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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09871/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31016/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - i motivi prospettati in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 651 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, per la prima fattispecie, e pag. 5, per la seconda); - in punto di trattamento circostanziale e di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (pagg. 6 e 7); - la censura diretta a contestare la compiutezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata, atteso che, sul punto, la sentenza impugnata non merita censure perché adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato (pag. 8); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31016/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: - i motivi prospettati in relazione alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 651 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, per la prima fattispecie, e pag. 5, per la seconda); - in punto di trattamento circostanziale e di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (pagg. 6 e 7); - la censura diretta a contestare la compiutezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per il reato satellite è manifestamente infondata, atteso che, sul punto, la sentenza impugnata non merita censure perché adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato (pag. 8); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo
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