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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44349/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 1406/2024 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del tribunale di Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine a ipotesi di cui all'art. 74 del DPR 309/90 e di traffico di stupefacenti, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame annullando l'ordinanza generica limitatamente al capo 51 e confermando nel resto la stessa.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione.

3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 74 del DPR 309/90 273 274 e 275 cod. proc. pen.

Capo 11 di incolpazione.

Mancherebbe la motivazione circa la z valutazione della gravità degli indizi da cui desumere la consapevolezza della esistenza di una stabile associazione criminosa sia la partecipazione cosciente e volontaria alla stessa a fronte del solo riconoscimento di un rapporto quasi quotidiano tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] posto all'interno del sodalizio, e senza illustrazione delle ragioni di individuazione di una consorteria criminale quale quella ipotizzata.

Inoltre non si sarebbe vagliata a i fini in questione la brevità temporale delle singole cessioni.

4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di carente motivazione, riguardo alla aggravante del 4° comma dell'art. 74 citato, riferita al ricorrente in assenza di ogni indizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

2. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 1406/2024 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del tribunale di Palermo con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine a ipotesi di cui all'art. 74 del DPR 309/90 e di traffico di stupefacenti, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame annullando l'ordinanza generica limitatamente al capo 51 e confermando nel resto la stessa. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale, e di motivazione con riferimento agli artt. 74 del DPR 309/90 273 274 e 275 cod. proc. pen. Capo 11 di incolpazione. Mancherebbe la motivazione circa la z valutazione della gravità degli indizi da cui desumere la consapevolezza della esistenza di una stabile associazione criminosa sia la partecipazione cosciente e volontaria alla stessa a fronte del solo riconoscimento di un rapporto quasi quotidiano tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] posto all'interno del sodalizio, e senza illustrazione delle ragioni di individuazione di una consorteria criminale quale quella ipotizzata. Inoltre non si sarebbe vagliata a i fini in questione la brevità temporale delle singole cessioni. 4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di carente motivazione, riguardo alla aggravante del 4° comma dell'art. 74 citato, riferita al ricorrente in assenza di ogni indizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13
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