CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 12.1.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo Zara, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all'art. 23 bis, co. 2, I. n. 176 del 2020, in quanto alla difesa non sono state notificate da parte della cancelleria della corte territoriale le conclusioni scritte formulate dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, senza tacere che l'avviso della partecipazione dei difensori all'udienza non reca tutti gli elementi normativi, di cui alla richiamata legge, né è stato indicato un indirizzo pec valido al quale potere inviare le proprie conclusioni; 2) vizio di motivazione in quanto il giudice di appello non ha fornito un'adeguata risposta alle doglianze difensive, omettendo di considerare la condotta collaborativa posta in essere dall'imputato con il curatore fallimentare, al quale ha fornito tutta la documentazione in suo possesso e il tentativo dello Zara di "salvare il salvabile, con un comportamento volto al pagamento di tutti i debiti che ha potuto salvare". 3. Con requisitoria scritta del 12.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Diverse sono le ragioni che militano per l'inammissibilità del ricorso. 5. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, condivide il Collegio i principi affermato in un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (cfr. Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307), E, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, trattandosi di error in procedendo, nel caso in esame le conclusioni del procuratore generale non sono pervenute, sicché la censura appare manifestamente infondata. Non ignora il Collegio che, secondo altro orientamento di questa Corte, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte dei pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (cfr. Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Rv. 282175). Tuttavia, anche in questa prospettiva, il ricorso appare inammissibile, in quanto trattandosi di nullità a regime intermedio andava eccepita dall'imputato con le conclusioni formulate nel giudizio di appello e non per la prima volta con il ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso in esame, in cui l'imputato, pur avendo formulato le proprie conclusioni per il giudizio di appello, chiedendo la pronuncia di una sentenza di assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., ovvero, in subordine, una condanna contenuta nel minimo edittale, con la concessione dei benefici di legge, non ha sollevato l'eccezione di cui si discute.Né va taciuto, infine, come correttamente rilevato dal pubblico ministero nella indicata requisitoria scritta, che il ricorrente nemmeno ha indicato in maniera specifica in che termini l'omessa presentazione delle conclusioni del procuratore generale ovvero le altre lamentate doglianze hanno ostacolato l'esercizio del diritto difesa, con conseguente genericità del motivo. 6. Generico appare anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne, se non in maniera del tutto generica, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre