CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 29819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15058/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso il domicilio digitale della medesima Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei procuratori, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio del medesimoin ROMA, via Barberini 36 Pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CATANIA n. 319/2021 depositata il 20/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Acireale la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per sentir accertare la responsabilità e la condanna della convenuta, in qualità di produttore ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1988, al risarcimento dei danni conseguenti ad un difetto di produzione dell’autovettura Smart acquistata dall’attore, autovettura che aveva preso fuoco all’improvviso. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto essa si era limitata a commercializzare il prodotto, il quale era stato fabbricato dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] AG (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) come deducibile anche dal libretto di circolazione del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dispose una CTU tecnica la quale individuò la causa primaria dell’incendio nel “cedimento strutturale del supporto centrale del motore; la rottura ha determinato maggiori oscillazioni e vibrazioni anomale del motore, provocando l’allargamento delle fasce di contenimento della zona turbina e la successiva fuoriuscita del lubrificante il quale, a contatto con il catalizzatore, ha preso fuoco; la benzina ha fatto il resto…il supporto di gomma centrale del motore, causa del danno, aveva un difetto di fabbricazione, costituente “vizio strutturale” del bene”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 47 del 29/1/2015, accolse la domanda solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettandola espressamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’acquirente dell’autovettura potesse far valere, nei confronti della venditrice, la responsabilità a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1490 c.c. per vizi della cosa e dell’art. 138 ss del Codice del Consumo e, a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 114 e ss. del Codice del Consumo e della responsabilità del produttore di cui alla legge del 1988 e non potesse, invece, far valere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] alcuna domanda, non avendo avuto il cliente acquirente alcun rapporto diretto con la società che aveva fabbricato l’autovettura. Il giudice riconobbe alla [OSCURATO:PERSONA] il solo diritto di regresso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il danno liquidato in favore del Costanzo. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] propose appello deducendo di essere il mero importatore in Italia del veicolo de quo, come tale estraneo ad ogni profilo di responsabilità per difetto di produzione e chiese, per quanto ancora di interesse, la riforma della sentenza di primo grado per non avere la stessa statuito su tutta la domanda e dunque anche sulla domanda dell’attore di ottenere il risarcimento dalla società terza chiamata. Costanzo si costituì nel giudizio di appello sostenendo la fondatezza della sentenza di primo grado e chiese, senza proporre appello incidentale sulla sentenza che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, nel caso in cui l’appello di [OSCURATO:PERSONA] fosse accolto, il Tribunale pronunciasse la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. Sostenne a tal fine di essere legittimato a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. senza essere onerato della formulazione di un motivo di appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Catania, pronunciando in grado di appello, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda nei suoi confronti e non ha pronunciato sulla domanda risarcitoria formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto che il Costanzo, dopo aver chiamato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], avesse deciso di tener ferma la domanda di responsabilità per danno da prodotto difettoso anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma tale domanda non poteva essere accolta essendo individuata nella [OSCURATO:PERSONA] la società produttrice del veicolo (art. 116, comma 1 Codice del Consumo: Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale…). Conseguentemente, accolto l’appello e rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha altresì accolto la domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha condannato Costanzo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] A.G. con controricorso. Considerato che Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la corte del merito, nonostante la sua domanda fosse stata formulata sia in primo grado sia in appello alternativamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non si sia pronunciata su tutta la domanda e dunque sulla condanna della [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto ribadisce che esso attore, vittorioso in primo grado, si sia legittimamente limitato a chiedere, per l’ipotesi in cui fosse accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della medesima al risarcimento del danno.Il Tribunale avrebbe dovuto respingere espressamente la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, non essendosi il Costanzo costituito nel giudizio di appello nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 343 e 166 c.p.c., lo stesso era decaduto dal potere di proporre appello incidentale. Ad avviso del ricorrente la decadenza non si era prodotta perché egli aveva esposto le proprie difese in grado di appello non essendovi alcuna necessità di proporre un motivo di appello incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Stante la mancata decadenza dal potere di proporre appello incidentale, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciare sulla condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Questa Corte fin dalla pronuncia Cass., S.U. n. 12067 del 24/5/2007, ha affermato che “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, penail formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (negli stessi termini Cass., 3, n. 6550 del 14/3/2013; Cass., 1, n. 9889 del 13/5/2016; Cass., 1, n. 9265 del 6/4/2021). L’odierno ricorrente non può ritenersi integralmente vincitore in primo grado perché se la domanda nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta, la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno è stata espressamente rigettata. Ne consegue che non poteva, in grado di appello, limitarsi a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. la propria domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale.In difetto della relativa proposizione, sul rigetto della domanda subordinata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è sceso il giudicato, non potendo la questione essere più riproposta, non dovendo pertanto il giudice del gravame pronunciarsi al riguardo. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari), oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello