Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:208
Testo integrale del provvedimento
62019CO0571_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2020 – EMB Consulting e a. / BCE
(causa C‑571/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Scambio obbligatorio dei titoli detenuti da creditori privati – Parere della Banca centrale europea (BCE) – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafo 1, articolo 47, secondo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 9, 10)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto
(v. punti 16, 17)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna violazione di diritto dedotta
(v. punti 21, 41‑43, 46, 47)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1)
(v. punti 25‑27)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 29)
6.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Normativa nazionale che limita il valore degli strumenti di debito emessi o garantiti dallo Stato membro interessato – Giustificazione tratta dalla necessità di tutelare l’economia nazionale e la zona euro contro il rischio di dissesto dello Stato membro interessato – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 3604/93, art. 2)
(v. punti 50‑52)
7.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Esclusione
(Art. 124 TFUE)
(v. punti 53‑56)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
La EMB Consulting SE sopporta le proprie spese.