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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 27238/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4360/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 9 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e dife nde unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 305 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2636/2018della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) adivano il Tribunale di Siena al fine di essere reintegrate nel possesso del passaggio esercitato sul terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., distinto al foglio 44, partt.99-63- 64 del Comune di Castelnuovo di Berardenga, il cui tracciatola resistente aveva dapprima arato e poi interrotto con la creazione di un fosso.

2. Il Tribunale concedeva l a tutela possessoria invocata dalle ricorrenti, e ordinava il ripristino dellastrada.

3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] introduceva il giudizio petitorio, esperendo actio negatoria servitutis.

4. Le società convenute resistevano alla domanda deducendo di aver da sempre transitato lungo il tracciato esistente , siccome appartenente ad un complesso reticolo viario interpoderale di collegamento tra le plurime proprietà in loco , e che pertanto il diritto di passaggio, seppur non risultante da alcun titol o , doveva ritenersi costituito vuoi per usucapione, vuoi per destinazione del padre di famiglia, allorquando con rogito del 4 novembre 1999 il podere di [OSCURATO:SOCIETA] era stato frazionato e ceduto in parte alla [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 Aktiengesellschaft (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Deducevano, ancora, che la via di collegamento tra i poderi delle parti costituiva comunque una strada vicinale oggetto di communio incidens, costituitasi ex collatione agrorum privatorum.Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., le convenute precisavano la domanda, chiedendo accertarsi il loro diritto di passaggio quali proprietarie dei rispettivi fondi,limitrofi alla fattoria di [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il Tribunale di Siena accoglieva la nega toria servitutis : i n particolare, il giudice di prime cure riteneva inammissibile, siccome nuova, la domanda riconvenzionale delle convenute proposta con la prima memoria istruttoria; escludeva che si fosse costituita una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, in quanto il titolo del 4 novembre 1999 prevedeva la concessione di un diritto di transito meramente obbligatorio e limitato nella durata di tre anni a favore dell’acquirente, la quale si era impegnata a costruire altra strada di accesso al propriofabbricato; non riteneva provata la sussistenza dei presupposti del possesso ad usucapionem; condannava le convenute al risarcimento del danno richiesto dall’attrice , che riteneva non contestato nell’ane nel quantum.

6. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cui resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2636/2018, a parziale riforma della pronunciadi primo grado , rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attrice in negatoria servitutis, confermando nel resto la decisione del Tribunale, seppur con differente motivazione.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale, esclusa la costituzione di una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ritene va non provat e le deduzioni Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 delle appellanti relative a lla comproprietà della strada per collatio agrorum privatorum, osservando, peraltro, che l’intero tracciato della via risultava ricadere nel fondo di [OSCURATO:SOCIETA] , cosicché difettava il presupposto del conferimento di sedime da parte delle appellanti , necessario al perfezionamento dell’invocata fattispecie.Alla luce di tale statuizione, il Collegio fiorentino dichiarava assorbito il primo motivo di gravame, con cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevano lamentato l’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda da esse proposta con la memoria ex art. 183,comma sesto, n. 1 c.p.c.

7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsoper la cassazione di detta decisione affidandosi a tre motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, cui le ricorrenti principali hanno a loro volta resistito con controricorso. 9..

Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e dei principi, consolidati nella giurisprudenza di codesta S.C., in materia di comunione di strada agraria costituita ex collatione agrorum privatorum (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». 2.1.Il secondo motivo è così rubricato : « Nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. per difetto di pronuncia (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.), ovvero, in alternativa, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 sul quarto motivo di appello proposto dalle odierne ricorrenti (art. 360, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c.)».

2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando vari precedenti di questa Corte, osservano che una strada agraria interpoderale si forma con il conferimento di sedime da parte dei proprietari dipiù fondi non necessariamente latistanti , ma anche posti tra di loro in consecuzione, i quali la mantengono per il loro uso esclusivo, servendo a tutti e in tutte le direzioni; cosicché l’accertamento dell’esistenza di una strada con tali caratteristiche, oltre che dell’uso prolungato e pacifico da parte dei frontistiper le reciproche esigenze di transito e collegamento, è sufficiente a desumere la volontà di dare luogo ad una comunione sull’intero tracciato.

2.3. Ciò premesso, l e ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale non avrebbe fatto buon governo dei summenzionati principi di diritto, poiché,pur avendo accertato l’esistenza della strada, dando atto che “essa era compiutamente tracciata nel piano strutturale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che descrive puntualmente la zona ed è inserita nei tracciati fondativi secondo l’art. 14 del medesimo piano” (così a pag. 5 della sentenza), non avrebbecolto che il tratto in contestazione appartiene ad un sistema viario aperto, che attraversa più fondiin consecuzione appartenenti a diversi proprietari (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Vallepicciolas.r.l.) collegandoli tra loro e con la pubblica via.

La formazione della viabilità agraria così descritta, continuano le ricorrenti, risulterebbe confermata dalle risultanze dell’istruttoria, e in particolare dalla documentazione catastale in atti, dalle fotografie aeree, dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Berardenga e dalle deposizioni testimoniali, quest’ultime confermative dell’utilizzo del sistema viario daparte di un gran numero di persone. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 quindi che nella fattispecie il giudice di meritoavrebbe dovuto ritenere costituita la comunione incidentale per collatio agrorum, sussistendone tutti i requisiti, mentre il rigetto della domandaper difetto di “compiute prove ed adeguati documenti catastali” (cfr. pag. 6 della sentenza), oltre che infondato in diritto, sarebbe anche affidato ad una motivazione incomprensibile, chesi risolverebbe di fatto in un’omessa pronuncia sul gravame, stante la sua oscurità, o comunque in un “simulacro” di motivazione, che presterebbe il fianco a censura di mera apparenza. 2.4.I motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili.

2.5. La Corte d’Appe l lo non ha ritenuto provat o che il sistema viario descritto dalle appellanti , fatto di strade poderali, vicinali e comunali tra loro comunicanti, avesse dato luogo a d una comunione incidentale sulla strada in contestazione , avendo accertato che quest’ultima ricadeinteramente nella tenuta di [OSCURATO:SOCIETA] e non beneficia di apporti di sedime da parte del fondo di [OSCURATO:SOCIETA] (diverso è il discorso da farsi per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si è resa acquirente di una porzione di terreno in origine facente parte del podere di [OSCURATO:SOCIETA]).

2.6. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sostengono invece chela via in questione attraverserebbe anche il podere di [OSCURATO:SOCIETA] e che pertanto sarebbe in comproprietà tra le parti secondo i principi che disciplinano la collatio agrorum, applicabili anche ai fondi in consecuzione.

Sennonché, le ricorrenti , per un verso non deducono alcunché di specifico circa il conferimento di sedime al tracciato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; per altro verso,non tengono nemmeno conto che il giudice di meritoha escluso che fosse stata data prova dell’effettivo utilizzo della stradaper esigenze di collegamento dei diversi fondi.

Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023

2.7. È infatti vero che , nel delibare la questione relativa alla costituzione della servitù di passaggio sul percorso in questione , la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza e l’utilizzo della strada fino al 1999, fino a quando, cioè, il podere di [OSCURATO:SOCIETA] è stato frazionato e ceduto in parte alla dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ma è altrettanto vero chenon ha ritenuto raggiunta la prova dell’uso della strada in relazione alla sua dedotta apertura verso l’esterno, e in particolareverso il podere di [OSCURATO:SOCIETA].

L a sentenza impugnata ha invero escluso la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (che consentisseappunto di collegare il fondo di [OSCURATO:SOCIETA] alla porzione ceduta a [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) sul presupposto che“non sussiste alcuna strumentalità del collegamento addotto”, ferma restando, peraltro,la titolarità delle porzioni di terreno in capo a diversi proprietari(cfr. pag. 5 di sentenza) .

Nell’escludere, poi, l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione in favore dei fondi appartenenti alla fattoria di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte distrettuale ha dato espressamente atto che: “Le testimonianze acquisite non hanno consentito di accertare l’acquisto per usucapione del diritto di passo sulla strada contesa perché le circostanze capitolate dalla convenuta non afferivano specificamente all’uso del passo sulla strada da parte dei proprietari della fattoria [OSCURATO:SOCIETA] e quindi le testimonianze acquisite sono prive di contenuto decisivo sul punto.

A ciò si aggiunga il rilievo che fino a che non è stato acquistato il podere da parte della collegata [OSCURATO:PERSONA], i proprietari della fattoria [OSCURATO:SOCIETA] neppure avevano interesse a percorrere la fattoria di [OSCURATO:SOCIETA] per raggiungere l’opposto podere attraverso la suddetta strada che attraversava la fattoria di [OSCURATO:SOCIETA] e quindi ulteriormente indimostrato è l’uso della strada” (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza).

Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023

2.8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non si sono specificamente confrontate con tali argomentazioni della sentenza impugnata, le quali, ancorché dirette a respingere la domanda di accertamento della costituzione della servitù di passaggio, sono idonee a giustificare il rigetto anche della domanda di accertamento della comproprietà della strada per collatio agrorum : sono le stesse ricorrenti a citare il principio di diritto secondo cui“L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (cfr. Sez. 2 , Ordinanza n. 30723 del 27/11/2018, Rv. 651597).

Orbene, nel caso di specie, ciò che il giudice di merito ha escluso è proprio l’uso della strada da parte dei frontisti e la destinazione della stessa a comuni esigenze di passaggio.

2.9. A ben vedere, dunque, nel sostenere che la strada interna alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe un mero segmento di un sistema viario più ampio, costituito tramite il conferimento di sedime privato da parte di più poderi consecutiviper le reciproche esigenze di collegamento e di transito, e che ciò avrebbe trovato conferma nelle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, le ricorrenti non lamentano l’erronea applicazione di norme o principi di diritto ai fatti come accertati, ma pongono in discussione l’accertamento stesso dei fatti e la valutazione Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 delle prove, prospettando questioni di merito relative alla conformazione della strada, al suo sviluppo e al suo utilizzo.

Profili del giudizio, questi, che non sono sindacabili in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 5802 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516348).

2.10. Né ricorre, p er le ragioni suesposte , il lamentato vizio di omessa pronuncia sul quarto motivo di gravame, in quanto la Corte territoriale ha espressamente respinto la domanda di accertamento della comproprietà della strada,ritenendone non provati i presupposti.

Alla luce delle complessive argomentazioni poste alla base della decisione, nemmeno si può ritenere, infine, che il rigetto della domanda sia affidatoad un “simulacro” di motivazione come dedotto .

Del resto, le ricorrenti basano le inammissibili critiche alla motivazione della sentenza impugnata sul raffronto con la loro lettura del materiale probatorio, diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, laddove“In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120).

3. Il terzo motivodi ricorso è così rubricato: « In subordine rispetto ai motivi sub II.1 e II.2: erroneità/ingiustizia della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 6[recte, 5], c.p.c.).

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla richiesta di ammissione di prove fatta dalle ricorrenti (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.).

Nullità della sentenza per errore di percezione delle prove in atti (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.)».

Con il mezzo in esame, articolato in tre profili, le ricorrenti denunciano: 1) l’omesso esame da parte del giudice di secondecure di tutte le risultanze istruttorie circa la costituzione della via vicinale per collatio agrorum; 2) la mancata ammissione della CTU richiesta e la conseguente illogicità del rigetto della domanda per difetto di prova; 3) l’errore di percezione caduto sul contenuto delle planimetrie catastali in atti, attestanti l’esistenza e il percorso della strada agraria.

3.1. Il primo profilo della censura risulta formulato genericamente, e comunque non denuncia l’omesso esame di uno o più fatti storici, quanto piuttosto il cattivo apprezzamento da parte del giudice di merito delle complessive risultanze istruttorie (secondo quel che si è già esposto nell’esame dei precedenti motivi).

Sul punto, il Collegio intende assicurare continuità al principio secondo cui “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194).

3.2. Quanto alla mancata ammissione della CTU “ per una più precisa identificazione dello stato dei luoghi” (cfr. pag. 42 di ricorso), la censura delle ricorrenti, oltre a non confrontarsi specificamente con le argomentazionidella decisione impugnata, che ha ritenuto a monte non adeguatamente provati i presupposti della collatio agrorum, comunque non tiene conto del consolidato insegnamento secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801).

3.3. Quanto, infine,al dedotto travisamento delle risultanze della documentazione in atticirca il percorso della strada agraria, si osserva che la Corte distrettuale ha accertato l’esistenza della strada sul fondo di [OSCURATO:SOCIETA], mentre non ha ritenuto provato che essa beneficiasse di conferimento di sedime aprendosi verso l’esterno tramite il sistema Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 viario descritto dalle ricorrenti, o che fungesse da collegamento e transito tra i poderi delle parti , o vvero che fosse comunque stat a di fattoutilizzata a tale scopo.

3.4. [OSCURATO:SOCIETA]. sost engono che dalla documentazione catastale acquisita viceversa emergerebbe la prova sia dell’esistenza della strada agraria, sia della sua funzione di collegamento tra i poderi.

È dunque evidente chela censura, per come formulata,esula dal paradigma del travisamento, inteso quale errata ricognizione della prova ( demonstratum ), ovvero come assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, ed attinge piuttosto la complessiva valutazione dell e prov e (demonstrandum), alla quale le società ricorrenti di nuovo contrappongono, inammissibilmente, la propria alternativa lettura (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489).

3.5. Anche il terzo motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile.

4. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha insistito, subordinatamente all’accoglimento del ricorso, per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalle convenute con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; questione rimasta assorbita in seconde cure.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da Ric. 2019n. 4360sez.

S2 - ud. 07/07/2023 parte dellericorrenti in via principale di un ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l e ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 4 . 500 ,00 più 200 ,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4360/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 9 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e dife nde unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 305 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2636/2018della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) adivano il Tribunale di Siena al fine di essere reintegrate nel possesso del passaggio esercitato sul terreno di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., distinto al foglio 44, partt.99-63- 64 del Comune di Castelnuovo di Berardenga, il cui tracciatola resistente aveva dapprima arato e poi interrotto con la creazione di un fosso. 2. Il Tribunale concedeva l a tutela possessoria invocata dalle ricorrenti, e ordinava il ripristino dellastrada. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] introduceva il giudizio petitorio, esperendo actio negatoria servitutis. 4. Le società convenute resistevano alla domanda deducendo di aver da sempre transitato lungo il tracciato esistente , siccome appartenente ad un complesso reticolo viario interpoderale di collegamento tra le plurime proprietà in loco , e che pertanto il diritto di passaggio, seppur non risultante da alcun titol o , doveva ritenersi costituito vuoi per usucapione, vuoi per destinazione del padre di famiglia, allorquando con rogito del 4 novembre 1999 il podere di [OSCURATO:SOCIETA] era stato frazionato e ceduto in parte alla [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 Aktiengesellschaft (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Deducevano, ancora, che la via di collegamento tra i poderi delle parti costituiva comunque una strada vicinale oggetto di communio incidens, costituitasi ex collatione agrorum privatorum.Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., le convenute precisavano la domanda, chiedendo accertarsi il loro diritto di passaggio quali proprietarie dei rispettivi fondi,limitrofi alla fattoria di [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il Tribunale di Siena accoglieva la nega toria servitutis : i n particolare, il giudice di prime cure riteneva inammissibile, siccome nuova, la domanda riconvenzionale delle convenute proposta con la prima memoria istruttoria; escludeva che si fosse costituita una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, in quanto il titolo del 4 novembre 1999 prevedeva la concessione di un diritto di transito meramente obbligatorio e limitato nella durata di tre anni a favore dell’acquirente, la quale si era impegnata a costruire altra strada di accesso al propriofabbricato; non riteneva provata la sussistenza dei presupposti del possesso ad usucapionem; condannava le convenute al risarcimento del danno richiesto dall’attrice , che riteneva non contestato nell’ane nel quantum. 6. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cui resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2636/2018, a parziale riforma della pronunciadi primo grado , rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall’attrice in negatoria servitutis, confermando nel resto la decisione del Tribunale, seppur con differente motivazione. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte distrettuale, esclusa la costituzione di una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ritene va non provat e le deduzioni Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 delle appellanti relative a lla comproprietà della strada per collatio agrorum privatorum, osservando, peraltro, che l’intero tracciato della via risultava ricadere nel fondo di [OSCURATO:SOCIETA] , cosicché difettava il presupposto del conferimento di sedime da parte delle appellanti , necessario al perfezionamento dell’invocata fattispecie.Alla luce di tale statuizione, il Collegio fiorentino dichiarava assorbito il primo motivo di gravame, con cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevano lamentato l’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda da esse proposta con la memoria ex art. 183,comma sesto, n. 1 c.p.c. 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsoper la cassazione di detta decisione affidandosi a tre motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo, cui le ricorrenti principali hanno a loro volta resistito con controricorso. 9.. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza le parti hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e dei principi, consolidati nella giurisprudenza di codesta S.C., in materia di comunione di strada agraria costituita ex collatione agrorum privatorum (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». 2.1.Il secondo motivo è così rubricato : « Nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. per difetto di pronuncia (art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.), ovvero, in alternativa, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 sul quarto motivo di appello proposto dalle odierne ricorrenti (art. 360, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c.)». 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., richiamando vari precedenti di questa Corte, osservano che una strada agraria interpoderale si forma con il conferimento di sedime da parte dei proprietari dipiù fondi non necessariamente latistanti , ma anche posti tra di loro in consecuzione, i quali la mantengono per il loro uso esclusivo, servendo a tutti e in tutte le direzioni; cosicché l’accertamento dell’esistenza di una strada con tali caratteristiche, oltre che dell’uso prolungato e pacifico da parte dei frontistiper le reciproche esigenze di transito e collegamento, è sufficiente a desumere la volontà di dare luogo ad una comunione sull’intero tracciato. 2.3. Ciò premesso, l e ricorrenti sostengono che la Corte distrettuale non avrebbe fatto buon governo dei summenzionati principi di diritto, poiché,pur avendo accertato l’esistenza della strada, dando atto che “essa era compiutamente tracciata nel piano strutturale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che descrive puntualmente la zona ed è inserita nei tracciati fondativi secondo l’art. 14 del medesimo piano” (così a pag. 5 della sentenza), non avrebbecolto che il tratto in contestazione appartiene ad un sistema viario aperto, che attraversa più fondiin consecuzione appartenenti a diversi proprietari (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Vallepicciolas.r.l.) collegandoli tra loro e con la pubblica via. La formazione della viabilità agraria così descritta, continuano le ricorrenti, risulterebbe confermata dalle risultanze dell’istruttoria, e in particolare dalla documentazione catastale in atti, dalle fotografie aeree, dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Berardenga e dalle deposizioni testimoniali, quest’ultime confermative dell’utilizzo del sistema viario daparte di un gran numero di persone. [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 quindi che nella fattispecie il giudice di meritoavrebbe dovuto ritenere costituita la comunione incidentale per collatio agrorum, sussistendone tutti i requisiti, mentre il rigetto della domandaper difetto di “compiute prove ed adeguati documenti catastali” (cfr. pag. 6 della sentenza), oltre che infondato in diritto, sarebbe anche affidato ad una motivazione incomprensibile, chesi risolverebbe di fatto in un’omessa pronuncia sul gravame, stante la sua oscurità, o comunque in un “simulacro” di motivazione, che presterebbe il fianco a censura di mera apparenza. 2.4.I motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili. 2.5. La Corte d’Appe l lo non ha ritenuto provat o che il sistema viario descritto dalle appellanti , fatto di strade poderali, vicinali e comunali tra loro comunicanti, avesse dato luogo a d una comunione incidentale sulla strada in contestazione , avendo accertato che quest’ultima ricadeinteramente nella tenuta di [OSCURATO:SOCIETA] e non beneficia di apporti di sedime da parte del fondo di [OSCURATO:SOCIETA] (diverso è il discorso da farsi per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si è resa acquirente di una porzione di terreno in origine facente parte del podere di [OSCURATO:SOCIETA]). 2.6. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sostengono invece chela via in questione attraverserebbe anche il podere di [OSCURATO:SOCIETA] e che pertanto sarebbe in comproprietà tra le parti secondo i principi che disciplinano la collatio agrorum, applicabili anche ai fondi in consecuzione. Sennonché, le ricorrenti , per un verso non deducono alcunché di specifico circa il conferimento di sedime al tracciato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; per altro verso,non tengono nemmeno conto che il giudice di meritoha escluso che fosse stata data prova dell’effettivo utilizzo della stradaper esigenze di collegamento dei diversi fondi. Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 2.7. È infatti vero che , nel delibare la questione relativa alla costituzione della servitù di passaggio sul percorso in questione , la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza e l’utilizzo della strada fino al 1999, fino a quando, cioè, il podere di [OSCURATO:SOCIETA] è stato frazionato e ceduto in parte alla dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ma è altrettanto vero chenon ha ritenuto raggiunta la prova dell’uso della strada in relazione alla sua dedotta apertura verso l’esterno, e in particolareverso il podere di [OSCURATO:SOCIETA]. L a sentenza impugnata ha invero escluso la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia (che consentisseappunto di collegare il fondo di [OSCURATO:SOCIETA] alla porzione ceduta a [OSCURATO:PERSONA] S .p.A.) sul presupposto che“non sussiste alcuna strumentalità del collegamento addotto”, ferma restando, peraltro,la titolarità delle porzioni di terreno in capo a diversi proprietari(cfr. pag. 5 di sentenza) . Nell’escludere, poi, l’acquisto della servitù di passaggio per usucapione in favore dei fondi appartenenti alla fattoria di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte distrettuale ha dato espressamente atto che: “Le testimonianze acquisite non hanno consentito di accertare l’acquisto per usucapione del diritto di passo sulla strada contesa perché le circostanze capitolate dalla convenuta non afferivano specificamente all’uso del passo sulla strada da parte dei proprietari della fattoria [OSCURATO:SOCIETA] e quindi le testimonianze acquisite sono prive di contenuto decisivo sul punto. A ciò si aggiunga il rilievo che fino a che non è stato acquistato il podere da parte della collegata [OSCURATO:PERSONA], i proprietari della fattoria [OSCURATO:SOCIETA] neppure avevano interesse a percorrere la fattoria di [OSCURATO:SOCIETA] per raggiungere l’opposto podere attraverso la suddetta strada che attraversava la fattoria di [OSCURATO:SOCIETA] e quindi ulteriormente indimostrato è l’uso della strada” (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza). Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 2.8. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non si sono specificamente confrontate con tali argomentazioni della sentenza impugnata, le quali, ancorché dirette a respingere la domanda di accertamento della costituzione della servitù di passaggio, sono idonee a giustificare il rigetto anche della domanda di accertamento della comproprietà della strada per collatio agrorum : sono le stesse ricorrenti a citare il principio di diritto secondo cui“L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio” (cfr. Sez. 2 , Ordinanza n. 30723 del 27/11/2018, Rv. 651597). Orbene, nel caso di specie, ciò che il giudice di merito ha escluso è proprio l’uso della strada da parte dei frontisti e la destinazione della stessa a comuni esigenze di passaggio. 