CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza dell'il luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza primo grado di primo grado, che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, poiché al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza rendevano dichiarazioni false omettendo di dichiarare alcuni redditi; che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché costituiti da mere generiche asserzioni in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; che, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata è pienamente sufficiente e logicamente coerente, nella parte in cui valuta negativamente il precedente specifico di [OSCURATO:PERSONA] e l'entità del danno, avendo ottenuto gli imputati ben euro 14.000,00, con un beneficio economico che riguardava illegittimamente lo stesso nucleo familiare. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M