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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15184/2026

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in Roma, alla via Piemonte n. 32,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende,unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialeallegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede in Milano, alla viaSan Giovanni sul Muro n. 9, in persona del proprio procuratore Catello DiSomma, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata allacomparsa di costituzione di nuovo difensore datata 21 ottobre 2025,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Rieti, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53/A.- controricorrente -Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] – (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.), con sede in Roma, alla via Tomacelli n. 107, in persona delprocuratore e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorsodall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia di [OSCURATO:PERSONA] de Cesarini n. 3, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vianello.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1288/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi CATANIA il giorno 14/06/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 30 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposerotempestiva opposizione avverso il decreto n. 2591/14, reso dal Tribunale diCatania il 13 maggio 2014, con il quale era stato loro ingiunto, qualifideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, in favore della BancaPopolare dell’Etna soc. coop. a r.l., dell’importo di €. 266.556,28, oltre adinteressi e spese, dovuto, da parte della debitrice, quale saldo del contrattodi conto corrente n. 1959/2008, stipulato il 25 marzo 2008, nonché per lerate, rimaste impagate, del mutuo ipotecario contratto in data 11 novembre2009.

Dedussero che le fideiussioni, da loro prestate il 29 agosto 2008, sierano estinte per l’intervenuta novazione oggettiva e soggettiva del rapportofondamentale, atteso che la debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevastipulato con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna il contratto di mutuo suddetto,garantito dall’ipoteca prestata dal terzo [OSCURATO:PERSONA].p.a., finalizzato all’estinzione dell’esposizione debitoria risultante dal contocorrente affidato.

Lamentarono, poi, la nullità delle clausole del medesimomutuo relative alla previsione del tasso di interesse, sostenendonel’usurarietà e l’illegittimità per contrasto con il divieto di anatocismo, nonchéNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026la nullità per l’indeterminatezza del tasso applicato, riferito all’Euribor, incontrasto con la legge n. 287/1990, che vietava le intese fra le imprese cheavessero per effetto quello di falsare la concorrenza.

Eccepirono, infine, lanullità delle fideiussioni prestate per la violazione dell’obbligo, incombentesulla banca, di informare i fideiussori dell’andamento del rapporto garantito,mai essendo stata loro comunicata l’operazione di rinegoziazione del debito.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna soc. coop. a r.l.concluse per il rigetto di tutto quanto dedotto ex adverso e la confermadell’opposto decreto.Disposta ed espletata una c.t.u. contabile, il Tribunale di Catania, consentenza del 23 agosto 2018, n. 1378, respinse quella opposizione.2.

Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettato dall’aditaCorte di appello di Catania con sentenza del 14 giugno 2021, n. 1288, resanel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna soc.coop. a r.l.).Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattesela doglianza degli appellanti volta a far dichiarare la nullità delle lorofideiussioni perché stipulate in violazione della legge n. 287/1990.

Ritenne,in proposito, che «non si verte, nel caso di specie, nell’ambito dellefideiussioni cd. omnibus, posto che la qualificazione – attribuita dal primogiudice – del contratto inter partes quale contratto autonomo di garanzia nonè contestata dagli appellanti»; ii) rigettò il terzo motivo di appello, con cuiera stata lamentata la nullità per mancanza di causa del contratto di mutuo,essendo stato destinato all’estinzione del rapporto di conto corrente i cui saldinegativi erano il frutto della nullità delle clausole per l’usurarietà del tasso diinteresse e l’applicazione di interessi anatocistici.

Osservò, in proposito, che,«in linea di principio possa essere rilevata la nullità del rapporto fondamentale(eccepita tardivamente dagli appellanti), stante il carattere officioso che laquestione riveste, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, quandosiffatta nullità riguarda la contrarietà delle clausole alle norme imperative(come nel caso della violazione della normativa antiusura e del divieto diNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026anatocismo, v.

Cass. nn. 371/2018, 20397/2017).

Tuttavia, il motivo èinfondato, non sussistendo la dedotta nullità del contratto di conto corrente.Quanto alla usurarietà del tasso, va invero osservato che il tasso d’interesseprevisto è pari al 14,1989, con commissione di massimo scoperto pari allo0,7500% laddove, per le operazioni in parola, il decreto ministeriale di cuiall’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 prevede, quale tasso soglia delTegm, il 14,805%, e della commissione di massimo scoperto (da calcolarsi inbase a quanto sancito da Cass. n. 16303/2018) lo 0,99%.

In difetto diulteriori indicazioni circa la composizione del Teg, che gli appellanti nonforniscono, non può dunque ritenersi usurario il tasso determinato nelcontratto di conto corrente stipulato fra il debitore principale e la bancaappellata.

Affatto priva di pregio, poi, è la dedotta illegittimità della clausolache prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidente essendoche le parti abbiano previsto (in ossequio al disposto dell’art. 120, secondocomma, TUB e della delibera del CICR 9/2/2000) la medesima periodicitànella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.

Non possono, invece,gli appellanti invocare l’illegittimità dell’applicazione dello ius variandi per lamancata comunicazione delle variazioni dei tassi di interesse, ovvero laconcreta applicazione di un tasso di interesse diverso rispetto a quellopattuito, ovvero l’arbitraria applicazione delle commissioni di massimoscoperto e di spese non pattuite.

Ed invero, non solo tali eccezioni sono statetardivamente dedotte, per la prima volta, nella memoria di replica ex art.183, sesto comma, c.p.c., ma altresì esse non possono essere fatte valerepoiché, vertendosi nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, trattasi diquestioni afferenti l’atteggiarsi del rapporto fondamentale e l’inadempimentodella parte, che esulano dalle ipotesi di nullità del contratto per contrarietà anorma imperativa»; iii) rigettò l’ulteriore censura con cui era stato contestatoal tribunale di avere ritenuto valido il tasso di interesse debitore, malgradol’indeterminatezza della clausola riferita all’Euribor, tasso interbancario diriferimento diffuso dalla [OSCURATO:PERSONA], nullo per contrastocon la legge n. 287/1990, perché frutto di intese, negli anni 2005-2009, fraalcune banche europee.

Opinò, in proposito, che «L’eccezione, ammesso cheNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026rientri nell’alveo della nullità per contrarietà a norma imperativa, è infondata,sol che si consideri che è eccessivamente generica, non essendovi provadell’esistenza dell’intesa restrittiva, né allegazione del nesso di causalità frail contratto e l’intesa medesima.

Siccome eccessivamente generica è ladeduzione circa l’usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse previsto nelcontratto di mutuo, alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Cortedi cassazione (v., per tutte, la sentenza n. 24675/2017, resa a sezioni unite),correttamente fatto proprio dal primo giudice, che conferisce rilevanzaesclusivamente all’usurarietà cd. originaria»; iv) considerò, infondata, infine,la doglianza volta a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo, che,prevedendo il cd. ammortamento alla francese, rendeva di fatto gli interessianatocistici.3.

Con decreto ex artt. 287-288 cod. proc. civ. del 6 ottobre 2021, lamedesima corte di appello, accogliendo la corrispondente istanza di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter, [OSCURATO:PERSONA])e «ritenuto che l’errore dedotto va qualificato quale mero errore materiale,essendo stata omessa per mera dimenticanza l’indicazione di una parteintervenuta nel processo», dispose la correzione dell’errore materialecontenuto nella menzionata propria sentenza n. 1288/2021, «nel senso chenell’epigrafe, dopo la parola “APPELLATA”, va inserita la frase “e conl’intervento ex art. 111 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del rappresentante legale pro tempore, cessionaria del creditodedotto in giudizio, giusta contratto del 15/6/2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pavone”».4.

Per la cassazione di questa sentenza e del riportato decreto di suacorrezione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SamanthaGaretto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] adunanza camerale, i ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione ovvero falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5, c.p.c. degli artt. 156, 287 e 288 c.p.c.», censurandosi la sentenzaimpugnata, come emendata a seguito del decreto di correzione dell’erroremateriale del 6 ottobre 2021, per avere qualificato quale errore materiale lamancata indicazione di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeparte intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ., nell’epigrafe e nel dispositivodella sentenza stessa.

Si assume che, come è possibile evincere dal suoesame, «quest’ultima non riporta in alcun modo il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale soggetto intervenuto nel giudiziodi appello, né statuisce in ordine alle eccezioni mosse dagli odierni esponentiin ordine alla carenza di legittimazione attiva di detto intervenuto.

Pertanto,piuttosto che di mero errore materiale, nel caso in specie si è in presenza direale sentenza nulla ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.».

A supporto di taleaffermazione viene richiamata la motivazione di Cass. n. 22055 del 2018;II) «Violazione ovvero falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5, c.p.c. degli artt. 100 c.p.c. e 50 TUB in relazione all’art. 112 c.p.c.»,ascrivendosi alla corte territoriale di avere omesso di pronunciarsisull’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] formulata dagliodierni ricorrenti alla prima difesa utile successiva alla sua costituzione.1.1.

Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.Invero, giova premettere che, nella motivazione di Cass. n. 22055 del2018, richiamata dai ricorrenti nel primo dei motivi in esame, si legge che «Èprincipio consolidato di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione delnome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata unmero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficientechiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità dellasentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmentecostituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quandoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n.22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n.8242 del 2003).

Pertanto, l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenzadel nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo"svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia datodesumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguenteincertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti lasentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535 del 2012).Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede ilrequisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza dellaindicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nellasua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimentoprocessuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullitàsolo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del2007)».Conclusioni ed argomentazioni affatto analoghe si rinvengono, peraltro,anche nelle successive Cass. n. 19437 del 2019 («Secondo giurisprudenzacostante di questa Corte, l'omessa o inesatta indicazione del nome di unadelle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero erroremateriale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esattaidentità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenzaqualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito ilcontraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazionedi incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento,in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce [Cass. 25/09/2017, n. 22275;v. anche Cass. 28/09/2012, n. 16535; 26/03/2010, n. 7343; 24/05/2003, n.8242])» e Cass. n. 14106 del 2023 («L'omessa indicazione del nome di unadelle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualorasussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo dellaNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione siriferisce».

In quell’occasione, fu cassata la decisione di merito che,nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di unadelle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero esserericostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire,a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che èl'essenziale funzione della decisione giurisdizionale), mentre Cass. n. 19959del 2023, ha confermato il principio di Cass. n. 22055 del 2018.1.2.

Fermo quanto precede, giova rilevare che, nel proprio controricorso,[OSCURATO:PERSONA] ha riferito (cfr. pag. 10-11) che «la partecipazione dell’odiernadeducente al giudizio definito con la sentenza censurata è, peraltro, pacificaconsiderato che la comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.è stata depositata – nell’ambito del giudizio definito con la sentenzaimpugnata – il 19.3.2021, e quindi prima che la causa fosse posta in decisionee che la odierna deducente ha depositato sia la comparsa conclusionale chele note di replica e che i ricorrenti hanno anche replicato alla conclusionaledepositata dalla deducente, addirittura eccependone la carenza dilegittimazione attiva.

I ricorrenti, pertanto, conoscevano sia la comparsa dicostituzione e le domande con essa formulate, sia le relative allegazionidocumentali, tra cui l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] contenente l’estrattodell’atto di cessione del credito in questione in favore della ricorrente, idoneoa dimostrare la sua legittimazione attiva, sia infine gli atti conclusivi svolti aseguito della successione a titolo particolare nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]».Trattasi di assunti che trovano puntuale conferma sia nella “comparsa dicostituzione ex art. 111 c.p.c.”, datata 18 marzo 2019, depositata da AMCOnel giudizio n.r.g. 1989-2018 svoltosi innanzi alla Corte di appello di Cataniae definito dalla sentenza oggi impugnata, sia nella successiva “comparsaconclusionale”, ivi depositata dalla medesima odierna controricorrente,datata 11 maggio 2021: atti processuali entrambi rinvenibili nel fascicolo diufficio, cui questa Corte ha accesso essendo stato denunciato, nella specie,anche un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue, pertanto, che, ad avviso del Collegio, nell’odierna vicenda,nessuna situazione di reale incertezza poteva ritenersi configurabile quantoall’avvenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio suddetto e, soprattutto,relativamente alla concreta individuazione dei soggetti nei cui confronti ladecisione qui impugnata avrebbe dovuto spiegare efficacia, ove solo siconsideri che, giusta la puntuale disposizione di cui all’art. 111, comma 4,cod. proc. civ., la sentenza pronunciata contro la cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,oggi [OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe avuto effetto comunque contro lacessionaria ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).L’omessa indicazione di quest’ultima oggi lamentata dai ricorrenti nelprimo dei motivi in esame, dunque, ben poteva essere corretta con laprocedura ex artt. 287-288 cod. proc. civ.

Conclusione, questa, che, peraltro,risponde alla intuibile esigenza di una concezione non formalistica degli atti edegli oneri processuali, non fini a sé stessi ma strumentali all'adozione di unadecisione secondo i canoni del giusto processo e di una durata ragionevoledel processo stesso.1.3.

Con specifico riguardo al secondo motivo, poi, muovendo dal rilievoche, come emerge dalla sentenza impugnata, i medesimi ricorrenti noncensurarono specificamente in appello la qualificazione della loro garanziacome effettuata dal tribunale, che la ricondusse alla fattispecie del contrattoautonomo di garanzia, deve ricordarsi, allora, che, come ripetutamentechiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, la regola è che nelcontratto autonomo di garanzia viene esclusa la facoltà per il garante diopporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (cfr. Cass. n.19300 del 2005; Cass. n. 4661 del 2007; Cass. n. 11890 del 2008).Orbene, quella relativa alla invocata carenza di legittimazione di AMCOstante l’asserita carenza di un’adeguata dimostrazione dell’avvenutacessione, in suo favore, di crediti già spettanti ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggiBanca del [OSCURATO:SOCIETA].), era un’eccezione che poteva essere opposta solodalla debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in quanto parte del contrattoe debitrice ceduto.

Non era un’eccezione processuale, bensì riguardaval’effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante, ossia del rapportoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026garantito, e, come tale, era eccezione spettante a chi era stato parte di quelrapporto, o al garante ove, però, la garanzia non fosse stata autonoma o aprima richiesta, come, appunto, in questo caso (cfr. Cass. n. 9650 del 2025).La lamentata omissione di pronuncia su tale eccezione, dunque,nemmeno sarebbe stata configurabile posto che, riguardando un’eccezioneinammissibile, non costituisce vizio della sentenza, né rileva come motivo diricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale eccezione, nonconsegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della stessa (cfr.Cass. n. 20363 del 2021 e Cass. n. 22784 del 2018, entrambe riferite adomanda inammissibile, ma, chiaramente utilizzabili, per identità di ratio,anche per l’eccezione inammissibile).2.

Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’art 112c.p.c., in relazione all’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 ed agliart. 33 e segg. del d.lgs. n. 206/05, agli artt. 1230, 1235,1322 c.c. ed agliartt. 1175, 1375, 1936 e 1957 c.c. e 1322 secondo comma c.c. nonché all’art.1418 c.c.».

Si sostiene che, indipendentemente dalla natura di contrattoautonomo di garanzia, o meno, delle garanzie prestate dagli odierni ricorrenti,le loro relative clausole contrattuali dovevano ritenersi comunque nulle perviolazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ.2.1.

Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, non risulta essere stata censurata specificamente l’affermazionecon cui la corte distrettuale, nel disattendere la doglianza degli appellantivolta a far dichiarare la nullità delle loro fideiussioni perché stipulate inviolazione della legge n. 287/1990, ritenne che «non si verte, nel caso dispecie, nell’ambito delle fideiussioni cd. omnibus, posto che la qualificazione– attribuita dal primo giudice – del contratto inter partes quale contrattoautonomo di garanzia non è contestata dagli appellanti».Sarebbe stato onere dei ricorrenti, dunque, dimostrare, innanzi tutto,l’erroneità di una tale conclusione, onde scongiurare il formarsi del giudicatointerno sulla qualificazione della garanzia in questione come effettuata dalgiudice di prime cure.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto, però, non è stato minimamente documentato, atteso che lediverse deduzioni difensive da essi svolte non incidono sulla mancatacontestazione di detta qualificazione, insistendo, anzi, la doglianzanell’argomentare la invocata nullità, per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, delle clausole disciplinanti la fideiussione daessi prestata, sicché, la stessa nemmeno rispetta, sul punto, quantoripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del2025; Cass. nn. 6514 e 9531 del 2026), secondo cui «l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.Cass.

Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01),confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenzaimpugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)», rilevabile anched'ufficio (cfr. Cass. n. 20910 del 2017).2.2.

Fermo quanto precede, rileva il Collegio che è innegabile che lagiurisprudenza di legittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quellodi cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primogrado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad unsiffatto rilievo (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono statiperaltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018,Cass. n. 26495 del 2019, Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022).

Questoprincipio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali delprocesso civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di unpotere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire –quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officioavrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentireal giudice la necessaria valutazione in diritto.

Qualora i fatti costitutivi delladedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in totodalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice,in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti,la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazionein iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024;Cass. nn. 8668, 12461 e 34049 del 2025; del 2025; Cass. n. 6508 del 2026).Nell’odierna vicenda, allora, in ragione di quanto si è già riportato circala mancata, tempestiva contestazione, in appello, della qualifica di contrattoautonomo di garanzia attribuita dal tribunale alla garanzia prestata dagliodierni ricorrenti, ne consegue che, ove pure si volesse ipotizzare che la corteNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026distrettuale avrebbe dovuto rilevare di ufficio la nullità, per violazione dinorme imperative, di quel contratto, sarebbe stato necessario, nondimeno,che ne risultassero allegati tempestivamente, già in primo grado (al più tardicon la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., nel testo,applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n.149 del 2022), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di unasuccessiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da loro oggi invocatapur non essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata intal senso in primo grado: fatti costitutivi, tra i quali, carattere assolutamentedecisivo avrebbe dovuto avere l’allegazione della qualifica di consumatoridegli odierni ricorrenti, in relazione alla quale, invece, alcunché si legge inricorso circa la loro allegazione in primo grado.In altri termini, la quaestio nullitatis come da loro oggi (ed ancor prima,asseritamente, in appello) prospettata, pur astrattamente proponibile al di làdelle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice (e,parimenti, oggi, questa Corte) a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno(con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc.civ.), ma sempre che, ed a condizione che, tutti i fatti costitutivi del vizionegoziale fossero stati già tempestivamente allegati onde legittimare unadecisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo piùconsentito al giudice di appello, né, oggi, a questa Corte, alcun accertamentofattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.

Una tempestivaallegazione della qualifica di consumatori degli odierni ricorrenti, tuttavia,come si è già anticipato, non risulta dal ricorso.Tutto ciò esime il Collegio dal rimarcare, in ogni caso, che, come sancitoda Cass. n. 26847 del 2024, il provvedimento n. 55 del 2005 della Bancad’Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. n. 19401 del 2024),onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di unaintesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto:in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chieccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l’illecito antritrust senza potersiavvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026anticoncorrenziale che riguarda, per l’appunto, le sole fideiussioni omnibus, enon altri negozi.Resta solo da dire, per completezza, da un lato, che, come precisato,affatto condivisibilmente, dalla Cass. n. 31105 del 2024, «In materia digaranzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola “aprima richiesta” non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano intesostipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi atal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire,facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità delgiudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno intesoperseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione».

Una censura di tal fatta,peraltro, non è stata proposta in appello, né (ove ancora lo si fosse volutoritenere possibile) in questa sede.Dall’altro, che, come puntualizzato da Cass. n. 5423 del 2022, nelcontratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni",l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuatocon riferimento a quest'ultimo contratto e non a quello garantito.2.3.

Anche la decisione della corte distrettuale relativa alla mancanza deipresupposti per l’applicabilità dell’art 1957 cod. civ. si rivela assolutamentecoerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – nél’odierna doglianza offre significativi elementi per rimeditarlo – secondo cui alcontratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte deicontraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c. sull’onere del creditoregarantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti deldebitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessoriodell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario edineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quelladell’obbligazione principale, e, come tale, rientra tra quelle su cui si fondal’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile adun’obbligazione di garanzia autonoma (cfr. Cass. n. 7883 del 2017; Cass. n.25914 del 2019; Cass. n. 26847 del 2024).Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/20262.4.

Inammissibile, infine, si rivela il profilo della censura con cui iricorrenti hanno lamentato il rigetto del loro motivo di appello con cui avevanoeccepito l’intervenuta estinzione delle fideiussioni “a seguito dellastipulazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del finanziamento fondiario delgiorno 11/11/2019, garantito da ipoteca concessa dal terzo datore di ipotecaHolding [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e ciò in quanto detto contrattoavrebbe determinato “una novazione oggettiva e soggettiva delle obbligazionipreesistenti”.In proposito, infatti, basta ricordare che la corte distrettuale ha accertato– con valutazione fattuale qui non ulteriormente sindacabile – che, «nel casodi specie, il contratto autonomo di garanzia (stipulato in data 29/8/2008) nonaccedeva al contratto di conto corrente, ma aveva ad oggetto di garantirel’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie diqualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite quali,ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito,anticipazioni, sconti e così via, fino alla concorrenza dell’importo di €.300.000,00.

Ne discende, pertanto, che la garanzia avesse ad oggetto ancheil contratto di mutuo, peraltro garantito anche dal terzo datore di ipoteca,oltre che dagli opponenti.

Né può dirsi che fosse estinto per novazione ilcontratto di conto corrente, atteso che, nella coincidenza dei soggettistipulanti i due contratti (non è infatti significativa nel senso della novazionesoggettiva la presenza di un ulteriore garante, ovverosia del terzo datore diipoteca), è noto che, ai sensi dell’art. 1230 c.c., l’obbligazione si estinguequando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuovaobbligazione con oggetto o titolo diverso, ma la volontà di estinguerel’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Ebbene, nelcontratto di mutuo non vi è riferimento alcuno al conto corrente stipulato il25 marzo 2008, evidente essendo, da un lato, la mancata estinzione del dettocontratto e, dall’altro, la configurazione dell’oggetto della garanzia prestatadagli odierni appellanti, comprendente entrambi i rapporti».Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, quindi, le parti nonintesero attribuire al contratto in questione alcun effetto novativo, nonNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026avendo pattuito alcuna clausola che determinasse la produzione di un taleeffetto.

