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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33232/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 25 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, 219 e 223 del R.D. 267/1942; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione del fatto siccome operata sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato al Curatore fallimentare, delle quali, ancorché autoaccusatorie, era stata eccepita l'inutilizzabilità, è manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, cornma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in guanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272664) e secondo cui le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall., soltanto se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Rv. 26381); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 25 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, 219 e 223 del R.D. 267/1942; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione del fatto siccome operata sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato al Curatore fallimentare, delle quali, ancorché autoaccusatorie, era stata eccepita l'inutilizzabilità, è manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, cornma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in guanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272664) e secondo cui le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., soltanto se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Rv. 26381); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il c
Sentenza Cassazione n. 33232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris