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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 31980/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'indulto applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna a lui inflitta con la sentenza indicata nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto del fatto che le condotte accertate con la successiva sentenza erano tutte di epoca successiva al 2016; che il ricorso prospetta argomenti già valutati dal giudice dell'esecuzione che aveva tra l'altro sottolineato come il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato una condotta associativa, come da contestazione, decorrente dall'agosto del 2018, non consentiva di rivalutare la tesi difensiva; aveva inoltre evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valorizzate nella motivazione della sentenza, descrivevano la sua adesione al sodalizio quantomeno già nel 2010; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell'indulto deriva ex lege dall'accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame sulla base di un accertamento irrevocabile che non può essere più contestato dal ricorrente nel procedimento di esecuzione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così ciso l'11 settembre 2025 Ilori4re estensore Il Presidente b,e5v T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'indulto applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la condanna a lui inflitta con la sentenza indicata nel provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo la difesa lamenta che la revoca sia stata disposta senza tenere conto del fatto che le condotte accertate con la successiva sentenza erano tutte di epoca successiva al 2016; che il ricorso prospetta argomenti già valutati dal giudice dell'esecuzione che aveva tra l'altro sottolineato come il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato una condotta associativa, come da contestazione, decorrente dall'agosto del 2018, non consentiva di rivalutare la tesi difensiva; aveva inoltre evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valorizzate nella motivazione della sentenza, descrivevano la sua adesione al sodalizio quantomeno già nel 2010; che le doglianze sono manifestamente inammissibili poiché la revoca dell'indulto deriva ex lege dall'accertamento con sentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel caso in esame sulla base di un accertamento irrevocabile che non può essere più contestato dal ricorrente nel procedimento di esecuzione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ciso l'11 settembre 2025 Ilori4re estensore Il Presidente b,e5v T
Sentenza Cassazione n. 31980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris