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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 19967/2024

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ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14662/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, presso cui è domiciliato in Roma, via Ottaviano 91; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 484/2018, pubblicata il 2 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro, ha chiesto la riforma della graduatoria approvata con D.D. 121 del 26 giugno 2013 e integrata con D.D. 143 del 23 luglio 2013 relativa alle progressioni economiche e passaggio alla fascia superiore, profilo ispettore del lavoro, e la condanna della P.A. a riconoscere un punteggio utile a conseguire la progressione e il pagamento delle connesse differenze retributive.

Si è costituito il Ministero del Lavoro, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 897/2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia della sola [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 484/2018, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

IL Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.e 24 e 111 Cost. in quanto, a suo avviso, il Ministero del Lavoro avrebbe introdotto, in appello, dei fatti nuovi, rappresentati dalla circostanza che le competenze di Ispettore di società cooperative, con riferimento alle quali egli poteva vantare un’abilitazione professionale,sarebbero state esercitate dagli Ispettori del Lavoro solo in casi limitati e su base volontaria.

La doglianza è infondata.

Infatti, a prescindere da quanto allegato dalla P.A., il ricorrente era comunque tenuto a dimostrare la coerenza dell’espletamento delle funzioni di ispettore di società cooperative da lui indicate con i contenuti del profilo professionale al quale si riferiva la procedura.

La valutazione di detta coerenza spettava alla corte territoriale, la quale ben poteva, come ha fatto, dare rilievo, anche in assenza di contestazioni della parte pubblica, al carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto al Ministero resistente. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 97 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe compiuto un’interpretazione letterale del bando, ma avrebbe fatto riferimento ad elementi non considerati dalle norme come oggetto delle indagini ermeneutiche e privi di logicità.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, il ricorrente, pur affermando, in apparenza, di contestare il mancato rispetto del criterio dell’interpretazione letterale, ha, in realtà, chiesto a questa S.C. di compiere una riletturaalternativa delle clausole del bando menzionato , il testo del quale, poi, neppure è stato riportato per intero.

Si tratta, però, di un’istanza che non può trovare spazio nella presente sede di legittimità (Cass., Sez.3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3)Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14662/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, presso cui è domiciliato in Roma, via Ottaviano 91; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 484/2018, pubblicata il 2 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Ministero del Lavoro, ha chiesto la riforma della graduatoria approvata con D.D. 121 del 26 giugno 2013 e integrata con D.D. 143 del 23 luglio 2013 relativa alle progressioni economiche e passaggio alla fascia superiore, profilo ispettore del lavoro, e la condanna della P.A. a riconoscere un punteggio utile a conseguire la progressione e il pagamento delle connesse differenze retributive. Si è costituito il Ministero del Lavoro, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 897/2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia della sola [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 484/2018, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. IL Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.e 24 e 111 Cost. in quanto, a suo avviso, il Ministero del Lavoro avrebbe introdotto, in appello, dei fatti nuovi, rappresentati dalla circostanza che le competenze di Ispettore di società cooperative, con riferimento alle quali egli poteva vantare un’abilitazione professionale,sarebbero state esercitate dagli Ispettori del Lavoro solo in casi limitati e su base volontaria. La doglianza è infondata. Infatti, a prescindere da quanto allegato dalla P.A., il ricorrente era comunque tenuto a dimostrare la coerenza dell’espletamento delle funzioni di ispettore di società cooperative da lui indicate con i contenuti del profilo professionale al quale si riferiva la procedura. La valutazione di detta coerenza spettava alla corte territoriale, la quale ben poteva, come ha fatto, dare rilievo, anche in assenza di contestazioni della parte pubblica, al carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto al Ministero resistente. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 97 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe compiuto un’interpretazione letterale del bando, ma avrebbe fatto riferimento ad elementi non considerati dalle norme come oggetto delle indagini ermeneutiche e privi di logicità. La doglianza è inammissibile. Infatti, il ricorrente, pur affermando, in apparenza, di contestare il mancato rispetto del criterio dell’interpretazione letterale, ha, in realtà, chiesto a questa S.C. di compiere una riletturaalternativa delle clausole del bando menzionato , il testo del quale, poi, neppure è stato riportato per intero. Si tratta, però, di un’istanza che non può trovare spazio nella presente sede di legittimità (Cass., Sez.3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com
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