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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21037/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 063VNXK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Livorno il 7 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Cecina il 30 marzo 2023.

Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in contesti criminali qualificati, come desumibile dal dato ponderale (286 dosi), dalla diversità delle sostanze detenute (cocaina ed eroina), entrambe riconducibili alle droghe pesanti, e dalla cospicua somma (4.000 euro) rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non spiegabile, se non come provento dello spaccio.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della eccessività della pena, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro parametrata al minimo edittale, è stata legittimamente confermata, tenuto altresì conto delle modalità della condotta in precedenza descritte.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 063VNXK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 aprile 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Livorno il 7 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Cecina il 30 marzo 2023. Osservato che il primo motivo, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in contesti criminali qualificati, come desumibile dal dato ponderale (286 dosi), dalla diversità delle sostanze detenute (cocaina ed eroina), entrambe riconducibili alle droghe pesanti, e dalla cospicua somma (4.000 euro) rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non spiegabile, se non come provento dello spaccio. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della eccessività della pena, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro parametrata al minimo edittale, è stata legittimamente confermata, tenuto altresì conto delle modalità della condotta in precedenza descritte. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 genna
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