Né potrebbe configurarsi, nella specie, come conseguenza dellastipulazione del mutuo predetto, una tacita novazione dei preesistentirapporti, in quanto ciò sarebbe del tutto incompatibile con la stessa volontàdelle parti così come fissata all’interno del testo contrattuale.3.

Il quarto motivo di ricorso prospetta la «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, degli artt. 112, 115 e 116c.p.c., in relazione agli artt. 1418, 1325, 1284, comma 3, e 1283 c.c. ed agliartt. 11 e 118 T.u.b.».

Viene contestata l’impugnata sentenza per avereritenuto insussistente la dedotta nullità del contratto di conto corrente e,conseguentemente, ritenuto infondato il motivo di gravame con cui gli odierniricorrenti avevano eccepito la nullità, per mancanza di causa, del contratto dimutuo, essendo esso destinato all’estinzione del rapporto di conto corrente,i cui saldi negativi sarebbero stati il frutto della clausole per l’usurarietà deltasso di interesse e l’applicazione di interessi anatocistici.3.1.

Questa doglianza si rivela complessivamente insuscettibile diaccoglimento.Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 5 marzo2025, n. 5841 (alla cui ampia e qui condivisa motivazione può farsi rinvio, exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), hanno sancito la piena liceitàdel mutuo cd. solutorio, enunciando il principio per cui «Il perfezionamentodel contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzionea carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata,ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilitàgiuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente,non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamentedestinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunquedistinti ed estranei alla fattispecie contrattuale».3.2.

Quanto, invece, alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse di cuial contratto di conto corrente (in relazione al quale fu stipulatosuccessivamente il mutuo con garanzia ipotecaria di terzi), rileva il CollegioNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026che la corte etnea ne ha escluso la configurabilità procedendo ad unaccertamento chiaramente di natura fattuale e fornendo congruagiustificazione del proprio convincimento.Altrettanto dicasi, poi, quanto alla lamentata capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi relativi al medesimo conto corrente, avendo quellacorte verificato che le parti avevano previsto (in ossequio al disposto dell’art.120, secondo comma, TUB e della delibera del CICR 9/2/2000) la medesimaperiodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.In partis quibus, dunque, la censura si risolve, sostanzialmente, in unacontrapposizione, da parte dei ricorrenti, di una propria valutazione dellerisultanze istruttorie a quella, motivata e coerente, operata dal giudice dimerito, così mostrando di non considerare mostra di non considerare che: i)il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilitàdel motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solocon la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass.n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore dellaquale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente aNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”); ii)un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che ilgiudice di merito: ii-a) abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò èconsentito dalla legge (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3229del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn.35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU,n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talevalutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti avalutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure puntualizzatoche, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass.n. 27000 del 2016).

Del resto, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 3229 del 2025; Cass.24434 del 2016); iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 6512 del2026).

Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n.6512 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».3.3.

Considerazioni affatto analoghe valgono, infine, laddove il motivoinsiste nell’invocare l’illegittimità dell’applicazione dello ius variandi per lamancata comunicazione delle variazioni dei tassi di interesse (senza, peraltro,che sia stata adeguatamente censurata la valutazione, in termini digenericità, effettuata dalla corte distrettuale con riferimento allacorrispondente doglianza svolta in appello) e la concreta applicazione di unNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026tasso di interesse diverso rispetto a quello pattuito, nonché l’arbitrariaapplicazione delle commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite.4.

Il quinto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 112, 115e 116, in relazione agli artt. 1418, 1325, 1815, 1284, comma 3, e 1283, c.c.ed all’art. 2, comma 2, della legge 10.10.1990, n. 287».

Si critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto infondati i motivi di appello con cuiera stata invocata la nullità del contratto di mutuo per “l’indeterminatezzadella clausola Euribor” nonché la nullità della clausola che, prevedendo ilpiano di ammortamento cd. alla francese, rendeva, di fatto, gli interessianatocistici.4.1.

Questa doglianza si rivela in parte inammissibile ed in parteinfondata.In particolare, è inammissibile laddove i ricorrenti si dolgono del mancatoaccoglimento dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo per“l’indeterminatezza della clausola Euribor”.Invero, la corte territoriale ha ritenuto, espressamente, che «L’eccezione,ammesso che rientri nell’alveo della nullità per contrarietà a normaimperativa, è infondata, sol che si consideri che è eccessivamente generica,non essendovi prova dell’esistenza dell’intesa restrittiva, né allegazione delnesso di causalità fra il contratto e l’intesa medesima» (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata).

Si è al cospetto, dunque, di un rilievo di sostanzialeinammissibilità del gravame, sul punto, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.,rimasto non impugnato in questa sede, posto che l’odierna doglianza deiricorrenti argomenta, esclusivamente, un preteso errore del giudice d’appellonell’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990.Non resta che ricordare, allora, che, come si desume da Cass. n. 24550del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché da Cass. n. 6508 del2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della sostanziale suainammissibilità ritenuta da parte del giudice del gravame, attingadirettamente il merito, senza censurare l'error in procedendo in cui questisarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito laNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determinal'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione ilpassaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguentevenir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimitàl'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisioneimpugnata.4.2.

Il motivo, invece, è infondato, laddove invoca la nullità della clausolache, prevedendo il piano di ammortamento cd. alla francese, avrebbe reso,di fatto, a dire dei ricorrenti, gli interessi anatocistici.In proposito, infatti, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato hadeciso la questione di diritto concernente l’ammortamento cd. alla francesein modo conforme alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto dei principifissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 che – enunciando laregula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese”standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che: i) con il pianodi ammortamento cd. alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate diimporto sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull’intero capitaleerogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate inmisura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante el’ammontare della quota interessi; il piano di ammortamento in questione sisviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenzala quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitaleconglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito)residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi,determinando così la progressiva diminuzione della quota (della ratasuccessiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quotaascrivibile a capitale e così via; ii) deve escludersi che la quota di interessi inciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativial periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nelperiodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo taleche ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamenteche il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.

«È, perciò, anche soloNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su unmeccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi […] in base di calcolodi successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbeargomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” lacapitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressionedescrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gliinteressi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sulcapitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a lorovolta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nelperiodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese”standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazionecomposta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parteall’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma diquantificazione di una prestazione; iii) il maggior carico di interessi delprestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “allafrancese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitaleincrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamenteanatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzionedel capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenzadi più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuanteper il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitalericevuto.Successivamente, Cass. n. 8322 del 2025 ha ritenuto che tali principitrovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nelpiano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancoratoovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quotadi interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tassoconvenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, eciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, seil tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato allaNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenzatemporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in baseall’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando diconseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della ratamedesima (cfr. in termini Cass. n. 7382/2025).5.

In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a lorocarico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituitesi controricorrenti, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SamanthaGaretto e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, in solido tra loro, dellespese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle costituitesiparti controricorrenti, che liquida: i) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., incomplessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ii) infavore di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in complessivi €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, alla via Piemonte n. 32,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende,unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialeallegata al ricorso.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede in Milano, alla viaSan Giovanni sul Muro n. 9, in persona del proprio procuratore Catello DiSomma, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata allacomparsa di costituzione di nuovo difensore datata 21 ottobre 2025,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliain Rieti, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 53/A.- controricorrente -Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026BANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] – (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.), con sede in Roma, alla via Tomacelli n. 107, in persona delprocuratore e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorsodall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia di [OSCURATO:PERSONA] de Cesarini n. 3, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vianello.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1288/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi CATANIA il giorno 14/06/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno12/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 30 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposerotempestiva opposizione avverso il decreto n. 2591/14, reso dal Tribunale diCatania il 13 maggio 2014, con il quale era stato loro ingiunto, qualifideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, in favore della BancaPopolare dell’Etna soc. coop. a r.l., dell’importo di €. 266.556,28, oltre adinteressi e spese, dovuto, da parte della debitrice, quale saldo del contrattodi conto corrente n. 1959/2008, stipulato il 25 marzo 2008, nonché per lerate, rimaste impagate, del mutuo ipotecario contratto in data 11 novembre2009. Dedussero che le fideiussioni, da loro prestate il 29 agosto 2008, sierano estinte per l’intervenuta novazione oggettiva e soggettiva del rapportofondamentale, atteso che la debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevastipulato con la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna il contratto di mutuo suddetto,garantito dall’ipoteca prestata dal terzo [OSCURATO:PERSONA].p.a., finalizzato all’estinzione dell’esposizione debitoria risultante dal contocorrente affidato. Lamentarono, poi, la nullità delle clausole del medesimomutuo relative alla previsione del tasso di interesse, sostenendonel’usurarietà e l’illegittimità per contrasto con il divieto di anatocismo, nonchéNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026la nullità per l’indeterminatezza del tasso applicato, riferito all’Euribor, incontrasto con la legge n. 287/1990, che vietava le intese fra le imprese cheavessero per effetto quello di falsare la concorrenza. Eccepirono, infine, lanullità delle fideiussioni prestate per la violazione dell’obbligo, incombentesulla banca, di informare i fideiussori dell’andamento del rapporto garantito,mai essendo stata loro comunicata l’operazione di rinegoziazione del debito.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna soc. coop. a r.l.concluse per il rigetto di tutto quanto dedotto ex adverso e la confermadell’opposto decreto.Disposta ed espletata una c.t.u. contabile, il Tribunale di Catania, consentenza del 23 agosto 2018, n. 1378, respinse quella opposizione.2. Analogo esito negativo ebbe il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettato dall’aditaCorte di appello di Catania con sentenza del 14 giugno 2021, n. 1288, resanel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’Etna soc.coop. a r.l.).Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) disattesela doglianza degli appellanti volta a far dichiarare la nullità delle lorofideiussioni perché stipulate in violazione della legge n. 287/1990. Ritenne,in proposito, che «non si verte, nel caso di specie, nell’ambito dellefideiussioni cd. omnibus, posto che la qualificazione – attribuita dal primogiudice – del contratto inter partes quale contratto autonomo di garanzia nonè contestata dagli appellanti»; ii) rigettò il terzo motivo di appello, con cuiera stata lamentata la nullità per mancanza di causa del contratto di mutuo,essendo stato destinato all’estinzione del rapporto di conto corrente i cui saldinegativi erano il frutto della nullità delle clausole per l’usurarietà del tasso diinteresse e l’applicazione di interessi anatocistici. Osservò, in proposito, che,«in linea di principio possa essere rilevata la nullità del rapporto fondamentale(eccepita tardivamente dagli appellanti), stante il carattere officioso che laquestione riveste, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, quandosiffatta nullità riguarda la contrarietà delle clausole alle norme imperative(come nel caso della violazione della normativa antiusura e del divieto diNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026anatocismo, v. Cass. nn. 371/2018, 20397/2017). Tuttavia, il motivo èinfondato, non sussistendo la dedotta nullità del contratto di conto corrente.Quanto alla usurarietà del tasso, va invero osservato che il tasso d’interesseprevisto è pari al 14,1989, con commissione di massimo scoperto pari allo0,7500% laddove, per le operazioni in parola, il decreto ministeriale di cuiall’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 prevede, quale tasso soglia delTegm, il 14,805%, e della commissione di massimo scoperto (da calcolarsi inbase a quanto sancito da Cass. n. 16303/2018) lo 0,99%. In difetto diulteriori indicazioni circa la composizione del Teg, che gli appellanti nonforniscono, non può dunque ritenersi usurario il tasso determinato nelcontratto di conto corrente stipulato fra il debitore principale e la bancaappellata. Affatto priva di pregio, poi, è la dedotta illegittimità della clausolache prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidente essendoche le parti abbiano previsto (in ossequio al disposto dell’art. 120, secondocomma, TUB e della delibera del CICR 9/2/2000) la medesima periodicitànella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Non possono, invece,gli appellanti invocare l’illegittimità dell’applicazione dello ius variandi per lamancata comunicazione delle variazioni dei tassi di interesse, ovvero laconcreta applicazione di un tasso di interesse diverso rispetto a quellopattuito, ovvero l’arbitraria applicazione delle commissioni di massimoscoperto e di spese non pattuite. Ed invero, non solo tali eccezioni sono statetardivamente dedotte, per la prima volta, nella memoria di replica ex art.183, sesto comma, c.p.c., ma altresì esse non possono essere fatte valerepoiché, vertendosi nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, trattasi diquestioni afferenti l’atteggiarsi del rapporto fondamentale e l’inadempimentodella parte, che esulano dalle ipotesi di nullità del contratto per contrarietà anorma imperativa»; iii) rigettò l’ulteriore censura con cui era stato contestatoal tribunale di avere ritenuto valido il tasso di interesse debitore, malgradol’indeterminatezza della clausola riferita all’Euribor, tasso interbancario diriferimento diffuso dalla [OSCURATO:PERSONA], nullo per contrastocon la legge n. 287/1990, perché frutto di intese, negli anni 2005-2009, fraalcune banche europee. Opinò, in proposito, che «L’eccezione, ammesso cheNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026rientri nell’alveo della nullità per contrarietà a norma imperativa, è infondata,sol che si consideri che è eccessivamente generica, non essendovi provadell’esistenza dell’intesa restrittiva, né allegazione del nesso di causalità frail contratto e l’intesa medesima. Siccome eccessivamente generica è ladeduzione circa l’usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse previsto nelcontratto di mutuo, alla luce dell’ormai consolidato orientamento della Cortedi cassazione (v., per tutte, la sentenza n. 24675/2017, resa a sezioni unite),correttamente fatto proprio dal primo giudice, che conferisce rilevanzaesclusivamente all’usurarietà cd. originaria»; iv) considerò, infondata, infine,la doglianza volta a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo, che,prevedendo il cd. ammortamento alla francese, rendeva di fatto gli interessianatocistici.3. Con decreto ex artt. 287-288 cod. proc. civ. del 6 ottobre 2021, lamedesima corte di appello, accogliendo la corrispondente istanza di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, anche, breviter, [OSCURATO:PERSONA])e «ritenuto che l’errore dedotto va qualificato quale mero errore materiale,essendo stata omessa per mera dimenticanza l’indicazione di una parteintervenuta nel processo», dispose la correzione dell’errore materialecontenuto nella menzionata propria sentenza n. 1288/2021, «nel senso chenell’epigrafe, dopo la parola “APPELLATA”, va inserita la frase “e conl’intervento ex art. 111 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del rappresentante legale pro tempore, cessionaria del creditodedotto in giudizio, giusta contratto del 15/6/2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pavone”».4. Per la cassazione di questa sentenza e del riportato decreto di suacorrezione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SamanthaGaretto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ed [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] adunanza camerale, i ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione ovvero falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5, c.p.c. degli artt. 156, 287 e 288 c.p.c.», censurandosi la sentenzaimpugnata, come emendata a seguito del decreto di correzione dell’erroremateriale del 6 ottobre 2021, per avere qualificato quale errore materiale lamancata indicazione di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeparte intervenuta ex art. 111 cod. proc. civ., nell’epigrafe e nel dispositivodella sentenza stessa. Si assume che, come è possibile evincere dal suoesame, «quest’ultima non riporta in alcun modo il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale soggetto intervenuto nel giudiziodi appello, né statuisce in ordine alle eccezioni mosse dagli odierni esponentiin ordine alla carenza di legittimazione attiva di detto intervenuto. Pertanto,piuttosto che di mero errore materiale, nel caso in specie si è in presenza direale sentenza nulla ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.». A supporto di taleaffermazione viene richiamata la motivazione di Cass. n. 22055 del 2018;II) «Violazione ovvero falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5, c.p.c. degli artt. 100 c.p.c. e 50 TUB in relazione all’art. 112 c.p.c.»,ascrivendosi alla corte territoriale di avere omesso di pronunciarsisull’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] formulata dagliodierni ricorrenti alla prima difesa utile successiva alla sua costituzione.1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramenteconnesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.Invero, giova premettere che, nella motivazione di Cass. n. 22055 del2018, richiamata dai ricorrenti nel primo dei motivi in esame, si legge che «Èprincipio consolidato di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione delnome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata unmero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficientechiarezza l'esatta identità di tutte le parti; mentre comporta la nullità dellasentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmentecostituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quandoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n.22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass. n.8242 del 2003). Pertanto, l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenzadel nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo"svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia datodesumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguenteincertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti lasentenza è destinata a produrre i suoi effetti (Cass. n. 16535 del 2012).Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede ilrequisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza dellaindicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nellasua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimentoprocessuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullitàsolo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del2007)».Conclusioni ed argomentazioni affatto analoghe si rinvengono, peraltro,anche nelle successive Cass. n. 19437 del 2019 («Secondo giurisprudenzacostante di questa Corte, l'omessa o inesatta indicazione del nome di unadelle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero erroremateriale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esattaidentità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenzaqualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito ilcontraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazionedi incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento,in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce [Cass. 25/09/2017, n. 22275;v. anche Cass. 28/09/2012, n. 16535; 26/03/2010, n. 7343; 24/05/2003, n.8242])» e Cass. n. 14106 del 2023 («L'omessa indicazione del nome di unadelle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualorasussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo dellaNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione siriferisce». In quell’occasione, fu cassata la decisione di merito che,nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di unadelle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero esserericostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire,a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che èl'essenziale funzione della decisione giurisdizionale), mentre Cass. n. 19959del 2023, ha confermato il principio di Cass. n. 22055 del 2018.1.2. Fermo quanto precede, giova rilevare che, nel proprio controricorso,[OSCURATO:PERSONA] ha riferito (cfr. pag. 10-11) che «la partecipazione dell’odiernadeducente al giudizio definito con la sentenza censurata è, peraltro, pacificaconsiderato che la comparsa di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c.è stata depositata – nell’ambito del giudizio definito con la sentenzaimpugnata – il 19.3.2021, e quindi prima che la causa fosse posta in decisionee che la odierna deducente ha depositato sia la comparsa conclusionale chele note di replica e che i ricorrenti hanno anche replicato alla conclusionaledepositata dalla deducente, addirittura eccependone la carenza dilegittimazione attiva. I ricorrenti, pertanto, conoscevano sia la comparsa dicostituzione e le domande con essa formulate, sia le relative allegazionidocumentali, tra cui l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] contenente l’estrattodell’atto di cessione del credito in questione in favore della ricorrente, idoneoa dimostrare la sua legittimazione attiva, sia infine gli atti conclusivi svolti aseguito della successione a titolo particolare nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]».Trattasi di assunti che trovano puntuale conferma sia nella “comparsa dicostituzione ex art. 111 c.p.c.”, datata 18 marzo 2019, depositata da AMCOnel giudizio n.r.g. 1989-2018 svoltosi innanzi alla Corte di appello di Cataniae definito dalla sentenza oggi impugnata, sia nella successiva “comparsaconclusionale”, ivi depositata dalla medesima odierna controricorrente,datata 11 maggio 2021: atti processuali entrambi rinvenibili nel fascicolo diufficio, cui questa Corte ha accesso essendo stato denunciato, nella specie,anche un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue, pertanto, che, ad avviso del Collegio, nell’odierna vicenda,nessuna situazione di reale incertezza poteva ritenersi configurabile quantoall’avvenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio suddetto e, soprattutto,relativamente alla concreta individuazione dei soggetti nei cui confronti ladecisione qui impugnata avrebbe dovuto spiegare efficacia, ove solo siconsideri che, giusta la puntuale disposizione di cui all’art. 111, comma 4,cod. proc. civ., la sentenza pronunciata contro la cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,oggi [OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe avuto effetto comunque contro lacessionaria ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).L’omessa indicazione di quest’ultima oggi lamentata dai ricorrenti nelprimo dei motivi in esame, dunque, ben poteva essere corretta con laprocedura ex artt. 287-288 cod. proc. civ. Conclusione, questa, che, peraltro,risponde alla intuibile esigenza di una concezione non formalistica degli atti edegli oneri processuali, non fini a sé stessi ma strumentali all'adozione di unadecisione secondo i canoni del giusto processo e di una durata ragionevoledel processo stesso.1.3. Con specifico riguardo al secondo motivo, poi, muovendo dal rilievoche, come emerge dalla sentenza impugnata, i medesimi ricorrenti noncensurarono specificamente in appello la qualificazione della loro garanziacome effettuata dal tribunale, che la ricondusse alla fattispecie del contrattoautonomo di garanzia, deve ricordarsi, allora, che, come ripetutamentechiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, la regola è che nelcontratto autonomo di garanzia viene esclusa la facoltà per il garante diopporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (cfr. Cass. n.19300 del 2005; Cass. n. 4661 del 2007; Cass. n. 11890 del 2008).Orbene, quella relativa alla invocata carenza di legittimazione di AMCOstante l’asserita carenza di un’adeguata dimostrazione dell’avvenutacessione, in suo favore, di crediti già spettanti ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggiBanca del [OSCURATO:SOCIETA].), era un’eccezione che poteva essere opposta solodalla debitrice principale ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in quanto parte del contrattoe debitrice ceduto. Non era un’eccezione processuale, bensì riguardaval’effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante, ossia del rapportoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026garantito, e, come tale, era eccezione spettante a chi era stato parte di quelrapporto, o al garante ove, però, la garanzia non fosse stata autonoma o aprima richiesta, come, appunto, in questo caso (cfr. Cass. n. 9650 del 2025).La lamentata omissione di pronuncia su tale eccezione, dunque,nemmeno sarebbe stata configurabile posto che, riguardando un’eccezioneinammissibile, non costituisce vizio della sentenza, né rileva come motivo diricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale eccezione, nonconsegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della stessa (cfr.Cass. n. 20363 del 2021 e Cass. n. 22784 del 2018, entrambe riferite adomanda inammissibile, ma, chiaramente utilizzabili, per identità di ratio,anche per l’eccezione inammissibile).2. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., dell’art 112c.p.c., in relazione all’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 ed agliart. 33 e segg. del d.lgs. n. 206/05, agli artt. 1230, 1235,1322 c.c. ed agliartt. 1175, 1375, 1936 e 1957 c.c. e 1322 secondo comma c.c. nonché all’art.1418 c.c.». Si sostiene che, indipendentemente dalla natura di contrattoautonomo di garanzia, o meno, delle garanzie prestate dagli odierni ricorrenti,le loro relative clausole contrattuali dovevano ritenersi comunque nulle perviolazione di norme imperative ex art. 1418 cod. civ.2.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.Invero, non risulta essere stata censurata specificamente l’affermazionecon cui la corte distrettuale, nel disattendere la doglianza degli appellantivolta a far dichiarare la nullità delle loro fideiussioni perché stipulate inviolazione della legge n. 287/1990, ritenne che «non si verte, nel caso dispecie, nell’ambito delle fideiussioni cd. omnibus, posto che la qualificazione– attribuita dal primo giudice – del contratto inter partes quale contrattoautonomo di garanzia non è contestata dagli appellanti».Sarebbe stato onere dei ricorrenti, dunque, dimostrare, innanzi tutto,l’erroneità di una tale conclusione, onde scongiurare il formarsi del giudicatointerno sulla qualificazione della garanzia in questione come effettuata dalgiudice di prime cure.Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tanto, però, non è stato minimamente documentato, atteso che lediverse deduzioni difensive da essi svolte non incidono sulla mancatacontestazione di detta qualificazione, insistendo, anzi, la doglianzanell’argomentare la invocata nullità, per contrasto con l’art. 2, comma 2, lett.a), della legge n. 287 del 1990, delle clausole disciplinanti la fideiussione daessi prestata, sicché, la stessa nemmeno rispetta, sul punto, quantoripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del2025; Cass. nn. 6514 e 9531 del 2026), secondo cui «l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01),confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenzaimpugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)», rilevabile anched'ufficio (cfr. Cass. n. 20910 del 2017).2.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che è innegabile che lagiurisprudenza di legittimità affermi che, nel giudizio di appello ed in quellodi cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primogrado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad unsiffatto rilievo (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assunti sono statiperaltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018,Cass. n. 26495 del 2019, Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022). Questoprincipio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali delprocesso civile e la relativa tempistica, onde evitare che l’esercizio di unpotere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – per così dire –quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officioavrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentireal giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi delladedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamente allegati in totodalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice,in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti,la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazionein iure dei fatti già (giova ripeterlo) tempestivamente allegati (cfr., anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024;Cass. nn. 8668, 12461 e 34049 del 2025; del 2025; Cass. n. 6508 del 2026).Nell’odierna vicenda, allora, in ragione di quanto si è già riportato circala mancata, tempestiva contestazione, in appello, della qualifica di contrattoautonomo di garanzia attribuita dal tribunale alla garanzia prestata dagliodierni ricorrenti, ne consegue che, ove pure si volesse ipotizzare che la corteNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026distrettuale avrebbe dovuto rilevare di ufficio la nullità, per violazione dinorme imperative, di quel contratto, sarebbe stato necessario, nondimeno,che ne risultassero allegati tempestivamente, già in primo grado (al più tardicon la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., nel testo,applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n.149 del 2022), i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di unasuccessiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità da loro oggi invocatapur non essendo stata documentata una tempestiva domanda formulata intal senso in primo grado: fatti costitutivi, tra i quali, carattere assolutamentedecisivo avrebbe dovuto avere l’allegazione della qualifica di consumatoridegli odierni ricorrenti, in relazione alla quale, invece, alcunché si legge inricorso circa la loro allegazione in primo grado.In altri termini, la quaestio nullitatis come da loro oggi (ed ancor prima,asseritamente, in appello) prospettata, pur astrattamente proponibile al di làdelle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice (e,parimenti, oggi, questa Corte) a rilevarne l’eventuale fondatezza, o meno(con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc.civ.), ma sempre che, ed a condizione che, tutti i fatti costitutivi del vizionegoziale fossero stati già tempestivamente allegati onde legittimare unadecisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo piùconsentito al giudice di appello, né, oggi, a questa Corte, alcun accertamentofattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. Una tempestivaallegazione della qualifica di consumatori degli odierni ricorrenti, tuttavia,come si è già anticipato, non risulta dal ricorso.Tutto ciò esime il Collegio dal rimarcare, in ogni caso, che, come sancitoda Cass. n. 26847 del 2024, il provvedimento n. 55 del 2005 della Bancad’Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. n. 19401 del 2024),onde la parte istante non può pretendere di ricavare da esso la nullità di unaintesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto:in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chieccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l’illecito antritrust senza potersiavvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordoNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026anticoncorrenziale che riguarda, per l’appunto, le sole fideiussioni omnibus, enon altri negozi.Resta solo da dire, per completezza, da un lato, che, come precisato,affatto condivisibilmente, dalla Cass. n. 31105 del 2024, «In materia digaranzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola “aprima richiesta” non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano intesostipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi atal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire,facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità delgiudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno intesoperseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione». Una censura di tal fatta,peraltro, non è stata proposta in appello, né (ove ancora lo si fosse volutoritenere possibile) in questa sede.Dall’altro, che, come puntualizzato da Cass. n. 5423 del 2022, nelcontratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni",l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuatocon riferimento a quest'ultimo contratto e non a quello garantito.2.3. Anche la decisione della corte distrettuale relativa alla mancanza deipresupposti per l’applicabilità dell’art 1957 cod. civ. si rivela assolutamentecoerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – nél’odierna doglianza offre significativi elementi per rimeditarlo – secondo cui alcontratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte deicontraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 c.c. sull’onere del creditoregarantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti deldebitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessoriodell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario edineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quelladell’obbligazione principale, e, come tale, rientra tra quelle su cui si fondal’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile adun’obbligazione di garanzia autonoma (cfr. Cass. n. 7883 del 2017; Cass. n.25914 del 2019; Cass. n. 26847 del 2024).Numero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/20262.4. Inammissibile, infine, si rivela il profilo della censura con cui iricorrenti hanno lamentato il rigetto del loro motivo di appello con cui avevanoeccepito l’intervenuta estinzione delle fideiussioni “a seguito dellastipulazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del finanziamento fondiario delgiorno 11/11/2019, garantito da ipoteca concessa dal terzo datore di ipotecaHolding [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” e ciò in quanto detto contrattoavrebbe determinato “una novazione oggettiva e soggettiva delle obbligazionipreesistenti”.In proposito, infatti, basta ricordare che la corte distrettuale ha accertato– con valutazione fattuale qui non ulteriormente sindacabile – che, «nel casodi specie, il contratto autonomo di garanzia (stipulato in data 29/8/2008) nonaccedeva al contratto di conto corrente, ma aveva ad oggetto di garantirel’adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie diqualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite quali,ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito,anticipazioni, sconti e così via, fino alla concorrenza dell’importo di €.300.000,00. Ne discende, pertanto, che la garanzia avesse ad oggetto ancheil contratto di mutuo, peraltro garantito anche dal terzo datore di ipoteca,oltre che dagli opponenti. Né può dirsi che fosse estinto per novazione ilcontratto di conto corrente, atteso che, nella coincidenza dei soggettistipulanti i due contratti (non è infatti significativa nel senso della novazionesoggettiva la presenza di un ulteriore garante, ovverosia del terzo datore diipoteca), è noto che, ai sensi dell’art. 1230 c.c., l’obbligazione si estinguequando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuovaobbligazione con oggetto o titolo diverso, ma la volontà di estinguerel’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Ebbene, nelcontratto di mutuo non vi è riferimento alcuno al conto corrente stipulato il25 marzo 2008, evidente essendo, da un lato, la mancata estinzione del dettocontratto e, dall’altro, la configurazione dell’oggetto della garanzia prestatadagli odierni appellanti, comprendente entrambi i rapporti».Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, quindi, le parti nonintesero attribuire al contratto in questione alcun effetto novativo, nonNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026avendo pattuito alcuna clausola che determinasse la produzione di un taleeffetto. Né potrebbe configurarsi, nella specie, come conseguenza dellastipulazione del mutuo predetto, una tacita novazione dei preesistentirapporti, in quanto ciò sarebbe del tutto incompatibile con la stessa volontàdelle parti così come fissata all’interno del testo contrattuale.3. Il quarto motivo di ricorso prospetta la «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, degli artt. 112, 115 e 116c.p.c., in relazione agli artt. 1418, 1325, 1284, comma 3, e 1283 c.c. ed agliartt. 11 e 118 T.u.b.». Viene contestata l’impugnata sentenza per avereritenuto insussistente la dedotta nullità del contratto di conto corrente e,conseguentemente, ritenuto infondato il motivo di gravame con cui gli odierniricorrenti avevano eccepito la nullità, per mancanza di causa, del contratto dimutuo, essendo esso destinato all’estinzione del rapporto di conto corrente,i cui saldi negativi sarebbero stati il frutto della clausole per l’usurarietà deltasso di interesse e l’applicazione di interessi anatocistici.3.1. Questa doglianza si rivela complessivamente insuscettibile diaccoglimento.Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 5 marzo2025, n. 5841 (alla cui ampia e qui condivisa motivazione può farsi rinvio, exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), hanno sancito la piena liceitàdel mutuo cd. solutorio, enunciando il principio per cui «Il perfezionamentodel contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzionea carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata,ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilitàgiuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente,non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamentedestinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunquedistinti ed estranei alla fattispecie contrattuale».3.2. Quanto, invece, alla lamentata usurarietà dei tassi di interesse di cuial contratto di conto corrente (in relazione al quale fu stipulatosuccessivamente il mutuo con garanzia ipotecaria di terzi), rileva il CollegioNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026che la corte etnea ne ha escluso la configurabilità procedendo ad unaccertamento chiaramente di natura fattuale e fornendo congruagiustificazione del proprio convincimento.Altrettanto dicasi, poi, quanto alla lamentata capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi relativi al medesimo conto corrente, avendo quellacorte verificato che le parti avevano previsto (in ossequio al disposto dell’art.120, secondo comma, TUB e della delibera del CICR 9/2/2000) la medesimaperiodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.In partis quibus, dunque, la censura si risolve, sostanzialmente, in unacontrapposizione, da parte dei ricorrenti, di una propria valutazione dellerisultanze istruttorie a quella, motivata e coerente, operata dal giudice dimerito, così mostrando di non considerare mostra di non considerare che: i)il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilitàdel motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solocon la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026; Cass. nn. 34216 e 20895 del2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass.n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore dellaquale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente aNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”); ii)un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che ilgiudice di merito: ii-a) abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò èconsentito dalla legge (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3229del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn.35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU,n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talevalutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti avalutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure puntualizzatoche, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass.n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizionedesumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esitodell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e ditutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguataall'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 3229 del 2025; Cass.24434 del 2016); iii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 6512 del2026). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n.6512 del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividereo non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisioneimpugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazionedelle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008),anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempresoggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132,n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamenteconto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardofornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più sesia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il lororagionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione delprovvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nelcaso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del2017, in motiv.)».3.3. Considerazioni affatto analoghe valgono, infine, laddove il motivoinsiste nell’invocare l’illegittimità dell’applicazione dello ius variandi per lamancata comunicazione delle variazioni dei tassi di interesse (senza, peraltro,che sia stata adeguatamente censurata la valutazione, in termini digenericità, effettuata dalla corte distrettuale con riferimento allacorrispondente doglianza svolta in appello) e la concreta applicazione di unNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026tasso di interesse diverso rispetto a quello pattuito, nonché l’arbitrariaapplicazione delle commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite.4. Il quinto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione ovvero falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 112, 115e 116, in relazione agli artt. 1418, 1325, 1815, 1284, comma 3, e 1283, c.c.ed all’art. 2, comma 2, della legge 10.10.1990, n. 287». Si critica la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto infondati i motivi di appello con cuiera stata invocata la nullità del contratto di mutuo per “l’indeterminatezzadella clausola Euribor” nonché la nullità della clausola che, prevedendo ilpiano di ammortamento cd. alla francese, rendeva, di fatto, gli interessianatocistici.4.1. Questa doglianza si rivela in parte inammissibile ed in parteinfondata.In particolare, è inammissibile laddove i ricorrenti si dolgono del mancatoaccoglimento dell’eccezione di nullità del contratto di mutuo per“l’indeterminatezza della clausola Euribor”.Invero, la corte territoriale ha ritenuto, espressamente, che «L’eccezione,ammesso che rientri nell’alveo della nullità per contrarietà a normaimperativa, è infondata, sol che si consideri che è eccessivamente generica,non essendovi prova dell’esistenza dell’intesa restrittiva, né allegazione delnesso di causalità fra il contratto e l’intesa medesima» (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata). Si è al cospetto, dunque, di un rilievo di sostanzialeinammissibilità del gravame, sul punto, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.,rimasto non impugnato in questa sede, posto che l’odierna doglianza deiricorrenti argomenta, esclusivamente, un preteso errore del giudice d’appellonell’applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990.Non resta che ricordare, allora, che, come si desume da Cass. n. 24550del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché da Cass. n. 6508 del2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della sostanziale suainammissibilità ritenuta da parte del giudice del gravame, attingadirettamente il merito, senza censurare l'error in procedendo in cui questisarebbe incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito laNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026valutazione nel merito della censura mosse con l'atto di appello, determinal'inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione ilpassaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguentevenir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimitàl'eventuale erroneità delle ulteriori statuizioni, sul punto, della decisioneimpugnata.4.2. Il motivo, invece, è infondato, laddove invoca la nullità della clausolache, prevedendo il piano di ammortamento cd. alla francese, avrebbe reso,di fatto, a dire dei ricorrenti, gli interessi anatocistici.In proposito, infatti, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato hadeciso la questione di diritto concernente l’ammortamento cd. alla francesein modo conforme alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto dei principifissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 che – enunciando laregula iuris con riferimento ai piani di ammortamento “alla francese”standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che: i) con il pianodi ammortamento cd. alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate diimporto sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull’intero capitaleerogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate inmisura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante el’ammontare della quota interessi; il piano di ammortamento in questione sisviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenzala quota capitale e non viceversa; il rimborso delle frazioni di capitaleconglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del capitale (debito)residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi,determinando così la progressiva diminuzione della quota (della ratasuccessiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quotaascrivibile a capitale e così via; ii) deve escludersi che la quota di interessi inciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativial periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nelperiodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo taleche ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamenteche il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche soloNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su unmeccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi […] in base di calcolodi successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbeargomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” lacapitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressionedescrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gliinteressi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sulcapitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a lorovolta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nelperiodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese”standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazionecomposta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parteall’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma diquantificazione di una prestazione; iii) il maggior carico di interessi delprestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento “allafrancese” standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di«interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitaleincrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamenteanatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzionedel capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenzadi più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuanteper il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitalericevuto.Successivamente, Cass. n. 8322 del 2025 ha ritenuto che tali principitrovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nelpiano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancoratoovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quotadi interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tassoconvenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, eciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, seil tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato allaNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenzatemporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in baseall’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando diconseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della ratamedesima (cfr. in termini Cass. n. 7382/2025).5. In conclusione, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a lorocarico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituitesi controricorrenti, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenzadi cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SamanthaGaretto e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento, in solido tra loro, dellespese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna delle costituitesiparti controricorrenti, che liquida: i) in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., incomplessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ii) infavore di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in complessivi €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiNumero registro generale 2071/2022Numero sezionale 2105/2026Numero di raccolta generale 15184/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris