CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19838-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1621 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 867/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2017 R.G.N. 519/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19838/2017 Premesso che 1. Il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la natura subordinata del rapporto svoltosi, nel periodo dal 2 maggio 2005 al 30 giugno 2010, tra la stessa e gli [OSCURATO:PERSONA] in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa di varia durata susseguitisi nel tempo, aventi ad oggetto prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 2229 cod. civ., e condannato la parte resistente al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni del dirigente medico di 10 livello. 2. Con sentenza n. 867/2017, depositata il 27 febbraio 2017, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame principale degli Istituti, disatteso il gravame incidentale, ha respinto le domande tutte proposte dalla ricorrente, con la condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3. A sostegno della propria decisione la Corte di appello ha, in sintesi, osservato che con i contratti stipulati le parti avevano inteso escludere qualsiasi vincolo di subordinazione e che, in presenza di tale reiterata volontà contrattuale, gli elementi emersi in istruttoria non erano sufficienti a far ritenere in concreto sussistente un rapporto di natura diversa: non era stata, infatti, confermata né la sottoposizione della [OSCURATO:PERSONA] al potere gerarchico e disciplinare degli Istituti, né ad un potere organizzativo che avesse travalicato i limiti delle necessità di coordinamento con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in cui la ricorrente era stata chiamata a compiere la propria attività professionale; le risultanze probatorie non avevano neppure evidenziato l'identità delle modalità di svolgimento della prestazione della ricorrente con quelle dei medici dipendenti. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, cui hanno resistito gli [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 6. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 2094 cod. civ. per avere la sentenza di appello ritenuto di dover desumere la volontà originaria delle parti dal nomen iuris utilizzato nei contratti stipulati e per avere viceversa considerato irrilevante il contenuto delle relative clausole, che, invece, avevano previsto, a carico della ricorrente, diversi obblighi incompatibili con il lavoro autonomo e riconducibili solo alla fattispecie della subordinazione. 7. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 15, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e 416, comma 3, cod. proc. civ., oltre alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello ritenuto che gravasse sulla ricorrente l'onere di dimostrare l'intervenuto assoggettamento al potere direttivo degli Istituti, erroneamente inteso come manifestazione di specifici ordini e costanti controlli in ordine all'esecuzione intrinseca della prestazione, e cioè per avere adottato una nozione di subordinazione incompatibile con un'attività altamente qualificata e connotata da autonomia tecnico-professionale (come quella propria del lavoro medico dirigenziale): attività per la quale la verifica della natura subordinata del rapporto deve essere condotta sulla base di criteri che tengano conto della ridotta ingerenza datoriale e della necessità di valutare l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale e l'inserimento del lavoratore in tale organizzazione, insieme con gli altri indici minori e sussidiari della subordinazione; per non avere, inoltre, la Corte di appello rilevato che l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo degli Istituti sulle prestazioni mediche espletate costituiva circostanza pacifica tra le parti e comunque per non avere rilevato che tale assoggettamento era stato dimostrato nel corso del giudizio, secondo quanto emergeva dalle stesse risultanze istruttorie riportate in sentenza. 8. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2126 cod. civ. e dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte di appello di Roma ritenuto insufficienti o irrilevanti, per il riconoscimento della subordinazione, indici, in realtà, a tale fine decisivi, come la continuità della prestazione e il suo coordinamento con quella degli altri medici, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la mancanza di rischio economico, e ignorato altri indici della subordinazione, nella specie sussistenti e comprovati, quali l'esclusività del rapporto di lavoro, l'utilizzo esclusivo di strumenti di lavoro appartenenti all'azienda, la sottoscrizione, da parte del primario, di tutti gli atti e documenti medici relativi alle attività espletate dall'odierna ricorrente. 9. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2126 cod. civ., dell'art. 36, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, avendo la Corte erroneamente considerato rilevante la mancanza di prova in ordine all'identità delle modalità di svolgimento in concreto del rapporto della ricorrente con quelle dei medici dipendenti, in contrasto con il c.d. principio di "effettività" e nell'assenza di norme che, nella specie, consentissero un tale confronto; avendo inoltre considerato rilevante, al fine di escludere la subordinazione, il fatto che la ricorrente non fosse obbligata a giustificare le proprie assenze e non fosse stata destinataria di alcun atto di esercizio del potere disciplinare, trattandosi di elementi che potevano logicamente discendere da ragioni estranee alla natura del rapporto e, in particolare, dalla costante presenza in servizio del lavoratore e dalla correttezza delle sue prestazioni e/o dei suoi comportamenti; per non avere al contrario attribuito il necessario rilievo alla circostanza, peraltro ammessa dagli [OSCURATO:PERSONA] sin dalla memoria difensiva, che la ricorrente era stata assunta e utilizzata per coprire un posto vacante in dotazione organica per garantire l'erogazione dei servizi essenziali e il mantenimento dei livelli di assistenza. 10. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli arti. 7, c. 6, e 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice di appello ricondotto le prestazioni della ricorrente ad un rapporto d'opera e, tuttavia, senza verificare la sussistenza dei requisiti a tal fine previsti dal legislatore. 11. Con il sesto viene infine dedotta la violazione e falsa applicazione degli arti. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la Corte di appello, nel procedere alla regolazione delle spese di lite, trascurato di statuire su quelle del sub-procedimento di inibitoria, favorevolmente conclusosi per la ricorrente, che ne aveva anche espressamente chiesto la rifusione. Ritenuto che 12. Il primo motivo è inammissibile. 13. La sentenza impugnata, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, non si è limitata a desumere la volontà delle parti dalla qualificazione formale adottata in sede di stipula dei contratti, ma ha svolto anche un esame specifico del loro contenuto, mediante la ricognizione delle clausole in cui esso si è articolato: esame a conclusione del quale il giudice di appello ha ritenuto che le parti avevano inteso escludere "qualsiasi vincolo di subordinazione", pur nella previsione dell'obbligo per il medico di raccordarsi, quanto ai tempi e modi della prestazione, con le esigenze di buon andamento del servizio e con l'organizzazione della struttura (cfr. sentenza, p. 2). 14. Il motivo ripercorre gli stessi elementi negoziali già valutati in sentenza, denunciando la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli arti. 1362 e 1363 cod. civ.; senza, tuttavia, attenersi nella sua formulazione al principio, del tutto consolidato, secondo il quale "Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli arti. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata" (Cass. n. 9461/20121, fra le molte conformi).15. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, non possono parimenti trovare accoglimento. 16. E' stato ripetutamente precisato nella giurisprudenza di questa Corte che: (a) "Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro" (Cass. n. 4884/2018, fra le molte conformi); (b) in caso di prestazioni di natura intellettuale, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, "il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto" (Cass. n. 5886/2012, fra le molte conformi). 17. A tali principi si è uniformata la Corte di merito, non arrestando la propria indagine alla considerazione degli accordi intercorsi ma ricostruendo il rapporto di collaborazione nelle sue concrete ed effettive modalità e procedendo ad un approfondito esame degli indici o elementi del caso concreto, nel riconoscimento della sua riferíbilità agli ambiti della subordinazione "attenuata" (cfr. sentenza, p. 3). 18. Si deve inoltre ribadire che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5436/2019, ove ulteriori richiami giurisprudenziali). 19. Ciò premesso, la Corte di appello ha accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la ricorrente: - non era inserita, diversamente dai medici con rapporto di lavoro dipendente, nei turni di guardia e di reperibilità e, pertanto, non aveva alcun obbligo in tal senso; - quanto alle ferie, era lei a indicare il periodo in cui voleva assentarsi, non era risultato che tale periodo le fosse stato negato o che le fosse stato imposto di "coprire" periodi "scoperti" perché richiesti dai medici dipendenti, che, invece, come tali dovevano necessariamente sottostare alle prevalenti esigenze della struttura ospedaliera; - era inserita nell'orario del mattino, per complessive trentasei ore settimanali, secondo quanto contrattualmente stabilito, e peraltro tali ore erano rese in modo non fiscale, in completa assenza di qualsiasi strumento di controllo oggettivo; - in particolare, la ricorrente non aveva cartellino, firma di presenza o riscontro di orario, né utilizzava alcun tipo di modulistica per assenza o altro, se doveva assentarsi semplicemente telefonava; - non è risultata inoltre destinataria di alcuna misura disciplinare o di comportamenti che fossero espressione o presupponessero l'esercizio di tale potere da parte del responsabile della struttura, che comunque lo ha negato, né di ingerenze sul piano professionale, essendo emerso solo un confronto, o un consulto, con il primario su qualche determinato referto (cfr. sentenza, p. 5). 20. Nella sentenza è poi approfondita la valutazione comparativa tra la posizione della ricorrente e quella dei medici dipendenti, osservandosi, oltre alla diversità oggettiva di regime relativamente alle ferie e ai turni di guardia e di reperibilità, che l'impossibilità per la collaboratrice di svolgere attività libero professionale all'interno della struttura, lungi dall'evidenziare una limitazione di natura gerarchica o una imposizione degli Istituti, confermava invece la natura autonoma dell'attività dalla stessa svolta, potendo soltanto i medici "strutturati" svolgere attività intramuraria, in difetto di scelta del regime di esclusività (cfr. p. 4). 21. Il giudice di appello ha inoltre esaminato la circostanza che il contratto di prestazione professionale era stato stipulato per garantire l'erogazione di servizi essenziali e dei livelli di assistenza del servizio pubblico, stante l'impossibilità di indire concorsi pubblici per il "blocco delle assunzioni": circostanza che configurava un'esigenza temporanea per il ricorso a contratti flessibili, ma non poteva implicare che il rapporto con il professionista avesse i connotati della subordinazione (cfr. p. 3). 22. L'indagine così compiuta dalla Corte di appello, diffusamente e analiticamente estesa all'insieme degli aspetti caratterizzanti il caso concreto, risulta conforme al consolidato principio di diritto, per il quale, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr., in tal senso, già Sez. U n. 379/1999 e la consolidata giurisprudenza successiva). 23. In definitiva, la sentenza impugnata individua nella fattispecie concreta elementi di mero raccordo delle prestazioni della ricorrente con l'organizzazione della struttura e di fisiologica interazione con gli altri sanitari ad essa appartenenti: elementi ritenuti inidonei, in quanto connessi all'oggetto medesimo del contratto di collaborazione e a necessarie esigenze di coordinamento con le modalità e gli obiettivi del servizio pubblico, a integrare il requisito della etero-direzione, anche nella forma "attenuata" in cui essa si presenta nei casi di attività intellettuali o professionalmente molto qualificate. 24. La fattispecie ora in esame non è, d'altra parte, sovrapponibile a quelle esaminate da Cass. n. 14975/2020 e da Cass. n. 23520/2019, citate nella memoria per la ricorrente, stante la palese difformità degli indici dei casi concreti rispettivamente oggetto di giudizio (cfr. il par. 7.1. per la prima di tali pronunce e i paragrafi 6.1. e 6.4. per la seconda). 25. Si deve inoltre osservare, quanto alle censure di ordine motivazionale, che le stesse, secondo il modello normativo del "nuovo" art. 360 n. 5, non possono avere ad oggetto una diversa valutazione delle risultanze probatorie, considerata più congrua o appagante rispetto a quella offerta dal giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Sez. U n. 8053 e n. 8054/2014 e successive conformi); fermo restando che gli elementi di fatto, che la ricorrente considera omessi, hanno, in realtà, formato oggetto di esame o non sono stati ritenuti decisivi, nella complessiva valutazione del caso concreto. 26. E' altresì del tutto pacifico che compete in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità delle prove e di scegliere, tra le risultanze del processo, quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (Cass. n. 25608/2013, fra le molte). 27. In riferimento alla mancata contestazione (circa l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo sulle prestazioni mediche effettuate), a parte i profili di inosservanza del requisito di cui all'art. 366, c. 1°, n. 6 cod. proc. civ., è da escludere che la circostanza fosse pacifica tra le parti, tenuto conto del più ampio contesto delle deduzioni sul punto degli Istituti resistenti e delle difese complessivamente svolte sull'assenza dei presupposti indispensabili a configurare la subordinazione del rapporto nel caso di specie. 28. Anche il quinto motivo non può trovare accoglimento. 29. La Corte di appello ha ritenuto che le ragioni, che avevano condotto alla stipula del contratto di prestazione professionale con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (e cioè la necessità di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e dei livelli di assistenza del servizio pubblico, nell'impossibilità di indire concorsi pubblici per il "blocco delle assunzioni"), potevano configurare l'esigenza temporanea per il ricorso a forme contrattuali flessibili, ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, ma non postulavano certo - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che il rapporto con il professionista dovesse avere i connotati della subordinazione (cfr. sentenza, p. 3). 30. Su tale premessa, che riporta al tema della sussistenza o meno di un rapporto di natura subordinata e che entro tale ambito definisce l'oggetto della discussione avanti al giudice di appello, la questione posta con il motivo in esame è da considerarsi nuova e, pertanto, inammissibile. 31. Quando infatti una questione giuridica (connessa, tra l'altro, nella specie ad autonomi accertamenti di fatto) non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, per non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804/2019; conformi, fra le più recenti: Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 907/2018). 32. Il sesto motivo è infondato. 33. Nella liquidazione delle spese del sub-procedimento di inibitoria si deve infatti tenere conto dell'esito complessivo del giudizio (Cass. n. 2671/2013). 34. D'altra parte, non vi è dimostrazione che il giudice di appello non abbia considerato anche tali spese e pronunciato sulla relativa domanda, risultando semmai un'indicazione di segno contrario alla stregua del valore della controversia e della somma liquidata per il secondo grado di giudizio. 35. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo