CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 10902/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11388/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1360/2020 depositata il20/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1360 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora d’interesse, che: - era stata convenuta da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture inerenti a somministrazione di energia elettrica; - l’opponente aveva dedotto di aver ceduto, molti anni prima delle somministrazioni interessate, l’azienda cui faceva capo l’utenza; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui la conclusione era sorretta dal disposto dell’art. 2558, cod. civ., decorrendo, dall’eventuale notizia della cessione, solo il termine di tre mesi, stabilito dal secondo comma della norma, per il recesso del ceduto; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2556, 2559, 2913, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di affermare la responsabilità solidale del cedente nella pacifica mancanza d’iscrizione della cessione di azienda nel Registro delle Imprese, con conseguente inopponibilità della stessa al terzo contraente ceduto; Consideratoche il ricorso è infondato; questa Corte (Cass., 10/02/2023, n. 4248, che qui si riprende), di recente chiarito che: - l’ articolo 2558 cod. civ. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»; - al contempo, s econdo l'articolo 2560 cod. civ., « l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», conla precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddettianche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»; ora, «l’interpretazione coordinata delle due norme questa Corte (Cass., 20/07/1991, n. 8121) porta a ritenere che quella dell'art. 2558 cod. civ. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 cod. civ. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente» (Cass., n. 4248 del 2013, cit., pag. 6); in altri termini, dal combinato disposto « emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 cod. civ.; è dunque principio condiviso (in questo senso Cass., 16/06/2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'articolo 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 cod. civ. (Cass., 20/07/1991, n. 8121; Cass., 08/05/1981, n. 3027, Cass., sez. 1, 09/10/2017, n. 23581), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto; la regola posta dal primo comma dell'art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte; la previsione dettata dal primo comma dell'articolo 2560 cod. civ., concernente la permanente responsabilità dell'alienante in ordine ai debiti inerenti all’esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori; si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo “ex lege”, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro “sui generis”, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass., 25/02/1987, n. 1990; Cass., 03/03/1994, n. 2108; Cass., 04/10/2010, n. 20577); ne discende, sul piano della “ratio” della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale; perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.)»; di qui il ribadito principio per cui il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti peraltro pregressirelativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto, non già del tutto esaurito, e ciò anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32487); il delineato quadro ricostruttivo posta a concludere nel senso che quando, come nel caso, si tratta di: a)contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione) in corso, e b)debiti successivi alla successione contrattuale correlata “ex lege” alla cessione di azienda, di questi ultimi risponde l’acquirente inerendo essi all’azienda somministrata e oggetto di subingresso, eterodeterminato normativamente in chiave speciale e funzionale al complesso aziendale medesimo, fermo il termine di cui al secondo comma dell’art. 2558, cod. civ., decorrente dalla notizia della cessione, ai fini della possibilità di esercizio del recesso del ceduto; ne discende il rigetto; spese secondo soccombenza, con la richiesta distrazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da