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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33355/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-- - t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito delle condotte oggettivamente incompatibili con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa, in particolare formulando apprezzamenti alternativi a quelli del giudice di merito sui contenuti della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] per le minacce subite dal condannato e prospettando argomentazioni di mero dissenso rispetto alle dettagliate motivazioni che hanno preso in esame tutte le considerazioni difensive e che le hanno confutate con un percorso logico lineare ed esaustivo; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]" I estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-- - t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De, Rv. 256479 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito delle condotte oggettivamente incompatibili con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa, in particolare formulando apprezzamenti alternativi a quelli del giudice di merito sui contenuti della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] per le minacce subite dal condannato e prospettando argomentazioni di mero dissenso rispetto alle dettagliate motivazioni che hanno preso in esame tutte le considerazioni difensive e che le hanno confutate con un percorso logico lineare ed esaustivo; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]" I estensore
Sentenza Cassazione n. 33355/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris