CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 settembre 1969
Cassazione n. 05700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1969 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata, limitatamente alla concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, la sentenza con cui il tribunale di Chieti, in data 13.9.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto di energia elettrica in rubrica ascrittole. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la Raiano lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. 2.1. Con requisitoria scritta del 19.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte del 22.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Raiano, chiede che il ricorso venga accolto, reiterando le proprie doglianze. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ed invero va, innanzitutto, rilevato che il ricorso proposto dall'imputata appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà, non si confronta (cfr. pp.5-7), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Sotto altro concorrente profilo, la ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si dennanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con cui, come si è detto, la ricorrente non si confronta. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha correttamente evidenziato come non vi siano dubbi sulla manomissione del contatore, "attraverso la rottura di alcuni componenti elettrici, che aveva consentito una più ridotta registrazione dei consumi di energia elettrica rispetto a quella effettiva". Partendo da questo incontestato dato di fatto, la corte di appello, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, fondava l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla circostanza che quest'ultima, in quanto pacificamente intestataria della relativa utenza e presente nell'abitazione al momento dell'accesso dei tecnici verificatori dell'E.N.E.L.", era l'unico soggetto "ad avere interesse ad usufruire dell'energia elettrica e ad ottenere una registrazione dei consumi inferiore a quella effettiva, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno la stessa imputata a operare materialmente la manomissione del contatore". Ed invero il dubbio insinuato dalla ricorrente che la manomissione del contatore sia stata operata dall'ex compagno dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], portatore di un interesse a pagare di meno la corrente elettrica, avendo egli abitato nella casa della Raiano sino alla fine del 2013, non esclude affatto la responsabilità di quest'ultima. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5 n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), c.p., - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo. Orbene non appare revocabile in dubbio che, una volta accertata, in costanza della manomissione del contatore relativo all'appartamento occupato dall'imputata, l'utilizzazione dell'energia elettrica, integrante il fatto della sottrazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, Rv. 227749), non può non considerarsi quanto meno ignorata per colpa da parte della Raiano l'intervenuta alterazione del suddetto contatore, ove anche la si voglia materialmente attribuire al solo Felizzi o ad altra persona non identificata, in quanto, come accertato dai tecnici verificatori, "la data di inizio dell'abusivo prelievo di energia elettrica (1.11.2013) è stata determinata sulla base dell'accertamento della diminuzione dei consumi rispetto ai valori medi del periodo precedente", di cui l'imputata non poteva non essere a conoscenza, in quanto, per ammissione della stessa ricorrente, era quest'ultima a provvedere al pagamento delle bollette. Sul punto, di natura meramente fattuale e assertivo deve ritenersi il rilievo difensivo, secondo cui la Raiano, essendo analfabeta, non sarebbe stata in grado di rendersi conto, sulla base del contenuto delle bollette, di stare spendendo di meno. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., in capo all'imputata, si estende anche alla censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 625, co. 1, n. 2), 131 bis, co. 1 e 4, c.p., infatti, trattandosi di reato punito con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, l'istituto di cui si discute non può trovare applicazione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]