volti a cercare di dimostrare la incompletezza della documentazione trasmessa, senza tuttavia fornire alcun dato materiale che non solo faccia ritenere effettivamente sussistenti nel fascicolo del Pm gli atti dei quali si lamenta la mancata trasmissione, cosa che già di per se determinerebbe la inammissibilità della impugnazione per la sua sostanziale genericità, ma anche che dimostri la decisività della documentazione in questione in relazione al provvedimento assunto in sede di convalida (sulla necessaria realizzazione della "prova di resistenza" volta a dimostrare che la documentazione in ipotesi mancante sia stata decisiva ai fini della adozione del provvedimento censurato di fronte al giudice del riesame si deve, sia pure in tema di misura cautelari personali - ma il principio appare a fortiori indubitabilmente riferibile anche a quelle reali - si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 ottobre 2019, n. 41468, rv 277370). Da tale incompletezza dimostrativa deriva la inammissibilità del ricorso. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M
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