CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 51393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di S. Passafiume, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale alle parti civili come concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna a un anno di reclusione ed euro 200 di multa, per artt. 110, 112, 640 e 61 n. 7 cod. pen., emessa dal Tribunale di Roma in data 3/6/2014, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/11/2019, divenuta irrevocabile il 1/9/2022. Con detto provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Roma ha deciso, in conformità della richiesta del Pubblico ministero, che il beneficio dovesse essere revocato poiché esso era stato espressamente condizionato al pagamento, in favore delle p.o. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della provvisionale di euro 20.000 ciascuna, senza che detto adempimento fosse stato onorato. In motivazione il giudice dell'esecuzione ha dato atto della pregressa condizione di sofferenza finanziaria dell'Ascani, pensionato dal 2017, rilevando al contempo il possesso di alcuni immobili negli anni 2015, 2016 e 2017 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 163, 165 e 168 cod. pen. per la mancata apposizione di un termine per il pagamento della provvisionale alle parti civili a cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Richiama sul punto la recente sentenza Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022. 2.2. Con il secondo motivo egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 163, 165 e 168 cod. pen. e il vizio della motivazione per le ragioni espresse a sostegno della revoca del beneficio, senza che si fosse considerata l'effettiva capacità economica in relazione all'entità della somma da risarcire. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo. 2. Questa Corte, infatti, con decisione assunta a Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 - 01, ha affermato che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. 3. Dall'esame della sentenza di condanna, nella quale era stata subordinata all'adempimento la concessione del beneficio poi revocato in sede di esecuzione, non risulta fissato alcun termine, né di tale lacuna si è accorto il giudice dell'esecuzione nell'assumere la decisione sulla revoca. Tenuto conto della data d'irrevocabilità della sentenza del 1/9/2022 e del delitto per cui è stato condannato il ricorrente, il termine di cinque anni non risulta, pertanto, ancora decorso alla data dell'udienza, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stata pronunciata la decisione qui impugnata. 4. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordin