CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a TRANI il 23/07/1986 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Ci • lo [OSCURATO:PERSONA] V r 17 2026 L'ASSIST7 Tv7.ARIO icIkAte