2.9. A ben vedere, dunque, nel sostenere che la strada interna alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe un mero segmento di un sistema viario più ampio, costituito tramite il conferimento di sedime privato da parte di più poderi consecutiviper le reciproche esigenze di collegamento e di transito, e che ciò avrebbe trovato conferma nelle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, le ricorrenti non lamentano l’erronea applicazione di norme o principi di diritto ai fatti come accertati, ma pongono in discussione l’accertamento stesso dei fatti e la valutazione Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 delle prove, prospettando questioni di merito relative alla conformazione della strada, al suo sviluppo e al suo utilizzo. Profili del giudizio, questi, che non sono sindacabili in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516348). 2.10. Né ricorre, p er le ragioni suesposte , il lamentato vizio di omessa pronuncia sul quarto motivo di gravame, in quanto la Corte territoriale ha espressamente respinto la domanda di accertamento della comproprietà della strada,ritenendone non provati i presupposti. Alla luce delle complessive argomentazioni poste alla base della decisione, nemmeno si può ritenere, infine, che il rigetto della domanda sia affidatoad un “simulacro” di motivazione come dedotto . Del resto, le ricorrenti basano le inammissibili critiche alla motivazione della sentenza impugnata sul raffronto con la loro lettura del materiale probatorio, diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, laddove“In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120). 3. Il terzo motivodi ricorso è così rubricato: « In subordine rispetto ai motivi sub II.1 e II.2: erroneità/ingiustizia della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 6[recte, 5], c.p.c.). Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla richiesta di ammissione di prove fatta dalle ricorrenti (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.). Nullità della sentenza per errore di percezione delle prove in atti (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.)». Con il mezzo in esame, articolato in tre profili, le ricorrenti denunciano: 1) l’omesso esame da parte del giudice di secondecure di tutte le risultanze istruttorie circa la costituzione della via vicinale per collatio agrorum; 2) la mancata ammissione della CTU richiesta e la conseguente illogicità del rigetto della domanda per difetto di prova; 3) l’errore di percezione caduto sul contenuto delle planimetrie catastali in atti, attestanti l’esistenza e il percorso della strada agraria. 3.1. Il primo profilo della censura risulta formulato genericamente, e comunque non denuncia l’omesso esame di uno o più fatti storici, quanto piuttosto il cattivo apprezzamento da parte del giudice di merito delle complessive risultanze istruttorie (secondo quel che si è già esposto nell’esame dei precedenti motivi). Sul punto, il Collegio intende assicurare continuità al principio secondo cui “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. -dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194). 3.2. Quanto alla mancata ammissione della CTU “ per una più precisa identificazione dello stato dei luoghi” (cfr. pag. 42 di ricorso), la censura delle ricorrenti, oltre a non confrontarsi specificamente con le argomentazionidella decisione impugnata, che ha ritenuto a monte non adeguatamente provati i presupposti della collatio agrorum, comunque non tiene conto del consolidato insegnamento secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801). 3.3. Quanto, infine,al dedotto travisamento delle risultanze della documentazione in atticirca il percorso della strada agraria, si osserva che la Corte distrettuale ha accertato l’esistenza della strada sul fondo di [OSCURATO:SOCIETA], mentre non ha ritenuto provato che essa beneficiasse di conferimento di sedime aprendosi verso l’esterno tramite il sistema Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 viario descritto dalle ricorrenti, o che fungesse da collegamento e transito tra i poderi delle parti , o vvero che fosse comunque stat a di fattoutilizzata a tale scopo. 3.4. [OSCURATO:SOCIETA]. sost engono che dalla documentazione catastale acquisita viceversa emergerebbe la prova sia dell’esistenza della strada agraria, sia della sua funzione di collegamento tra i poderi. È dunque evidente chela censura, per come formulata,esula dal paradigma del travisamento, inteso quale errata ricognizione della prova ( demonstratum ), ovvero come assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, ed attinge piuttosto la complessiva valutazione dell e prov e (demonstrandum), alla quale le società ricorrenti di nuovo contrappongono, inammissibilmente, la propria alternativa lettura (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489). 3.5. Anche il terzo motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile. 4. All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha insistito, subordinatamente all’accoglimento del ricorso, per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalle convenute con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; questione rimasta assorbita in seconde cure. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da Ric. 2019n. 4360sez. S2 - ud. 07/07/2023 parte dellericorrenti in via principale di un ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l e ricorrenti in solido tra loro al rimborso delle spese in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 4 . 500 ,00 più 200 ,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 27238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris