Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 12201/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne ha affermato la responsabilità per i delitti di violenza privata, minaccia e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevando come la Corte di appello avesse ribaltato la pronuncia assolutoria pronunciata in primo grado, sia pure ai soli effetti civili, diversamente apprezzando il contenuto di prove dichiarative decisive - segnatamente di quelle desunte dalle deposizioni dibattimentali della parte civile Stigliani e del testimone Gianfagna - senza procedere alla loro riassunzione; - il vizio di motivazione da preterizione di prove decisive, con specifico riferimento alle dichiarazioni spontanee dell'imputato (vieppù se lette in connessione con quelle rese da altri testimoni) e al referto medico attestante le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA]; - il vizio di motivazione da travisamento distorsivo di risultanze probatorie decisive: in particolare di quelle tratte dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto al costringimento della parte civile alla sosta e al contributo concorsuale dell'imputato; - la violazione degli artt. 192, comma 2, e 605 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 16 febbraio 2022, il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento.

1. Sono fondate le censure concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in presenza di una riforma (pur se solo agli effetti civili) della sentenza assolutoria di primo grado: il loro valore assorbente rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate.

1.1. Deve, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie al vaglio, il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).

1.2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, invero, che il giudice di appello è pervenuto ad un diverso convincimento circa la responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, avendo ritenuto, in esito ad un mero esame cartolare delle testimonianze raccolte, non sussistenti le contraddizioni rilevate dal primo giudice nelle dichiarazioni rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua fidanzata [OSCURATO:PERSONA] in ordine a passaggi decisivi della ricostruzione del fatto (quanto al costringimento dello Stigliani ad arrestare la marcia del proprio veicolo e a scendere da esso e al contributo offerto dall'imputato alla realizzazione di esso ed anche alle successive fasi dell'aggressione) e avendo apprezzato come del tutto inattendibile il racconto del teste Gianfagna in ordine a «dettagli significativi», ossia il numero delle persone presenti e la posizione dell'autovettura degli aggressori sulla strada», senza nuovamente ascoltarlo.

1.3. In buona sostanza, la diversa ed anzi opposta valutazione delle deposizioni richiamate rispetto a quella espressa dal Tribunale ha avuto un peso determinante nell'apparato argomentativo della decisione qui impugnata e tanto avrebbe obbligato il Collegio ad una loro riassunzione.

2. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto stabilito dal diritto vivente (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso, in Roma il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, riformando ai soli effetti civili la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 29 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne ha affermato la responsabilità per i delitti di violenza privata, minaccia e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia con quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, rilevando come la Corte di appello avesse ribaltato la pronuncia assolutoria pronunciata in primo grado, sia pure ai soli effetti civili, diversamente apprezzando il contenuto di prove dichiarative decisive - segnatamente di quelle desunte dalle deposizioni dibattimentali della parte civile Stigliani e del testimone Gianfagna - senza procedere alla loro riassunzione; - il vizio di motivazione da preterizione di prove decisive, con specifico riferimento alle dichiarazioni spontanee dell'imputato (vieppù se lette in connessione con quelle rese da altri testimoni) e al referto medico attestante le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA]; - il vizio di motivazione da travisamento distorsivo di risultanze probatorie decisive: in particolare di quelle tratte dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto al costringimento della parte civile alla sosta e al contributo concorsuale dell'imputato; - la violazione degli artt. 192, comma 2, e 605 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 16 febbraio 2022, il difensore della parte civile ha fatto pervenire conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. Sono fondate le censure concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in presenza di una riforma (pur se solo agli effetti civili) della sentenza assolutoria di primo grado: il loro valore assorbente rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate. 1.1. Deve, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie al vaglio, il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). 1.2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, invero, che il giudice di appello è pervenuto ad un diverso convincimento circa la responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, avendo ritenuto, in esito ad un mero esame cartolare delle testimonianze raccolte, non sussistenti le contraddizioni rilevate dal primo giudice nelle dichiarazioni rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua fidanzata [OSCURATO:PERSONA] in ordine a passaggi decisivi della ricostruzione del fatto (quanto al costringimento dello Stigliani ad arrestare la marcia del proprio veicolo e a scendere da esso e al contributo offerto dall'imputato alla realizzazione di esso ed anche alle successive fasi dell'aggressione) e avendo apprezzato come del tutto inattendibile il racconto del teste Gianfagna in ordine a «dettagli significativi», ossia il numero delle persone presenti e la posizione dell'autovettura degli aggressori sulla strada», senza nuovamente ascoltarlo. 1.3. In buona sostanza, la diversa ed anzi opposta valutazione delle deposizioni richiamate rispetto a quella espressa dal Tribunale ha avuto un peso determinante nell'apparato argomentativo della decisione qui impugnata e tanto avrebbe obbligato il Collegio ad una loro riassunzione. 2. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo quanto stabilito dal diritto vivente (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, in Roma il 22
Sentenza Cassazione n. 12201/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris