CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16694/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI:41.11Q—evA4,~aft•i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 16.09.2021, la Corte d'appello di Napoli, in esito a concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis, c.p.p., riformando la sentenza 16.02.2021 del tribunale di Napoli, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 10 mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 4, TU Stup., per aver detenuto illegalmente e trasportato 8 stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish, reato commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in rubrica; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica determinata dal primo giudice, che aveva ritenuto il fatto di lieve entità ex art. 73, co. 5, TU Stup., irrogando invece in sede di concordato una pena riferita alla fattispecie più grave, ossia quella prevista dall'art. 73, co. 4, TU Stup.„ non corrispondente al contenuto dell'accordo; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, c.p.p. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, Rv. 277196, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] &cella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E