CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Torino accoglieva parzialmente il ricorso proposto avverso l'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullandola in relazione ad un capo di imputazione e confermandola nel resto. In particolare, la custodia cautelare in carcere veniva mantenuta in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per quattro episodi di cessione di stupefacenti. 2. Avverso la suddetta ordinanza, sono stati proposti due motivi di ricorso, entrambi afferenti alla ritenuta incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Torino. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 8 e 9, cod. proc. pen., in relazione all'individuazione della competenza territoriale per il reato associativo. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Torino, pur dando atto che il ruolo di vertice dell'associazione era ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] e che questi agiva prevalentemente ad Alghero e [OSCURATO:PERSONA] (RC), aveva ritenuto di non poter ivi individuare la sede operativa dell'associazione, avendo questa più diramazioni sul territorio. Tale affermazione, invero, risulterebbe contraddittoria rispetto ai plurimi passaggi argomentativi nei quali si dà atto della provenienza calabrese del gruppo criminale, alla luce dei quali si sarebbe dovuto riconoscere, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, strettamente collegato al primo, si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. Si assume che la competenza dell'autorità torinese è stata essenzialmente individuata valorizzando il fatto che gli ultimi episodi delittuosi (capo 23) sono stati commessi in Rivalta di Torino e, quindi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., la competenza si radicherebbe in tale circondario. In ogni caso, sostiene il Tribunale, applicando la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., si perverrebbe ugualmente all'attribuzione della competenza all'autorità torinese, ove è avvenuta la prima iscrizione della notizia di reato. Erronea sarebbe anche l'individuazione della competenza ritenendo il reato associativo quale ipotesi più grave, posto che [OSCURATO:PERSONA] è imputato (capo 12) per il trasporto e la detenzione di 45 Kg di cocaina, condotta aggravata ai sensi dell'art.80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dall'aggravante dell'agevolazione mafiosa, commesso in Civitavecchia. Quanto detto comporta che sia il reato associativo, che quello di cui al capo 12, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., rientrano nella previsione di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, pertanto, determinano la vis attractiva rispetto alle ulteriori imputazioni, salvo restando che il reato punito più severamente è quello di cui al capo 12) e non l'ipotesi associativa. A fronte dell'individuazione di un luogo certo di commissione del reato contestato sub 12) ed in considerazione della vis attractiva da quest'ultimo esercitata, non potrebbe trovare applicazione neppure il criterio residuale di cui all'art.9, comma 3, cod. proc. pen. che, per l'appunto, opera solo ove le restanti previsioni non siano applicabili. In conclusione, quindi, il ricorrente ritiene che applicando la competenza per connessione ex art. 16 cod. proc. pen., la competenza spetterebbe all'autorità giudiziaria di Roma, nel cui circondario (Civitavecchia) è stata accertata la violazione più grave quella contestata sub 12). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi di ricorso, pur separatamente articolati, possono essere esaminati congiuntamente, comportando l'esame di due ordini di problemi connessi tra di loro. In primo luogo, occorre individuare il reato più grave, per poi stabilire la competenza territoriale in relazione alla predetta ipotesi e verificare se sussiste o meno la vis attractiva. 2.1. Sostiene il ricorrente che il reato più grave andrebbe individuato in quello, commesso in Civitavecchia, contestato al capo 12), posto che la detenzione illecita di stupefacenti risulta aggravata dall'ingente quantitativo e dalla finalità dell'agevolazione mafiosa. Invero, si tratta di una conclusione non condivisibile, nella misura in cui non considera che pure il reato associativo è aggravato, essendo stata contestata l'associazione armata che, in base alla previsione di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, implica che la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. Per il reato aggravato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, invece, la pena minima è sempre inferiore a ventiquattro anni di reclusione, mentre non rileva il fatto che, oltre alla pena detentiva, sia prevista anche la pena della multa, non contemplata dall'art. 74 cit. Per risalente giurisprudenza, cui deve darsi continuità, ai fini della determinazione della competenza per territorio, tra più reati connessi deve considerarsi più grave quello per il quale la legge commina una più alta pena detentiva nel massimo, o in caso di parità, nel minimo; solo nell'ipotesi di parità dei massimi e dei minimi delle pene detentive, deve, nello stesso ordine, tenersi conto delle pene pecuniarie (Sez.1, n. 503 del 9/3/1973, Giacalone, Rv. 124670). Quanto detto comporta che il reato più grave, rientrante nella previsione di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è quello associativo, rispetto al quale deve verificarsi la competenza territoriale. 2.1. Né potrebbe obiettarsi che al [OSCURATO:PERSONA] è contestata la mera partecipazione, per la quale l'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur considerando l'aggravante dell'associazione armata, prevede una pena inferiore rispetto a quella di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravato. Invero, la competenza va individuata con riguardo alla fattispecie di reato complessivamente considerata, non potendosi operare una scissione - sia pur ai limitati fini dell'individuazione della competenza per territorio - tra i soggetti in posizione verticistica ed i meri partecipi. Ove si seguisse tale soluzione, infatti, ne conseguirebbe che per la medesima ipotesi associativa andrebbe individuata una competenza per territorio diversificata, dal che ne conseguirebbe l'accertamento del medesimo fatto storico, cioè l'esistenza dell'associazione, dinanzi a due giudici diversi. 2.2. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui in tema di reati associativi, la competenza territoriale va unitariamente individuata con riguardo all'ipotesi più grave relativa alla direzione del sodalizio, con conseguente attrazione anche delle mere condotte di partecipazione, rispetto alle quali non è possibile determinare lo spostamento della competenza, anche ove risultino connesse con reati mezzo più gravi rispetto alla sola partecipazione. Analogo principio è stato affermato, sia pur con riguardo alla competenza per materia, essendosi ritenuto che «nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla Corte d'assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario» (Sez.1, n.4964 del 21/10/2010, confl.comp. Amante, Rv.245366). 3. Una volta chiarito che la competenza per territorio va individuata in relazione alla fattispecie associativa, si ritiene che le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata siano del tutto condivisibili. A fronte di un'associazione sostanzialmente priva di una univoca collocazione geografica, operante sul territorio nazionale ed estero, con plurime ramificazioni e senza che sia stato possibile stabilire il luogo di costituzione, tanto meno il luogo abituale di programmazione dell'attività delittuosa, non può che procedersi con le regole suppletive ritenute applicabili in tali fattispecie. La giurisprudenza ha, anche recentemente, ribadito che in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, salvo restando che, quando è impossibile applicare tali criteri, la competenza va stabilita a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez.3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166). Il Tribunale del riesame ha fatto applicazione del suddetto principio, evidenziando la natura "policentrica" dell'associazione, a fronte della quale rilevano il luogo di commissione degli ultimi fatti costituenti estrinsecazione del programma associativo, verificatisi nel distretto di Torino. Ciò rende operativo il criterio suppletivo di attribuzione della competenza per il reato più grave previsto dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., in relazione al quale si radica la competenza anche per i restanti reati connessi. Né può invocarsi la prevalenza della competenza per il reato gradatamente meno grave (capo 12) in quanto stabilita ai sensi dell'art. 8, anziché delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. Sul tema, infatti, le Sezioni unite hanno affermato che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo; cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (Sez.U, n.40537 del 16/7/2009, confl.comp. Orlandelli, Rv.244330; di recente, in senso conforme, si veda Sez. 1, n. 35861 del 19/6/2019, Rv. 276812). Rispetto a tale impostazione, non si pone in contrasto l'affermazione secondo cui quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale; qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice (Sez.2, n. 11692 del 8/3/2016, Sallaku, Rv. 266194). Tale principio, infatti, va inteso nel senso che la competenza va stabilita con riguardo al reato gradatamente meno grave, rispetto all'associazione, sempre che per quest'ultima non sia possibile individuare la competenza per territorio ai sensi, quanto meno, dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. In buona sostanza, le regole suppletive sono recessive rispetto all'individuazione della competenza del reato più grave esclusivamente ove si faccia applicazione dei principi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 9 cod. proc. pen.; qualora, come nel caso di specie, la competenza è attribuita in base al principio di cui al primo comma dell'art.9, si determina l'attrazione delle restanti ipotesi di reato. 3.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene che la competenza territoriale per il reato più grave - costituito dall'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - è stata correttamente individuata in Torino, sulla base del criterio di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e, cioè, nell'ultimo luogo in cui avvenuta una parte dell'azione, consistenti nei reati mezzo connessi al traffico di stupefacenti, a nulla rilevando che altre e precedenti condotte si siano svolte altrove. Tale criterio, in base a quanto chiarito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, è di per sé in grado di determinare l'attrazione della competenza anche per i restanti reati, posto che il criterio residuale ancorato al luogo di commissione del reato che risulti, in via gradata, quello successivamente più grave, si applica solo ove la competenza per il reato più grave possa essere stabilita esclusivamente in base ai criteri residuali di cui all'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Viceversa, ove la competenza per il reato più grave è stabilita in base all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., prevale la vis attractiva di quest'ultimo. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, va confermata la competenza dell'autorità giudiziaria di Torino, cui consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M . Rigetta il ricorso , e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter,