CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) ORDINANZA sul ricorso 24705/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro 25,269- 2:t-t6 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA]; -c:ontroricorrente - avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 14 marzo 2019, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del 7 marzo 2017 del Tribunale di Messina che lo aveva condannato al pagamento risarcitorio di euro 5000 per lesione di reputazione a una associazione denominata "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in itre motivi, da cui la suddetta associazione si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 21 Cost., 10 Convenzione EDU, 51 e 595 c.p. "sotto il profilo della illogica applicazione dei criteri uniformi" individuati da questa Suprema Corte e dalla Corte di Strasburgo in materia di diritto di critica. 2. Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. "in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c." nonché omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 153 e 345 c.p.c. riguardo alla mancata riforma della sentenza di primo grado "sul diniego di ammissione della richiesta di produzione di interrogatori del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico resi nel 2015 dinanzi alla Procura della Repubblica di Messina" o in subordine della richiesta di audizione del suddetto come teste "sulle circostanze, ritualmente enucleate in capitoli di prova, riferite agli inquirenti e riguardanti la loggia « [OSCURATO:PERSONA]»". 4. A tacer d'altro, non può non rilevarsi che il ricorso tace, sia nella premessa sia nella illustrazione dei motivi, quanto al fornire una ricostruzione, pur sintetica, della vicenda processuale, e quanto meno del primo grado di giudizio. Il ricorso pertanto (che, si nota incidenter, sembra mirare comunque ad una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella raggiunta dai giudici di merito) patisce una evidente inammissibilità ai sensi dell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., il che assorbe ogni altro profilo. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma i