CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 20280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13058-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 140, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nella Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1260/2020 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -con atto di citazione ritualmente notificato, la società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno da evizione parziale e il rimborso delle spese sostenute per le opere di ripristino dell’immobile acquistato, in quanto il medesimo si era rivelato affetto da alcune irregolarità urbanistiche; -Francione si è costituito in giudizio, deducendo l’infondatezza della pretesa attorea sul rilievo che la società compratrice era stata informata delle lamentate irregolarità urbanistiche dell’immobile prima della conclusione del contratto; -l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2125/2017 pubblicata il 19/12/2017, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’evizione limitativa di cui all’art. 1489 cod. civ., ha rigettato le domande attoree, in quanto risultava provato che la società acquirente aveva avuto contezza delle difformità urbanistiche dell’immobile compravenduto; -avverso la suddetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha spiegato appello, Francione si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del gravame proposto; -la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1260/2020 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24/11/2020, ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la decisione di primo grado; -in particolare, la Corte d’appello ha ribadito il principio per cui in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia trova applicazione l’art. 1489 cod. civ.; -la Corte territoriale ha inoltre osservato che la responsabilità del venditore di un immobile affetto da irregolarità edilizia non può essere invocata dal compratore che sia stato edotto della difformità al momento dell’acquisto; -nella specie, l’appellante non aveva specificamente contestato l’assunto della decisione di primo grado, in virtù del quale risultava che la società acquirente risultasse essere a conoscenza della predetta irregolarità al momento del rogito; -anche ad avviso della Corte territoriale detta conoscenza dell’irregolarità doveva ritenersi provata, avendo il compratore visionato l’immobile prima della stipula del contratto ed essendo proprietario di un immobile adiacente, caratterizzato da analoga difformità edilizia; -[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della citata decisione, con atto notificato in data14/05/2021, sulla base di un motivo; -Francione ha resistito con controricorso; -entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hanno presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; considerato che -il motivo proposto (falsa applicazione dell’art. 1489 cod. civ. e correlata violazione degli artt. 1484 e 1488 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver qualificato la fattispecie in esame nell’ambito dell’evizione limitativa di cui all’art. 1489 e non nell’ambito dell’evizione parziale di cui all’art. 1484 cod. civ.; -ad avviso della società ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire rilevanza all’asserita consapevolezza al momento della stipula del contratto, da parte dell’acquirente, delle dedotte regolarità urbanistiche; -la censura è inammissibile; -il motivo, invero, non formula alcun argomento idoneo ad attingere alla ratio decidendisottesa alla decisione impugnata; -secondo un consolidato orientamento di legittimità, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione; -pertanto, il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge per allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta è costituito dalla circostanza che solo in questo secondo caso la censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex multis, Cass., sez. III, 5 marzo 2007, 5076) -nella specie, la censura prospettata dalla ricorrente si esaurisce nella puntuale indicazione delle norme assertivamente violate, ma non deduce specifiche argomentazioni intese a dimostrare perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza d’appello sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie; -in definitiva, il motivo proposto, pur astrattamente denunciando la violazione di legge, si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze di causa diversa da quella fatta dalla decisione impugnata, vietata in sede di legittimità; -il ricorso è pertanto inammissibile; -in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, di cui Euro 200 per oneri ed esborsi. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,