CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 00989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 del G.U.P. TRIBUNALE DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2021 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 400 euro di ammenda per il reato ex art. 712 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato detta sentenza con atto di appello, trasmesso dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda sono inappellabili (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). Ha lamentato la difesa che, alla luce delle modalità di acquisto del motociclo riferite dall'imputato, questi non aveva motivo di ritenere che il bene fosse di provenienza furtiva; in via subordinata si è censurata la eccessività della pena inflitta. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. In relazione al disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che la previsione secondo la quale l'impugnazione è ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere intesa nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere- dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Tuttavia, proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336). Secondo la prevalente giurisprudenza, conforme a tale pronuncia, «è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto esperire ed esattamente definito, secondo la sua volontà, il mezzo di gravame non consentito dalla legge» (Sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017, dep. 2018, Lomagistro, Rv. 273149; in senso conforme cfr. Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246; Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624). Secondo un diverso, pur minoritario indirizzo, che si richiama a una successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221), quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (in questo senso v. Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934 nonché Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per cassazione è tassativamente consentito. 6. Nel caso di specie è evidente che l'imputato ha inteso effettivamente proporre un appello, avendo svolto solo argomentazioni di merito in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato e al trattamento sanzionatorio, senza prospettare conseguentemente alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), del codice di rito. Ne consegue che, indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli orientamenti sopra richiamati, il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2021. Sentenza a motivaz