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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 27850/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23780/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1410/2022 pubblicata il 04/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Roma, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite; la controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza dell’indebito fatto valere dall’istituto previdenziale con riferimento ai contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2016; il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.; deduce che avanti al giudice di prime cure aveva presentato una rituale dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. e che l’obbligazione di versamento dei contributi posta a carico del lavoratore autonomo era comunque finalizzata all’ottenimento diuna prestazione previdenziale da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA].; la corte territoriale ha ritenuto che la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente avesse ad oggetto l’accertamento del venir meno dell’obbligo contributivo verso la [OSCURATO:PERSONA], e dunque non avesse quale oggetto diretto e immediato il diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale; la corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto che governano la materia ( Cass. 16/01/2024 n. 7987 e precedenti conformi; v. anche, con specifico riferimento alla domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, Cass. 24/03/2023 n. 8520), ai quali si intende dare continuità; con il secondo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 comma secondo cod. proc. civ. , con riferimento al mancato esercizio del potere di compensazione delle spese di lite; trattandosi di un potere discrezionale riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito il suo mancato esercizio non è sindacabile nel giudizio di legittimità; il ricorso deve essere rigettato, nulla sulle spese perché l’Istituto previdenziale ha depositato solo procura alle liti; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23780/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1410/2022 pubblicata il 04/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Roma, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite; la controversia ha per oggetto l’accertamento della insussistenza dell’indebito fatto valere dall’istituto previdenziale con riferimento ai contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2016; il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.; deduce che avanti al giudice di prime cure aveva presentato una rituale dichiarazione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ. e che l’obbligazione di versamento dei contributi posta a carico del lavoratore autonomo era comunque finalizzata all’ottenimento diuna prestazione previdenziale da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA].; la corte territoriale ha ritenuto che la domanda originariamente proposta dall’odierno ricorrente avesse ad oggetto l’accertamento del venir meno dell’obbligo contributivo verso la [OSCURATO:PERSONA], e dunque non avesse quale oggetto diretto e immediato il diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale; la corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto che governano la materia ( Cass. 16/01/2024 n. 7987 e precedenti conformi; v. anche, con specifico riferimento alla domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, Cass. 24/03/2023 n. 8520), ai quali si intende dare continuità; con il secondo motivo (rubricato ex art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 comma secondo cod. proc. civ. , con riferimento al mancato esercizio del potere di compensazione delle spese di lite; trattandosi di un potere discrezionale riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito il suo mancato esercizio non è sindacabile nel giudizio di legittimità; il ricorso deve essere rigettato, nulla sulle spese perché l’Istituto previdenziale ha depositato solo procura alle liti; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bi
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