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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 17296/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Il giudice di pace di Avellino, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificato l'atto d'appello) fondato su un motivo.

3. Il ricorso è inammissibile non solo perché fondante su un «non motivo» ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente a un mero riferimento, peraltro generico, alla regola di giudizio del ragionevole dubbio in relazione all'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost. senza l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi che le sorreggono, ma, ancor prima, ex artt. 571 e 613 cod. proc. pen., in quanto proposto (il 7 dicembre 2017) con atto sottoscritto da difensore non legittimato ad agire in sede di legittimità in quanto non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2023 Il tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Avellino, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificato l'atto d'appello) fondato su un motivo. 3. Il ricorso è inammissibile non solo perché fondante su un «non motivo» ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi il ricorrente a un mero riferimento, peraltro generico, alla regola di giudizio del ragionevole dubbio in relazione all'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e agli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost. senza l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi che le sorreggono, ma, ancor prima, ex artt. 571 e 613 cod. proc. pen., in quanto proposto (il 7 dicembre 2017) con atto sottoscritto da difensore non legittimato ad agire in sede di legittimità in quanto non iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2023 Il tensore
Sentenza Cassazione n. 17296/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris