CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 luglio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, pronunciata il 19 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa aggravata, tentata estorsione e utilizzo indebito di carta di credito, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione ai delitti di truffa aggravata e indebito utilizzo di carta di credito per sopravvenuta prescrizione e ha ridotto per l'effetto la pena irrogata. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata truffa, è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Considerato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica (pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata), hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. in quanto il MILANESE ha prospettato alla persona offesa un pericolo il cui verificarsi era conseguenza di una sua condotta, ponendola nell'alternativa ineluttabile di consegnare il denaro preteso dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 20