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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 15514/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8644/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via della Pisana n.13; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 9/1/2023; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 30 maggio 2023 LaPresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8644/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via della Pisana n.13; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 9/1/2023; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 LaPresi
Decreto Cassazione n. 15514/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris