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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09545/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione; violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 76 e 95 d.P.R. 115/2002;

2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 52 e seguenti della legge 689/81 come modificata da dal d.

Igs. 150/2022.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa con il primo motivo di ricorso.

Considerato che i motivi sopra richiamati al punto 1 sono manifestamente infondati, in guanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto che le doglianze riguardanti l'elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure.

Ritenuto, guanto al secondo motivo di ricorso, che, sebbene la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, abbia fatto riferimento alla libertà controllata, le motivazioni poste a fondamento del decisum, riguardanti la prognosi negativa in ordine al reinserimento sociale dell'imputato, possono essere validamente estese ad ogni altra tipologia di sanzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione; violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 76 e 95 d.P.R. 115/2002; 2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 52 e seguenti della legge 689/81 come modificata da dal d. Igs. 150/2022. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa con il primo motivo di ricorso. Considerato che i motivi sopra richiamati al punto 1 sono manifestamente infondati, in guanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che le doglianze riguardanti l'elemento soggettivo del reato, a cui la Corte di appello ha offerto congrua risposta, sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da censure. Ritenuto, guanto al secondo motivo di ricorso, che, sebbene la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, abbia fatto riferimento alla libertà controllata, le motivazioni poste a fondamento del decisum, riguardanti la prognosi negativa in ordine al reinserimento sociale dell'imputato, possono essere validamente estese ad ogni altra tipologia di sanzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 09545/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris