CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato tentato e consumato e di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, eccependo il tardivo deposito ai sensi dell'art. 23- bis I. n. 176/2020 delle conclusioni del Pg e deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. (Sez. 2, Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941); concreto pregiudizio che il ricorrente non ha precisato, fermo restando che dalla sentenza risulta che il difensore ha a sua volta depositato le proprie conclusioni. Gli ulteriori motivi sono invece generici in quanto meramente riproduttivi di doglianze già proposte con il gravame di merito e debitamente confutate dalla sentenza impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00