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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17632/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, previa riduzione della pena, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) CDS capo C .

I motivi dedotto sono manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo relativo alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che appare ormai chiaro che la stessa costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile a seguito di una valutazione di merito, che deve essere congruamente motivata, sulla base evidentemente dei parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., che può essere considerato una norma generale di riferimento sulla discrezionalità, orien- tando esso non solo la scelta sul quantum della pena all'interno dei limiti edittali ovvero sulla specie di sanzione in caso di comminatoria alternativa di pena de- tentiva e pena pecuniaria.

Costituisce ormai da tempo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio che la sostituzione della pena detentiva e pecunia- ria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9bis CDS è ri- messa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4 n. 13466 del 17.1.2017Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015dep. il 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. il 2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. il 2014, Cereghino, Rv. 261560).

Si tratta, peraltro, di un orientamento condiviso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale, "come risulta dall'impiego della voce verbale «può», l'applica- zione della pena sostitutiva in questione non costituisce, infatti, oggetto di un di- ritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i criteri enunciati dall'art.133 del codice penale - così come, del resto, è espressamente stabilito dall'art.• 58 della legge n. 689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro" (Corte Cost. ord. 43/2013).

Con motivazione assolutamente logica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto a fol 2, alla luce di precedenti penali anche specifici, dell'intensità del dolo e la gravità della condotta contestata e al comportamento di violenza adoperato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di escludere l'idoneità della pena sostitutiva.

Anche il secondo motivo attinente la "particolare tenuità del fatto", è manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo della Corte territoriale è congruo e coerente e anche implicitamente consente di ritenere che il giudice abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio (Sez. 5 - , n. 15658 del 14/12/2018 Ud. (dep. 09/04/2019 ) Rv. 275635 - 02 ) ed escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenendo conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ( Sez. 6 - , n. 605 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278095 -

01. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Dz natella Ferr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, previa riduzione della pena, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) CDS capo C . I motivi dedotto sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo relativo alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che appare ormai chiaro che la stessa costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile a seguito di una valutazione di merito, che deve essere congruamente motivata, sulla base evidentemente dei parametri di cui all'articolo 133 cod. pen., che può essere considerato una norma generale di riferimento sulla discrezionalità, orien- tando esso non solo la scelta sul quantum della pena all'interno dei limiti edittali ovvero sulla specie di sanzione in caso di comminatoria alternativa di pena de- tentiva e pena pecuniaria. Costituisce ormai da tempo ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio che la sostituzione della pena detentiva e pecunia- ria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9bis CDS è ri- messa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4 n. 13466 del 17.1.2017Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015dep. il 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. il 2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. il 2014, Cereghino, Rv. 261560). Si tratta, peraltro, di un orientamento condiviso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale, "come risulta dall'impiego della voce verbale «può», l'applica- zione della pena sostitutiva in questione non costituisce, infatti, oggetto di un di- ritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i criteri enunciati dall'art.133 del codice penale - così come, del resto, è espressamente stabilito dall'art.• 58 della legge n. 689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro" (Corte Cost. ord. 43/2013). Con motivazione assolutamente logica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto a fol 2, alla luce di precedenti penali anche specifici, dell'intensità del dolo e la gravità della condotta contestata e al comportamento di violenza adoperato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di escludere l'idoneità della pena sostitutiva. Anche il secondo motivo attinente la "particolare tenuità del fatto", è manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo della Corte territoriale è congruo e coerente e anche implicitamente consente di ritenere che il giudice abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio (Sez. 5 - , n. 15658 del 14/12/2018 Ud. (dep. 09/04/2019 ) Rv. 275635 - 02 ) ed escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, tenendo conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ( Sez. 6 - , n. 605 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 278095 - 01. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Dz natella Ferr
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