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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 21520/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];D Atir [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura della semilibertà concessa a LIN Inlai con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 20.12.2021, e sospesa dal magistrato di sorveglianza di Milano con decreto emesso in data 5 aprile 2022.

In motivazione, il Tribunale osserva che non sussistono le condizioni per la semilibertà, essendo il LIN inserito in un contesto lavorativo non idoneo al suo reinserimento sociale, che ha anzi favorito la ripresa di contatti con i suoi ex solidali per scopi illeciti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LIN Jinlai deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];D Atir [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura della semilibertà concessa a LIN Inlai con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 20.12.2021, e sospesa dal magistrato di sorveglianza di Milano con decreto emesso in data 5 aprile 2022. In motivazione, il Tribunale osserva che non sussistono le condizioni per la semilibertà, essendo il LIN inserito in un contesto lavorativo non idoneo al suo reinserimento sociale, che ha anzi favorito la ripresa di contatti con i suoi ex solidali per scopi illeciti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LIN Jinlai deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris