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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 27880/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11novembre 2024 della Corte d'appello di L'aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Patarnello che ha concluso chiedendodi dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato, ma escludendo la recidiva, la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di L’Aquila per i reati ex art t . 73 (capi O e P) e 74 (capo A) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nell’imputazione. 2.Nel ricorsoe nelle successive note difensive presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorsosi deduconoviolazione di legge e vizio della motivazione nel desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere dalla sua supposta collaborazione con il promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] indicare un contributo concreto attuale del ricorrente .

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ravvisare una attività di intermediario nello smistamento della sostanza stupefacentetravisando i contenuti delle conversazioni intercettate concernenti la fornitura di 10 simcarda Bimie di quelle relative alla ricezione di tre chili di eroina, nonostante che la cessione della droga non sia stata osservata dagli inquirenti.Su queste basi di esclude sia la commissione dei reati-fine che la volontà di partecipare alla associazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati Circa il primo motivo di ricorsodeve rilevarsi che non è contestata l’esistenza dellaassociazione ma la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al la stessa.

Al riguardo, la Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia soltantocollaborato con Bimi senza partecipare alla associazione e ha specificamente ricostru ito le condotte denotanti un apporto effettivo e costante alla associazione (p. 4) sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifesteillog i cità, del resto nonevidenziate nel ricorso.

Circa il secondo motivo di ricorso , si osserva che l a Corte di appello ha efficacementeevidenziato i contenuti della conversazione in cui Bimi indica a [OSCURATO:PERSONA] gliaffiliati con i quali, nel caso in cui Bi m i fosse stato arrestato , [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutocollaborare per proseguire l’attività criminale (p. 5) . 2.Da quanto precede deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen ., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decisoil 03/07/2025 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11novembre 2024 della Corte d'appello di L'aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMarco Patarnello che ha concluso chiedendodi dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato, ma escludendo la recidiva, la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di L’Aquila per i reati ex art t . 73 (capi O e P) e 74 (capo A) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nell’imputazione. 2.Nel ricorsoe nelle successive note difensive presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorsosi deduconoviolazione di legge e vizio della motivazione nel desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere dalla sua supposta collaborazione con il promotore e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] indicare un contributo concreto attuale del ricorrente . 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel ravvisare una attività di intermediario nello smistamento della sostanza stupefacentetravisando i contenuti delle conversazioni intercettate concernenti la fornitura di 10 simcarda Bimie di quelle relative alla ricezione di tre chili di eroina, nonostante che la cessione della droga non sia stata osservata dagli inquirenti.Su queste basi di esclude sia la commissione dei reati-fine che la volontà di partecipare alla associazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati Circa il primo motivo di ricorsodeve rilevarsi che non è contestata l’esistenza dellaassociazione ma la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al la stessa. Al riguardo, la Corte di appello ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia soltantocollaborato con Bimi senza partecipare alla associazione e ha specificamente ricostru ito le condotte denotanti un apporto effettivo e costante alla associazione (p. 4) sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifesteillog i cità, del resto nonevidenziate nel ricorso. Circa il secondo motivo di ricorso , si osserva che l a Corte di appello ha efficacementeevidenziato i contenuti della conversazione in cui Bimi indica a [OSCURATO:PERSONA] gliaffiliati con i quali, nel caso in cui Bi m i fosse stato arrestato , [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potutocollaborare per proseguire l’attività criminale (p. 5) . 2.Da quanto precede deriva che il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen ., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decisoil 03/07/2025 Il Consigliere esten
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