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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09308/2023

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9477-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difes i da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della doValue s.p.a., quale mandataria generale per procura del 20/7/2017, rappresentata e difesa dapprima dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente - Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione del 5/2/2019, in persona della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 210/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Firenze , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai suoi soci, Luca e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del la sentenza con la quale, in data 13.25/3/2019, il Tribunale di Sienaaveva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario.

1.2. La corte ha ritenuto infondata l’unica censura sollevata dai reclamanti, i quali avevano dedotto che la società era esente dal fallimento in quanto esercente le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. avendo provveduto, in via prevalente, alla commercializzazione di quanto prodotto dalla società semplice agricola [OSCURATO:SOCIETA].

1.3. Pur rilevando che, “ stando ai documenti in atti e anche a quanto emerso dall’audizione del curatore”, “l’impresa formalmente rivest(e) il ruolo di esercente attività agricola ” e che “tale fatto(è) sostanzialmente incontestato tra le parti ” , la corte ha, tuttavia, escluso che i documenti prodotti e gli elementi emersi dall’audizione del curatore avessero consentito di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 ritenere raggiunta la prova che “le attività di … commercializzazione” esercitate dalla società reclamante, seppur rientranti in astratto tra le attività connesse previste dall’art. 2135 c.c., avevano avuto ad ogg etto “ prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo”.

1.4. L’esonero dal fallimento dell’imprenditore agricolo, infatti, ha osservato la corte, viene meno nel caso in cui le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c. assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle caratteristiche, ovvero la coltivazione, l’allevamento e la silvicultura, “il che, nella fattispecie, è quello che risulta dagli atti”, come emerge dalle operazioni menzionate dal tribunale, quali “la gestione di un ristorante, l’acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca, il ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei debiti, intervento di finanziarie straniere”.

1.5. Né, del resto, ha aggiuntola corte, rileva il fatto che i prodotti commercializzati dalla società reclamante sianoforniti dalla società semplice agricola, trattandosi di soggetti che mantengono tra loro una netta distinzione giuridicaed essendo pacifico “che la sas non possiede terreni e svolge, altrettanto pacificamente, attività sostanzialmente commerciali, quali ad es. la gestione di un ristorante”e che il suo oggettosociale, peraltro, prevede anche “la commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, carburanti per l’alimentazione di qualsiasi mezzo”.

1.6. La stessa reclamante, infine, ha concluso la corte, era ben consapevole di rivestire la qualità di impresa commerciale tanto da aver proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, “elemento che”, pur non potendo essere equiparato alla confessione, nondimeno “ va ritenuto Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 estremamente significativo al fine di dirimere residui dubbi sulla dimensione prevalente o meno della presta attività connessa …”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,con ricorso notificato il 26/2/2020, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del la sentenza, dichiaratamente notificata (in forma integrale) il 27/1/2020.

2.2. Hannoresistito con controricorsi l e creditrici istanti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; quest’ultima ha depositato memoria.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo il ricorrent e , l amentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2135 e 2082 c.c., in relazione agli artt. 1 l.fall.e 2221 c.c. e all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, facendo generico riferimento alla documentazione in atti, ha ritenuto che l’attività agricola incontestatamente esercitata dalla società reclamante non fosse sufficiente ad esentarla dalla dichiarazione di fallimentosul rilievo che la stessa non aveva assolto all’onere di provare la connessione tra l’attività di commercializzazione dei prodotti e quella di coltivazione ed, in ogni caso, che la sua natura d’impresa commerciale, confermata dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, derivava dal fatto che le attività connesse da essa svolte , come la gestione di un ristorante, avevano assunto un rilievo pre valent e r ispetto a quelle caratteristiche.

3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrent e , la corte d’appello ha omesso di considerare: - innanzitutto, che [OSCURATO:SOCIETA]., come riconosciuto dallo stesso curatore del Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 fallimento e dimostrato dai debiti di natura agraria documentati in giudizio,esercitava, in realtà, l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli (come vino, olio, frutta e ortaggi) provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA] società semplice e che tale attività costituiva un completamento del ciclo produttivo, senza assumere una posizione né di prevalenza né di autonomia rispetto all’attività agricola della predetta società semplice; - in secondo luogo, che anche l’attività di ristorazione della s.a.s., la quale nella domanda di ammissione al concordato preventivo non ha mai negato la propria vocazione agricola, era funzionale all’impiego dei prodotti ortofrutticoli e alla degustazione e alla commercializzazione degli stessi, vino e olio inclusi, provenienti dalla società semplice agricola [OSCURATO:SOCIETA].

3.3. Con il secondo e con il quarto motivo, rispettivamente illustrati sotto i distinti profil i dell’ error in procedendo,per carenza della motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), e del vizio di motivazione, per l’omesso esame di fatti decisivi,il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in difetto assoluto di prova, ha affermato che la s.a.s. aveva compiuto operazioni (acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca;ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei debiti) mai poste in essere.

3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per ulteriore violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver contraddittoriamente affermato che ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa costituita in forma societaria occorre sempre un’indagine volta a provare la naturanon commerciale dell’attività in concreto svolta e che in caso di società avente ad oggetto statutario l’esercizio di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 un’attività commerciale non rileva l’attività agricola effettivamente esercitata, ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse natura di impresa commerciale senza, tuttavia, considerare, per un verso, che, come emerge dalla visura camerale prodotta, il suo oggetto sociale comprende espressamente attività di natura agricola o connessa, come la produzione e la commercializzazione di vini o di altri prodotti alimentari, e, per altro verso, che, come risulta dai documenti prodotti, egli e [OSCURATO:PERSONA], unici soci della s.a.s., sono entrambi imprenditori agricoli.

4.1. Il primo motivoè infondato , con assorbi mento degli altri.

4.2. Ilricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale , ha finito, in realtà, per lamentare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite, diverseemergenze documentali, hanno, per un verso,escluso che fosse stato dimostrato che “ le attività di commercializzazione” esercitate dalla società reclamante avessero avuto ad oggetto “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo”, ritenendo, piuttosto, che la s.a.s., senza avere la disponibilità di terreni, svolgeva, in realtà, attività sostanzialmente commerciali, come la “gestione di un ristorante”, e, per altro verso, rilevato che “l’oggetto sociale” prevedeva “… anche la commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, carburanti per l’alimentazione di qualsiasi mezzo”.

4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce, com’è noto, un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale sono sindacabili in sede di legittimità non già per l ’ errore di valutazione delle relative risultanze (che investe l’apprezzamentodella fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare: Cass. n. 9356 del 2017; Cass. n. 7187 del 2022) ma solo per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede di ac certamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici controversi , principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberosenz’altro determinato, in ragione della conseguente ricostruzione della fattispecie materiale, un esito diverso della controversia (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

4.4. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

4.5. Nella specie la corte d’appello ha ritenuto che non fosse emersa in giudizio la prova del fatto che la società fallita aveva in realtà esercitato le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. dopo aver valutato le prove raccolte ed aver quindi preso in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione, peraltro indicandole ragioni del proprio convincimento in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio ed attenendosi ai princìpi giurisprudenziali enunciati da questa Corte di legittimità.Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3

4.6. Questa Corte, invero, ha ripetutamente osservato che: - la sottrazione dell ’ impresa agricola ( nella definizione offerta dall’art. 2135 c.c.) al fallimento non pù essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attivitàagricola pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, nel contempo, anche un’attivitàdi carattere commerciale (Cass. n. 5342 del 2019, in motiv.), quantomeno se la stessa è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614 del 2016) ; - l’affermazione per cui l’attività agricola svolta dall’impresa sottrarrebbe quest’ultima al fallimento anche laddove l’attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall’art. 2135, comma 1°, c.c., si pone, infatti, in manifesto contrasto con l ’ art. 1 l.fall., il quale assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale(Cass. n. 12215 del 2012, in motiv.); - in caso di esercizio in concreto di un’attivit à commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa, di conseguenza, resta assoggettabile a fallimento (Cass. n. 5342 del 2019); - l a ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo (anche se organizzato in forma societaria: cfr. Cass. n. 17343 del 2017) comporta , pertanto, che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo,l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola, affinché s ia possibile constatare la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 1°, l.fall., gravando,invece, su chi invochi l ’ esenzione dal fallimento , assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell ’ ambit o dell ’ art. 2135, comma Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 3°, c.c. ( ai sensi dell ’ art. 2697, comma 2 ° , c.c. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova) i l corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, “ soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” (Cass. n. 16614 del 2016, in motiv.).

4.7. D’altra parte, a fondare la decisione impugnata sarebbe stato sufficiente il rilievo, rimasto incontestato, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto, fra l’altro, anche “la commercializzazione, in proprio o per conto terzi, di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, e carburanti per qualsiasi mezzo”: è infatti orientamento costantee consolidato diquesta Corte che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attivit à̀ , sul rilievo che le stesse “acquistano la qualitàdi imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al co ntrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale”, sicch́ “ mentre quest’ultimo ̀ identificato dall’esercizio effettivo dell’attivit à , relativamente alle società commerciali ̀ lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosil’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui ̀ possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale”(Cass. n. 28015 del 2013; Cass. n. 21991 del 2012; conf., Cass. n. 25730 del 2016 ).

A i fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l’esercizio di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 attività commerciale, non rileva, pertanto, l’attività agricola effettivamente esercitata poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività(Cass. n. 23157 del 2018; conf., Cass. n. 6968 del 2019; in precedenza, Cass. n. 9084 del 1994, la quale, in forza del principio esposto, ha confermato la decisione di merito che aveva disatteso la tesi di una società a responsabilità limitata secondo cui la stessa non aveva assunto la qualità d’imprenditore per aver svolto esclusivamente attivitàagricola).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; ; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9477-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentati e difes i da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della doValue s.p.a., quale mandataria generale per procura del 20/7/2017, rappresentata e difesa dapprima dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente - Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. per atto di fusione del 5/2/2019, in persona della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 210/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Firenze , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e dai suoi soci, Luca e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del la sentenza con la quale, in data 13.25/3/2019, il Tribunale di Sienaaveva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario. 1.2. La corte ha ritenuto infondata l’unica censura sollevata dai reclamanti, i quali avevano dedotto che la società era esente dal fallimento in quanto esercente le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. avendo provveduto, in via prevalente, alla commercializzazione di quanto prodotto dalla società semplice agricola [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3. Pur rilevando che, “ stando ai documenti in atti e anche a quanto emerso dall’audizione del curatore”, “l’impresa formalmente rivest(e) il ruolo di esercente attività agricola ” e che “tale fatto(è) sostanzialmente incontestato tra le parti ” , la corte ha, tuttavia, escluso che i documenti prodotti e gli elementi emersi dall’audizione del curatore avessero consentito di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 ritenere raggiunta la prova che “le attività di … commercializzazione” esercitate dalla società reclamante, seppur rientranti in astratto tra le attività connesse previste dall’art. 2135 c.c., avevano avuto ad ogg etto “ prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo”. 1.4. L’esonero dal fallimento dell’imprenditore agricolo, infatti, ha osservato la corte, viene meno nel caso in cui le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c. assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle caratteristiche, ovvero la coltivazione, l’allevamento e la silvicultura, “il che, nella fattispecie, è quello che risulta dagli atti”, come emerge dalle operazioni menzionate dal tribunale, quali “la gestione di un ristorante, l’acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca, il ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei debiti, intervento di finanziarie straniere”. 1.5. Né, del resto, ha aggiuntola corte, rileva il fatto che i prodotti commercializzati dalla società reclamante sianoforniti dalla società semplice agricola, trattandosi di soggetti che mantengono tra loro una netta distinzione giuridicaed essendo pacifico “che la sas non possiede terreni e svolge, altrettanto pacificamente, attività sostanzialmente commerciali, quali ad es. la gestione di un ristorante”e che il suo oggettosociale, peraltro, prevede anche “la commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, carburanti per l’alimentazione di qualsiasi mezzo”. 1.6. La stessa reclamante, infine, ha concluso la corte, era ben consapevole di rivestire la qualità di impresa commerciale tanto da aver proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, “elemento che”, pur non potendo essere equiparato alla confessione, nondimeno “ va ritenuto Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 estremamente significativo al fine di dirimere residui dubbi sulla dimensione prevalente o meno della presta attività connessa …”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,con ricorso notificato il 26/2/2020, ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del la sentenza, dichiaratamente notificata (in forma integrale) il 27/1/2020. 2.2. Hannoresistito con controricorsi l e creditrici istanti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; quest’ultima ha depositato memoria. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo il ricorrent e , l amentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2135 e 2082 c.c., in relazione agli artt. 1 l.fall.e 2221 c.c. e all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, facendo generico riferimento alla documentazione in atti, ha ritenuto che l’attività agricola incontestatamente esercitata dalla società reclamante non fosse sufficiente ad esentarla dalla dichiarazione di fallimentosul rilievo che la stessa non aveva assolto all’onere di provare la connessione tra l’attività di commercializzazione dei prodotti e quella di coltivazione ed, in ogni caso, che la sua natura d’impresa commerciale, confermata dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, derivava dal fatto che le attività connesse da essa svolte , come la gestione di un ristorante, avevano assunto un rilievo pre valent e r ispetto a quelle caratteristiche. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrent e , la corte d’appello ha omesso di considerare: - innanzitutto, che [OSCURATO:SOCIETA]., come riconosciuto dallo stesso curatore del Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 fallimento e dimostrato dai debiti di natura agraria documentati in giudizio,esercitava, in realtà, l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli (come vino, olio, frutta e ortaggi) provenienti dalla [OSCURATO:SOCIETA] società semplice e che tale attività costituiva un completamento del ciclo produttivo, senza assumere una posizione né di prevalenza né di autonomia rispetto all’attività agricola della predetta società semplice; - in secondo luogo, che anche l’attività di ristorazione della s.a.s., la quale nella domanda di ammissione al concordato preventivo non ha mai negato la propria vocazione agricola, era funzionale all’impiego dei prodotti ortofrutticoli e alla degustazione e alla commercializzazione degli stessi, vino e olio inclusi, provenienti dalla società semplice agricola [OSCURATO:SOCIETA]. 3.3. Con il secondo e con il quarto motivo, rispettivamente illustrati sotto i distinti profil i dell’ error in procedendo,per carenza della motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), e del vizio di motivazione, per l’omesso esame di fatti decisivi,il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in difetto assoluto di prova, ha affermato che la s.a.s. aveva compiuto operazioni (acquisto di quote di una società della Repubblica Ceca;ricorso a fondi di investimento di diritto straniero per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei debiti) mai poste in essere. 3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per ulteriore violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver contraddittoriamente affermato che ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa costituita in forma societaria occorre sempre un’indagine volta a provare la naturanon commerciale dell’attività in concreto svolta e che in caso di società avente ad oggetto statutario l’esercizio di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 un’attività commerciale non rileva l’attività agricola effettivamente esercitata, ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse natura di impresa commerciale senza, tuttavia, considerare, per un verso, che, come emerge dalla visura camerale prodotta, il suo oggetto sociale comprende espressamente attività di natura agricola o connessa, come la produzione e la commercializzazione di vini o di altri prodotti alimentari, e, per altro verso, che, come risulta dai documenti prodotti, egli e [OSCURATO:PERSONA], unici soci della s.a.s., sono entrambi imprenditori agricoli. 4.1. Il primo motivoè infondato , con assorbi mento degli altri. 4.2. Ilricorrente, infatti, pur denunciando la violazione di norme di legge sostanziale , ha finito, in realtà, per lamentare l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite, diverseemergenze documentali, hanno, per un verso,escluso che fosse stato dimostrato che “ le attività di commercializzazione” esercitate dalla società reclamante avessero avuto ad oggetto “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo”, ritenendo, piuttosto, che la s.a.s., senza avere la disponibilità di terreni, svolgeva, in realtà, attività sostanzialmente commerciali, come la “gestione di un ristorante”, e, per altro verso, rilevato che “l’oggetto sociale” prevedeva “… anche la commercializzazione in proprio o per conto di terzi di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, carburanti per l’alimentazione di qualsiasi mezzo”. 4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce, com’è noto, un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale sono sindacabili in sede di legittimità non già per l ’ errore di valutazione delle relative risultanze (che investe l’apprezzamentodella fonte di prova come dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare: Cass. n. 9356 del 2017; Cass. n. 7187 del 2022) ma solo per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede di ac certamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici controversi , principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberosenz’altro determinato, in ragione della conseguente ricostruzione della fattispecie materiale, un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). 4.4. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 4.5. Nella specie la corte d’appello ha ritenuto che non fosse emersa in giudizio la prova del fatto che la società fallita aveva in realtà esercitato le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3°, c.c. dopo aver valutato le prove raccolte ed aver quindi preso in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione, peraltro indicandole ragioni del proprio convincimento in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio ed attenendosi ai princìpi giurisprudenziali enunciati da questa Corte di legittimità.Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 4.6. Questa Corte, invero, ha ripetutamente osservato che: - la sottrazione dell ’ impresa agricola ( nella definizione offerta dall’art. 2135 c.c.) al fallimento non pù essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attivitàagricola pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, nel contempo, anche un’attivitàdi carattere commerciale (Cass. n. 5342 del 2019, in motiv.), quantomeno se la stessa è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola (Cass. n. 16614 del 2016) ; - l’affermazione per cui l’attività agricola svolta dall’impresa sottrarrebbe quest’ultima al fallimento anche laddove l’attività commerciale fosse svolta in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall’art. 2135, comma 1°, c.c., si pone, infatti, in manifesto contrasto con l ’ art. 1 l.fall., il quale assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale(Cass. n. 12215 del 2012, in motiv.); - in caso di esercizio in concreto di un’attivit à commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa, di conseguenza, resta assoggettabile a fallimento (Cass. n. 5342 del 2019); - l a ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo (anche se organizzato in forma societaria: cfr. Cass. n. 17343 del 2017) comporta , pertanto, che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo,l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola, affinché s ia possibile constatare la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 1°, l.fall., gravando,invece, su chi invochi l ’ esenzione dal fallimento , assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell ’ ambit o dell ’ art. 2135, comma Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 3°, c.c. ( ai sensi dell ’ art. 2697, comma 2 ° , c.c. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova) i l corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, “ soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” (Cass. n. 16614 del 2016, in motiv.). 4.7. D’altra parte, a fondare la decisione impugnata sarebbe stato sufficiente il rilievo, rimasto incontestato, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ad oggetto, fra l’altro, anche “la commercializzazione, in proprio o per conto terzi, di prodotti petroliferi e non, destinati al riscaldamento, e carburanti per qualsiasi mezzo”: è infatti orientamento costantee consolidato diquesta Corte che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi a oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attivit à̀ , sul rilievo che le stesse “acquistano la qualitàdi imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al co ntrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale”, sicch́ “ mentre quest’ultimo ̀ identificato dall’esercizio effettivo dell’attivit à , relativamente alle società commerciali ̀ lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosil’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui ̀ possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale”(Cass. n. 28015 del 2013; Cass. n. 21991 del 2012; conf., Cass. n. 25730 del 2016 ). A i fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l’esercizio di Ric. 2020n. 9477 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 attività commerciale, non rileva, pertanto, l’attività agricola effettivamente esercitata poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività(Cass. n. 23157 del 2018; conf., Cass. n. 6968 del 2019; in precedenza, Cass. n. 9084 del 1994, la quale, in forza del principio esposto, ha confermato la decisione di merito che aveva disatteso la tesi di una società a responsabilità limitata secondo cui la stessa non aveva assunto la qualità d’imprenditore per aver svolto esclusivamente attivitàagricola). 5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; ; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un u