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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:208
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0571_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2020 – EMB Consulting e a. / BCE (causa C‑571/19 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Scambio obbligatorio dei titoli detenuti da creditori privati – Parere della Banca centrale europea (BCE) – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafo 1, articolo 47, secondo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 9, 10)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (v. punti 16, 17)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna violazione di diritto dedotta (v. punti 21, 41‑43, 46, 47)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punti 25‑27)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 29)

6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Normativa nazionale che limita il valore degli strumenti di debito emessi o garantiti dallo Stato membro interessato – Giustificazione tratta dalla necessità di tutelare l’economia nazionale e la zona euro contro il rischio di dissesto dello Stato membro interessato – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 3604/93, art. 2) (v. punti 50‑52)

7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Esclusione (Art. 124 TFUE) (v. punti 53‑56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La EMB Consulting SE sopporta le proprie spese.

62019CO0571_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2020 – EMB Consulting e a. / BCE (causa C‑571/19 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Scambio obbligatorio dei titoli detenuti da creditori privati – Parere della Banca centrale europea (BCE) – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafo 1, articolo 47, secondo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 9, 10) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (v. punti 16, 17) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti – Obbligo di pronunciarsi su ciascuna violazione di diritto dedotta (v. punti 21, 41‑43, 46, 47) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Regolamento di procedura della Corte, artt. 127, § 1, e 190, § 1) (v. punti 25‑27) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 29) 6. Politica economica e monetaria – Politica economica – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Normativa nazionale che limita il valore degli strumenti di debito emessi o garantiti dallo Stato membro interessato – Giustificazione tratta dalla necessità di tutelare l’economia nazionale e la zona euro contro il rischio di dissesto dello Stato membro interessato – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 3604/93, art. 2) (v. punti 50‑52) 7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Divieto di adottare misure che concedano un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie senza una giustificazione di ordine prudenziale – Esclusione (Art. 124 TFUE) (v. punti 53‑56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La EMB Consulting SE sopporta le proprie spese.
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