CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16231/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RTLGM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " R.G.N. 42974/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, la mancata esclusione della recidiva contestata e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, esulano dalla valutazione di legittimità perché generici, là dove si limitano a mere enunciazioni, senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia; ciò a fronte di una motivazione priva di fratture logiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso